Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2020-01-27, n. 202000672
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Pubblicato il 27/01/2020
N. 00672/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07825/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data 9 ottobre 2019 dalla signora G C, rappresentata e difesa dall'avvocato D T, domiciliato presso la Segreteria della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13
per la correzione
della sentenza n. 6316 del 2019, resa da questa Sezione sul ricorso n. 7825 del 2016;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 il pres. L M;
Nessuno presente per le parti;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale;
Visto l'art. 86, comma 2, cod. proc. amm.;
1. Con la sentenza n. 6316 del 2019, questa Sezione ha accolto in parte l’appello n. 7825 del 2019, proposto dal ricorrente nei confronti del Ministero della giustizia ed ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento di euro 500, oltre agli accessori di legge, in suo favore.
2. Con l’istanza in esame, il ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale, contenuto nella sentenza n. 6316 del 2019, deducendo che:
a) la condanna al pagamento delle spese di lite è stata disposta nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, e non del Ministero della giustizia, effettivamente soccombente;
b) la condanna non è stata disposta in favore del difensore antistatario;
c) non è stata disposta la condanna al pagamento delle spese forfettarie, ai sensi dell’art. 13, comma 10, della legge n. 247 del 2012 e del d.m. n. 55 del 2014.
3. Il Collegio – in parziale accoglimento dell’istanza volta alla correzione dell’errore materiale - dispone che nel dispositivo della sentenza n. 6316 del 2019, le parole ‘Ministero dell’Economia e delle Finanze’, siano sostituite con le parole ‘Ministero della giustizia’ e dispone che dopo le parole ‘in favore della parte appellante per le spese del giudizio’ siano aggiunte le parole ‘con distrazione a favore del difensore antistatario’.
Va invece respinta per la restante parte l’istanza, poiché nel dispositivo è stato fatto riferimento alla spettanza degli accessori di legge.
Nulla per le spese della presente fase del giudizio.