Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-02-11, n. 201400660

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-02-11, n. 201400660
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400660
Data del deposito : 11 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04364/2013 REG.RIC.

N. 00660/2014REG.PROV.COLL.

N. 04364/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4364 del 2013, proposto dalla Studio Otto S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Mariateresa E P, con domicilio eletto presso la medesima in Roma, via Nicola Ricciotti 9;



contro

Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avv. R R, con domicilio in Roma alla via del Tempio di Giove 21;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II TER, n. 3424/2013, resa tra le parti, concernente diniego di concessione di occupazione di suolo pubblico (o.s.p.) permanente in via Paola 48.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Gianfranco Passalacqua, su delega dell'avv. M. E P, e Sergio Siracusa, in dichiarata sostituzione dell'avv. R R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La Studio Otto S.r.l., gestore di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel centro storico di Roma, alla via Paola n. 48, impugnava dinanzi al T.A.R. per il Lazio il diniego oppostole da Roma Capitale con atto del 6 aprile 2012 sull’istanza da essa presentata il precedente 22 ottobre 2009 per l’occupazione permanente del suolo pubblico antistante l’esercizio.

A fondamento del gravame la ricorrente deduceva le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 4, comma 3, della delibera del C.C. n. 119/2005, e degli artt. 2 e 10 bis della legge n. 241/1990, nonché di eccesso di potere sotto vari profili.

Il diniego impugnato, comunicato dopo il decorso di oltre due anni dalla richiesta del titolo, sarebbe stato illegittimo, secondo la prospettazione della società, poiché in conflitto con il provvedimento tacito già formatosi nelle more per silenzio-assenso.

Roma Capitale, inoltre, avrebbe denegato la concessione per una causale non anticipata in occasione della propria comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, dei motivi che avrebbero ostato all’accoglimento dell’istanza.

Infine, l’Amministrazione avrebbe travisato le reali condizioni dell’area interessata, in quanto, contrariamente a quanto supposto con l’atto impugnato, l’occupazione richiesta non avrebbe pregiudicato la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Resisteva al gravame l’Amministrazione intimata.

Il Tribunale adìto con la sentenza n. 3424/2013 in epigrafe respingeva il ricorso.

Avverso tale decisione la ricorrente spiegava quindi il presente appello, con il quale riproponeva le proprie doglianze e contestava le argomentazioni con le quali il Tribunale le aveva disattese.

Anche in questo grado di giudizio il Comune di Roma resisteva all’impugnativa della società, deducendone l’infondatezza.

La domanda cautelare introdotta dall’appellante veniva accolta con ordinanza del 9-10 luglio 2013.

Le ragioni delle parti trovavano ulteriore illustrazione ed approfondimento in successive memorie.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è fondato nei termini che saranno appresso precisati.

1 Con il primo mezzo la ricorrente ha dedotto, sin dal precedente grado di giudizio, che il diniego impugnato sarebbe stato illegittimamente adottato dopo la formazione del silenzio-assenso, da tempo maturato nel caso concreto ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990 ed in aderenza all’art. 4, comma 2, della deliberazione del C.C. n. 119/2005, previsione che assegna il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico nella Città Storica.

1a Il motivo è stato respinto dal T.A.R. sulla base delle seguenti argomentazioni.

Il decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza (in data 22.10.2009) alla conclusione del procedimento con l’atto impugnato (in data 6.04.2012) è imputabile alla stessa ricorrente che, oltre ad occupare abusivamente l’area, ha (soltanto) progressivamente integrato l’istanza con gli elaborati necessari per consentire all’amministrazione cognita causa di assumere il provvedimento espresso .” Tanto che la documentazione sullo stato dei luoghi da essa presentata il 28 gennaio 2010, “a ncora una volta, secondo la conferenza dei servizi del 17 novembre 2010, non corrispondeva

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