Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-06, n. 202401199
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Testo completo
Pubblicato il 06/02/2024
N. 01199/2024REG.PROV.COLL.
N. 00082/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2022, proposto da
Futuro Immobil Italia S.r.l. e Arcadia 2007 S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati R I, A V O, L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R I in Roma, via Boezio n. 2;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 06595/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2024 il Cons. S L V e udito l’avvocato R I;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio le odierne appellanti hanno impugnato la delibera del Consiglio regionale della Regione Lazio n. 5 del 2 agosto 2019, recante l’approvazione del PTPR, nella qualità di proprietarie, presso la località “Divino Amore” nel Comune di Marino, di lotti inclusi nella pianificazione territoriale.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stato poi censurato il decreto MIBACT dell’11 marzo 2020, con il quale (con atto destinato a confluire nel PTPR) si è imposta, ai sensi dell’art. 138, comma 3, del D.lgs. n. 42 del 2004, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area denominata “Campagna romana”, sita tra la “via Nettunense e l'agro romano (tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto)", includente i fondi delle ricorrenti.
2. In ordine al ricorso principale, il giudice di primo grado, con la pronuncia ora impugnata, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in considerazione della sopravvenuta sentenza n. 240 del 2020 della Corte costituzionale che ha annullato il PTPR impugnato in sede di conflitto di attribuzione intersoggettivo promosso dallo Stato nei confronti della Regione Lazio.
Il ricorso per motivi aggiunti, invece, è stato rigettato dal Tar in quanto infondato.
In particolare, il giudice di primo grado ha rigettato il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui le odierne appellanti hanno contestato la legittimità del vincolo che riguarderebbe un’area largamente degradata, a forte urbanizzazione, nonché segnata dalla compromissione dell’originaria identità degli edifici