Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-04-03, n. 201800875
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Testo completo
Numero 00875/2018 e data 03/04/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 14 marzo 2018
NUMERO AFFARE 00106/2018
OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dalla signora ME DI, nata a [...], il [...], contro l’Unione dei Comuni delle Terre d’Argine e nei confronti del Presidente pro tempore della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto n. 836 dell’8 maggio 2015 del Presidente pro tempore della Regione Emilia-Romagna con il quale sono state approvate le Linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e delle costruzioni ad uso abitativo (DE) e ad uso produttivo (SF) nella ricostruzione post sisma; delle Linee guida allegate al decreto n. 836/2015 e costituenti parte integrante del medesimo; del sorteggio con relativo verbale n. 2 del 6 agosto 2015 dell’Unione Terre d’Argine con il quale sono state sorteggiate le pratiche da sottoporre a nuovo controllo sulla base delle Linee guida; nonché, per quanto occorrer possa, della comunicazione/indicazione del Commissario delegato del 29 luglio 2015, prot. n. 11536, e della comunicazione del responsabile del procedimento dell’Unione delle Terre d’Argine con la quale è stata chiesta alla ricorrente copia cartacea della documentazione già inviata per via telematica; la comunicazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. CR 2015/0038575 del 29 luglio 2015 agli atti prot. gen. Unione delle Terre d’Argine n. 34946 del 29 luglio 2015, non conosciuta; nonché di qualsiasi altro atto connesso, presupposto e/o conseguente non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti impugnati; per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito dalla ricorrente da quantificarsi in separato giudizio.
LA SEZIONE
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - del 22 gennaio 2018, prot. n. CTZ/0003726, di trasmissione della relazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile - con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso;
viste le deduzioni nell’interesse del Presidente della regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.
Premesso.
1. Con il ricorso in oggetto la signora DI chiede l’annullamento del decreto n. 836 dell’8 maggio 2015 del Presidente pro tempore della Regione Emilia-Romagna con il quale sono state approvate le Linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e delle costruzioni ad uso abitativo (DE) e ad uso produttivo (SF) nella ricostruzione post sisma; delle Linee guida allegate al decreto n. 836/2015 e costituenti parte integrante del medesimo; del sorteggio con relativo verbale n. 2 del 6 agosto 2015 dell’Unione Terre d’Argine con il quale sono state sorteggiate le pratiche da sottoporre a nuovo controllo sulla base delle Linee guida; nonché, per quanto occorrer possa, della comunicazione/indicazione del Commissario delegato del 29 luglio 2015, prot. n. 11536, e della comunicazione del responsabile del procedimento dell’Unione delle Terre d’Argine con la quale è stata chiesta alla ricorrente copia cartacea della documentazione già inviata per via telematica; la comunicazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. CR 2015/0038575 del 29 luglio 2015 agli atti prot. gen. Unione delle Terre d’Argine n. 34946 del 29 luglio 2015, non conosciuta; nonché di qualsiasi altro atto connesso, presupposto/conseguente non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti impugnati; per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito dalla ricorrente da quantificarsi in separato giudizio.
2. Il quadro normativo sotteso al ricorso è il seguente.
A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 21 maggio 2012, ha dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.
Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova nei giorni 20 e 29 maggio ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Con decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012, recante “ Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 ” è stato disciplinato lo stato d’emergenza e stabilito, all’art. 1, comma 2, che i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati. Il comma 4 dell’art. 1 del decreto-legge n. 74/2012 ha disposto che agli interventi per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio provvedono i Presidenti/Commissari, nelle regioni di rispettiva competenza, con i poteri della legge n. 225/92 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri.
Con decreto-legge n. 43/2013, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014, poi prorogato al 31 dicembre 2015 con decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Infine, l’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 06.08.2015 ha prorogato l’emergenza al 31.12.2016 e, da ultimo, l’art. 11, c. 2- bis, del decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, c.1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha prorogato l’emergenza fino al 31 dicembre 2018.
Il comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 74/2012 stabilisce che “ Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all’articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d’intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5 ”.
I controlli sui progetti ammessi a contributo sono disciplinati dalla l. r. n. 16/2012 “ Controlli dei progetti strutturali ”, che rinvia alle ordinanze del Commissario delegato per la definizione delle modalità di svolgimento degli stessi, ivi incluse la determinazione delle quote dei progetti da sottoporre a controllo.
L’art. 16, comma 3, di tale legge dispone che “ Con ordinanze del Commissario delegato sono altresì stabilite le modalità di svolgimento del controllo a campione circa la conformità alle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, dei progetti esecutivi degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, depositati ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2008. La quota dei progetti controllati, i criteri di formazione del campione e le modalità di svolgimento delle verifiche sono definite con le medesime ordinanze ”.
Il Commissario delegato, per la fissazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi, ha quindi adottato l’ordinanza 12.10.2012, n. 57. L’art. 20, comma 6, della stessa dispone “ I controlli sul rispetto della normativa antisismica competono alle strutture tecniche preposte, ai sensi della L.R. n. 19/2008 ” fissando la specifica percentuale delle posizioni da sottoporre a controllo e precisamente: “ nei comuni classificati a bassa sismicità i progetti sono sottoposti a controllo con metodo a campione con percentuale del 25%. Per interventi di costo superiore ad euro un milione la numerosità campionaria è pari al 35%, mentre per gli interventi superiori la numerosità campionaria è pari al 50% ed in particolare l’art. 20 prevede il controllo sul rispetto della normativa antisismica… ”. La percentuale è stata ribadita anche dalle successive ordinanze commissariali e, in particolare, dalla ordinanza n. 57/12, come modificata dalla successiva ordinanza n. 16 del 30.4.2015. L’art. 31 dell’ordinanza n. 16/15 ha infatti modificato l’art. 20,