Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-05-28, n. 201903478
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Testo completo
Pubblicato il 28/05/2019
N. 03478/2019REG.PROV.COLL.
N. 02111/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2111 del 2015, proposto da
Società Cooperativa di Produzione e Lavoro Meridionale Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L G D, con domicilio eletto presso lo studio &Partners Studio Ciconte Ciaramella in Roma, via Cola di Rienzo, 163;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 01554/2014, resa tra le parti, concernente revisione prezzi servizi pulizia, conduzione e manutenzione impianti tecnologici e giardinaggio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati Davide di Giorgio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1554 del 2014 con cui il T Bari aveva respinto l’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla medesima impresa al fine di ottenere l’annullamento della nota del M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. 3591 del 13 dicembre 2011, con la quale erano state respinte le istanze da essa avanzate con atto stragiudiziale notificato in data 15 ottobre 2010, con il quale era stato intimato all’Amministrazione resistente di pagare la complessiva somma di euro 51.623,02, oltre I.V.A., rivalutazione monetaria ed interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, a titolo di revisione prezzi per l’affidamento, sottoscritto tra la cooperativa ricorrente e la Provincia di Bari, del contratto di appalto del 27 maggio 1997, rep. 43287, avente ad oggetto “contratto biennale di pulizia, conduzione e manutenzione impianti tecnologici e giardinaggio, presso il Polivalente di Cassano delle Murge (BA) dal 01/02/1997 al 31/01/1999” e successive integrazioni, rinnovi e proroghe. Veniva altresì formulata domanda di accertamento del diritto a vedersi corrispondere la complessiva somma predetta e di conseguente condanna.
All’esito del giudizio di prime cure il T respingeva le domande qualificando i successivi rapporti contrattuali in termini di rinnovo e non di proroga.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava il seguente motivo di appello: erroneità della sentenza nella parte in cui qualifica le proroghe intervenute fra la ricorrente e la p.a. come rinnovi contrattuali.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 23\5\2019 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. In linea di fatto, va richiamata la ricostruzione della fattispecie di cui alla sentenza appellata, in quanto nella sostanza pacifica tra le parti.
A seguito di specifica procedura ad evidenza pubblica, in data 27 maggio 1997, aveva sottoscritto con la Provincia di Bari specifico contratto di appalto, rep. 43287, avente ad oggetto “contratto biennale di pulizia, conduzione e manutenzione impianti tecnologici e giardinaggio, presso il Polivalente di Cassano delle Murge (BA) dal 01/02/1997 al 31/01/1999”.
Quindi, in data 23 marzo 1999 veniva sottoscritto tra le medesime parti contratto rep. 45778 avente ad oggetto “Proroga servizio di pulizia, conduzione e manutenzione impianti tecnologici e giardinaggio, presso il Polivalente di Cassano delle Murge (BA)”, con il quale il servizio in oggetto veniva prorogato fino alla data del 31 dicembre 1999.
Con nota prot. 7595/R del 31 dicembre 1999, la Provincia di Bari comunicava alla Meridionale Servizi che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.M.P.I. n. 184 del 23 luglio 1999, il servizio, così come disimpegnato, veniva trasferito dalla competenza della Provincia a quella dello Stato e, per esso, al Provveditorato agli Studi di Bari dal giorno 1 gennaio 2000, con subentro negoziale agli stessi patti e condizioni per la durata di anni uno, con scadenza in data 31 dicembre 2000.
Successivamente l’affidamento veniva prorogato più volte, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30 aprile 2007.
2. La controversia si concentra sul profilo, in diritto, della qualificazione dei rapporti susseguitisi nel tempo all’originario affidamento in termini di proroga ovvero di rinnovo contrattuale.
2.1 In generale, come noto, l’art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall’art. 44, quarto comma, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, relativa ai contratti pubblici, stabiliva che: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.”.
Il contenuto di tale norma è stato successivamente sostituito con l’analogo disposto di cui all’art. 115 D.Lgs. n. 163 del 2006.
2.2 Come affermato dalla prevalente giurisprudenza, l’art. 115 cit. è una norma imperativa che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, configurandosi pertanto come norma inderogabile da parte della stazione appaltante.
Va pertanto ribadito (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 27/8/2018, n. 5059) che in materia di appalti pubblici, presupposto per l'applicazione della norma di cui all' art. 115 cit. - secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo - è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali, essendo in questo caso intervenuti tra le parti atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario, senza avanzare alcuna proposta di modifica del corrispettivo.
2.3 Premessa l’applicazione di tale regola giuridica, dall’analisi della documentazione versata in atti risulta come nel caso di specie non risulti alcuna attività qualificabile in termini di “nuova negoziazione”.
Già sul piano formale la stessa p.a. qualificava gli atti di conferma del rapporto contrattuale anche per i periodi successivi in termini di “proroga”, con una terminologia che, pur non vincolando in astratto il giudice (come reputato dal T), costituisce un elemento non indifferente, il cui superamento presuppone la dimostrazione della sussistenza di elementi di rinegoziazione.
E sul versante sostanziale sono questi ultimi a non emergere, nel caso di specie.
Infatti, quelle che la stessa sentenza (al pari della p.a. deliberante) chiama proroghe negoziali, avvenivano “alle medesime condizioni sia di prestazioni che di costi”, con ciò trovando piena conferma l’assenza di una specifica negoziazione, presupposta dall’orientamento prevalente sopra richiamato al fine di concludere in termini di rinnovo.
Parimenti irrilevante è la tesi del T relativa alla permanenza della piena possibilità per la ditta ricorrente di non accettare le nuove condizioni negoziali o insistere per un rinnovo che permettesse una rinegoziazione del prezzo;infatti, se per un verso anche in caso di proroga permanere in astratto la libertà di scelta di accettare o meno lo stesso prolungamento di contratto in capo all’impresa, per un altro verso proprio l’assenza di insistenze per la rinnovazione che permettesse una rinegoziazione conferma ulteriormente la fondatezza della prospettazione di parte appellante, la quale nella sostanza (oltre che nella forma) ha accettato le proroghe contrattuali proposte dalla p.a..
3. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è fondato e va accolto;per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado.
Sussistono giunti motivi, anche a fronte delle peculiarità della controversia, per procedere alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.