Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-08-04, n. 202004921

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-08-04, n. 202004921
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202004921
Data del deposito : 4 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2020

N. 04921/2020REG.PROV.COLL.

N. 09612/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso NRG 9612/2019, proposto da A P, rappresentata e difesa dall'avv. M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca - MIUR, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per l'ottemperanza

a seguito dell’istanza per incidente d’esecuzione depositata il 18 giugno 2020, della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sez. lavoro prev., n. 1748 del 4 novembre 2016, resa in esito al procedimento NRG 800/16;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 30 luglio 2020 il Cons. Silvestro Maria Russo;

Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84, co. 5 del DL 17 marzo 2020n. 18, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;


Considerato che:

– la prof. A P, docente non di ruolo ed in servizio in virtù di vari e reiterati incarichi annuali presso il Liceo classico e musicale statale D. Cirillo di Aversa (CE), convenne innanzi al Tribunale di Napoli Nord (in funzione di Giudice del lavoro) il MIUR affinché le fosse riconosciuta l’attività lavorativa svolta a termine con detta P.A. come pari a quello a tempo indeterminato, in termini sia giuridici (mercé l’accertamento dell’anzianità di servizio) che economici (con la determinazione dell’anzianità di servizio ai fini della ricostruzione della carriera e ricalcolo della retribuzione mensile percepita, nonché ai fini degli scatti biennali previsti dall’art. 53 della l. 11 luglio 1980 n. 312;

– l’adito Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 1748 del 4 novembre 2016, accolse la pretesa così azionata, dichiarando il diritto della prof. P al riconoscimento ed alla corresponsione degli scatti stipendiali del 2,50 % sullo stipendio tabellare (compresa l’IIS), maturati dal primo all’ultimo incarico a tempo determinato;

– dopo varie vicissitudini la Sezione, con sentenza n. 1784 del 12 marzo 2020, ha accolto il ricorso per l’ottemperanza di tal giudicato e ha condannato il MIUR a darvi piena ed effettiva ottemperanza riprendendo il procedimento esecutivo dai contenuti dei decreti nn. 874 e 875, emanati dal Liceo classico e musicale D. Cirillo di Aversa il 4 gennaio 2018;

– la Sezione ha assegnato al Ministero trenta giorni (30 gg.) dalla comunicazione della sentenza per la definizione dell’ottemperanza, riservandosi di nominare un Commissario ad acta in caso di una ulteriore inadempienza della P.A.;

– in pari data il patrono della ricorrente ha trasmesso alla P.A. la sentenza n. 1784/2020, invitandola a prestare piena ed effettiva ottemperanza al giudicato entro la scadenza del 14 giugno 2020, come prorogata per effetto della sospensione straordinaria disposta, per i procedimenti amministrativi, dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, ai sensi dell’art. 103 del DL 18/2020 e dell’art. 37 del DL 23/2020, ma invano;

– pertanto, il 18 giugno 2020 la prof. P ha depositato l’atto per incidente d’esecuzione di tal giudicato, chiedendo la nomina del Commissario ad acta per ottenerne l’integrale esecuzione in via sostitutiva della P.A. così rimasta inerte, richiesta ribadita nella note depositata in vista dell’odierna udienza camerale;

Considerato altresì che:

– in primo luogo, il Collegio deve dar atto dell’errore materiale, con ogni probabilità indotto dalla sovrascrittura della sentenza n. 1784/2020 su un altro file di pari estensione, in cui è incorsa detta sentenza, ove a pag. 5, rigo n. 5, in luogo di « prof. P » è stato indicato « prof. D N », cosa, questa, che s’è replicata tal quale a pag. 6, secondo capoverso del dispositivo, indicando il cognome d’altro soggetto, anziché quello della prof. P;

– trattasi con ogni evidenza d’un errore materiale, in quanto è inequivocabile che, come evincesi dalla sua serena lettura, tutta la sentenza di ottemperanza n. 1784/2020 ha valutato in via esclusiva la posizione lavorativa e stipendiale della sola prof. P, senza possibilità di confusione con altro e diverso soggetto;

– tal precisazione è opportuna e deve servire al nominando Commissario ad acta quale linea-guida, affinché non vi siano dubbi sulla precisa definizione, da parte della sentenza n. 1784/2020, del diritto della prof. P ad ottenere la piana ottemperanza al giudicato scaturente dalla sentenza n. 1748/2016;

– ciò posto ed accertata la persistente inerzia della P.A. intimata, l’istanza attorea dev’eeser accolta e, per l’effetto, si deve nominare qual Commissario ad acta il sig. Prefetto della Provincia di Caserta affinché voglia, per il necessario tramite d’un funzionario di ragioneria all’uopo designato, provvedere in sostituzione del Ministero e del Liceo musicale statale D. Cirillo di Aversa al pagamento delle spettanze dovute alla prof. P, al riguardo partendo dai dati già esposti nei testé citati decreti nn. 874 e 875 del 4 gennaio 2018;

– il Commissario provvederà ad insediarsi entro giorni venti (20 gg.) dalla notificazione della presente sentenza ed a completare le operazioni esecutive entro l’ulteriore termine di giorni trenta (30 gg.) dall’insediamento, fornendo alla Sezione, a conclusione delle stesse, una precisa relazione dell’attività svolta da depositare alla Segreteria entro giorni dieci (10 gg.) da tal conclusione;

– il Commissario, il cui compenso è fin d’ora fissato in € 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre le spese documentate e con le ritenute di legge, provvederà ad autoliquidarselo a conclusione dell’attività esecutiva;

– ai sensi dell’art. 112, co. 5, c.p.a., il Commissario, cui la Segreteria della Sezione trasmetterà copia del fascicolo d’ufficio del ricorso in epigrafe appena egli sarà nominato e che ha titolo di disporre degli uffici della P.A. inadempiente per le ragioni e le esigenze del suo ufficio, ha facoltà di chiedere chiarimenti alla Sezione, ove ciò si renda necessario;

– le spese del presente giudizio sull’incidente d’esecuzione seguono la soccombenza e son liquidate in dispositivo;

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