Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-21, n. 202201993

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-21, n. 202201993
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201993
Data del deposito : 21 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2022

N. 01993/2022REG.PROV.COLL.

N. 07586/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7586 del 2014, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

S M, rappresentato e difeso dall’avvocato M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Calcutta, 25;
S M, E M, A I M, D M, N M, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) del 20 marzo 2014, n. 3106, resa inter partes .


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. S M;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 il Cons. Francesco Guarracino e udito l’avv. Bruno Maurizio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Ministero della Difesa appella la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) del 20 marzo 2014, n. 3106, con cui è stato accolto il ricorso presentato dai sigg. S, S, A I, Nicola, D, Giuseppe e M M, fratelli del sig. Giacomo Multari, militare di leva deceduto durante un’esercitazione, per impugnare il diniego opposto alla domanda di riconoscimento della speciale elargizione in favore dei familiari dei deceduti durante il periodo di servizio, prevista dal terzo comma dell’art. 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come aggiunto dall’art. 2 della legge 14 agosto 1991, n. 280.

Si è costituito in appello, con memoria in data 17 novembre 2014, il sig. S M, in proprio e nella dichiarata qualità di erede del militare defunto.

Con la memoria depositata il 20 marzo 2020 la medesima difesa ha inteso precisare i nomi esatti dei comparenti.

Il Ministero ha prodotto memoria a sostegno della fondatezza dell’appello e alla pubblica udienza del 19 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, rileva il Collegio che il sig. S M, costituitosi in appello il 17 novembre 2014, non è tra i ricorrenti in primo grado, non è menzionato nella sentenza appellata e non figura tra i destinatari della notificazione del ricorso in appello, sicché va estromesso dal processo.

Con la memoria depositata il 20 marzo 2020 per la parte appellata si è inteso precisare i nomi esatti dei comparenti, indicandoli nei sigg. S, S, D, A I e M M, in quanto tra gli stessi sarebbe stata erroneamente indicata anche la sig.ra D M, non facente parte del processo.

Tuttavia, il nome della sig.ra D M non è presente in alcun precedente atto del giudizio. Inoltre i sigg. S, D, A I e M M, che (come anche il sig. S M) hanno sottoscritto l’istanza di fissazione di udienza prodotta il 29 gennaio 2020, non si sono mai formalmente costituiti nel presente grado d’appello.

In ogni caso si può prescindere dalla questione, sollevata con la suddetta memoria del 20 marzo 2020, se l’adozione del decreto di concessione del beneficio, n. 172 del 26 maggio 2016, abbia determinato la parziale cessazione della materia del contendere, essendo l’appello infondato nel merito.

Il Tribunale ha giudicato illegittimo il diniego impugnato, motivato sulla base del fatto che i richiedenti non risultavano a carico del militare di leva al momento del suo decesso, avendo escluso che nel caso di specie trovasse applicazione - come, invece, sostenuto dal Ministero - la previsione dell’art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, sostituito dall’art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, per la quale “ La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate , nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine: …. 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico ”.

A questa conclusione il primo giudice è pervenuto ritenendo che l’espressa delimitazione della portata dispositiva delle previsioni introdotte dalla legge 466/1980 (rivolte alle sole categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche) rendesse tale corpo normativo insuscettibile di applicazione generale e che, comunque, la norma sull’elargizione del beneficio in parola (art. 6, comma 3, della l. 3 giugno 1981, n. 308, come aggiunto dall’art. 2 della legge 14 agosto 1991, n. 280) avesse carattere speciale e, dunque, non fosse collegabile con quelle aventi ad oggetto altri e distinti benefici.

Sostiene il Ministero, criticando la decisione di prime cure, che anche agli effetti del comma 3 dell’art. 6 della legge n. 308/1981, che prevedeva il riconoscimento di una elargizione economica in favore dei familiari dei militari in servizio di leva deceduti in attività di servizio, il concetto di “familiari” doveva intendersi chiarito dalla legge 720/81, la quale, nel sostituire l’art. 6 della legge 466/80, aveva fissato l’ordine degli aventi diritto al beneficio della “speciale elargizione” e stabilito che i fratelli e le sorelle potessero esserne destinatari soltanto "se conviventi a carico”.

Soggiunge l’Amministrazione che, nell’ordine degli aventi diritto stabilito dalla stessa norma, i successibili si escludevano a vicenda (ad esempio, in presenza del coniuge i genitori erano automaticamente esclusi), come previsto anche dalle disposizioni in materia di terrorismo, potendosi trarre da tutto ciò la conclusione che, poiché al momento del decesso del militare suo padre era ancora in vita, gli originari ricorrenti non erano né eredi né unici superstiti del deceduto e, pertanto, non avevano diritto alcuno al beneficio.

Viene, in tal modo, riproposta la tesi, disattesa dal T.A.R., dell’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 6 della legge 466/1980 anche alla speciale elargizione prevista dall’art. 6, comma 3, della legge n. 308/1981.

L’appello, come in precedenza accennato, è infondato.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla giurisprudenza della Sezione, la quale ha recentemente ribadito la natura eccezionale dell’elargizione prevista dal terzo comma dell’art. 6 della l. n. 308/1981, norma speciale specificamente emanata per la particolare fattispecie (C.d.S., sez. II, 17 maggio 2019, n. 3194;
sez. IV, 12 settembre 2006, n. 5303) e, perciò, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva (sulla legittimità costituzionale della mancata estensione del beneficio al personale militare in servizio permanente cfr. C.d.S., sez. II, n. 3195/2019;
sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3128), ma anche, per lo stesso motivo, di essere collegata con e integrata da norme riguardanti fattispecie distinte e benefici diversi.

Inoltre - come già notato, seppur ad altri fini, dalla medesima giurisprudenza (C.d.S., sez. II, n. 3195/2019) - la differenza del regime indennitario è stata ribadita dal legislatore nel D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), il cui art. 1895, riproducendo sostanzialmente il comma 3 dell’art. 6 della l. n. 308/1981, con riferimento al personale non in servizio permanente effettivo e in primo luogo ai militari di leva ha riconosciuto l’attribuzione della speciale elargizione “ ai superstiti dei caduti durante il periodo di servizio ”, mentre l’art. 1896, con riferimento al personale in servizio permanente effettivo, ha riconosciuto l’indennità “ ai superstiti dei soggetti deceduti in attività di servizio … quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico ”.

Pertanto, non era dato applicare le disposizioni che regolavano i presupposti e l’ordine di spettanza dell’attribuzione indennitaria disciplinata dalla legge n. 466/1980 anche alla speciale elargizione prevista dall’art. 6, comma 3, della legge n. 308/1981 per il caso dei militari di leva caduti in servizio.

Per queste ragioni l’appello dev’essere respinto.

Nulla va disposto per le spese del presente grado del giudizio, per quanto in precedenza detto sulla costituzione della parte intimata.

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