Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-02-18, n. 202501339

TAR Ancona
Sentenza
6 novembre 2024
CS
Rigetto
Sentenza
18 febbraio 2025
TAR Ancona
Ordinanza presidenziale
9 gennaio 2024
CS
Ordinanza cautelare
28 giugno 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-02-18, n. 202501339
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501339
Data del deposito : 18 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2025

N. 01339/2025REG.PROV.COLL.

N. 07466/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7466 del 2024, proposto da BA NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Meduri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 860/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e udito l’avv. Marco Meduri e dato atto che l'avv. Ulmo Tullio Gesuè Rizzi ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il ricorrente chiede la riforma della sentenza emessa dal T.A.R. Puglia, Bari, I sez., n. 860/2024 nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

2. Riferisce di avere trasmesso un’istanza di accesso civico a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, al Comune di Bisceglie e al relativo responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3. Il Comune non si pronunciava entro il termine massimo previsto dall’art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 33/2013. L’avvocato NG proponeva quindi ricorso dinanzi al Tar Puglia sede di Bari, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento.

4. Il Comune di Bisceglie si costituiva in giudizio e, con memoria difensiva del 16 giugno 2024, precisava che in seguito all’istanza dell’avv. NG del 3 gennaio 2024, con nota pec del 20 febbraio 2024, il Segretario generale del Comune aveva riscontrato l’istanza

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