Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-23, n. 202204031

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-23, n. 202204031
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204031
Data del deposito : 23 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2022

N. 04031/2022REG.PROV.COLL.

N. 05388/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5388 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato,

contro

il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Verona, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, -OMISSIS-, che ha respòinto il ricorso proposto avverso il diniego di emersione dal lavoro irregolare presentata da-OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Verona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2022 il Cons. Giulia Ferrari e udite le parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con decreto -OMISSIS-, la Prefettura di Verona, rilevata l’assenza del reddito necessario, ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata da-OMISSIS- in favore del cittadino -OMISSIS- -OMISSIS-.

Con il medesimo atto, la Prefettura ha escluso la possibilità per il lavoratore di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 5 d.lgs. n. 109 del 2012, sul rilievo dell’inesistenza del rapporto di lavoro tra le parti, desunta dalle dichiarazioni con cui -OMISSIS- aveva riferito alla Polizia di Stato di non aver mai assunto alcun cittadino straniero, nonché dalla mancata produzione da parte degli interessati di elementi concernenti il rapporto di lavoro controverso, quali orario, luogo e mansioni.

3. Con ricorso -OMISSIS-, proposto dinanzi al Tar per il Veneto, -OMISSIS- ha impugnato il citato provvedimento, chiedendone l’annullamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 11-bis e comma 11-ter, d.lgs. n. 109 del 2012, nonché per carenza di motivazione e di istruttoria. L’Amministrazione avrebbe errato nel non rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione, data la presenza delle condizioni richieste dall’art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109 del 2012.

4. La Sezione III del Tar, con sentenza -OMISSIS-, ha rigettato il ricorso.

5. Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. Con il medesimo atto, l’interessato ha formulato istanza istruttoria.

6. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Verona si sono costituiti nel giudizio di appello, senza espletare difese scritte.

7. Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare e disposto la compensazione delle spese.

8. Con decreto -OMISSIS-, è stata respinta – in via anticipata e provvisoria – l’istanza dell’appellante di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

9. Alla pubblica udienza del 19 maggio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con nota depositata -OMISSIS-, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito della causa.

Al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Nel processo amministrativo vige, infatti, il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (Cons. St., -OMISSIS-).

Le spese possono essere compensate, considerata la mancanza di difese da parte delle amministrazioni convenute.

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