Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-11-22, n. 202310008

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-11-22, n. 202310008
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310008
Data del deposito : 22 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2023

N. 10008/2023REG.PROV.COLL.

N. 03374/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3374 del 2022, proposto da A.T.I. (Attività Turistiche Italiane) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R B, C C L G e P P, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P P in Roma, lungotevere dei Mellini, n. 24;

contro

il Comune di Bolsena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G F, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione II quater , n.10621 del 18 ottobre 2021, resa inter partes , concernente un provvedimento di annullamento in via di autotutela del nulla osta paesaggistico e del permesso di costruire e conseguente demolizione di opere edilizie realizzate in difformità dal titolo edilizio.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolsena e della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per il Comune appellato l’avvocato G F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n.1571/2008, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la Società A.T.I. (Attività Turistiche Italiane) S.r.l. (di seguito anche la società), proprietaria di un’area di 80.000 mq in agro del Comune di Bolsena ove gestisce un campeggio con annesso villaggio turistico a quattro stelle, denominato “ Village Lido di Bolsena ”, ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

a ) l’ordinanza del Comune di Bolsena n.58/07 con cui in autotutela sono stati annullati d’ufficio il nulla osta ex art.7 l. n. 1497/39 ed il permesso di costruire precedentemente rilasciati per la realizzazione di n. 14 bungalow .

b ) l’ordinanza di demolizione n.60/07.

2. A sostegno del ricorso aveva articolato i seguenti motivi di censura:

i) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria ;

ii) Difetto di motivazione e violazione dell'art. 21 nonies L. 241/90 - Eccesso di potere per perplessità dell'azione amministrativa, contraddittorietà e illogicità manifesta ;

iii) Violazione di legge: art. 2555 c.c., L.R. l’ordinanza di demolizione Lazio 6/8/2007 n. 13, art. 22 “Organizzazione del sistema turistico laziale”, art. 11 L. 17.8.1942 n. 1150 della “Legge urbanistica”) - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per contraddittorietà ed illogicità manifesta .

3. Nella resistenza del Comune di Bolsena ed intervenuta ad opponendum la Regione Lazio, il Tribunale adìto (Sezione II quater ), dopo aver accolto l’istanza cautelare (ordinanza n. 2354/2008), ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto il ricorso;

- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 2.000,00).

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- la realizzazione di una “ platea di fondazione ” in luogo della prevista palificazione costituisce difformità edilizia;

- “ Davanti alla difformità del risultato dell’intervento rispetto a quello autorizzato risultano incomprensibili le considerazioni e conclusioni della relazione tecnica del funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune, il quale ritiene che la prescrizione si debba intendere sostanzialmente rispettata, esprimendo una posizione personale che non s’è tradotta in formali iniziative procedimentali ”;

- vi sarebbero ulteriori difformità al sottotetto con l’apertura di finestre, rilevanti come tali in area sottoposta a tutela paesaggistica, e con la realizzazione di un locale “ sfruttando le altezze del piano ”;
anche la tamponatura laterale del porticato sarebbe tale da comportare una difformità a quanto autorizzato rilevante sul piano paesaggistico;

- tali strutture, stante la loro consistenza, non potrebbero essere considerate pertinenze o a carattere precario e pertanto il Comune non era legittimato a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica.

5. Avverso tale pronuncia la società ha interposto appello, notificato il 15 aprile 2022 e depositato il 22 aprile 2022, articolando quattro motivi di gravame (pagine 11-30) così rubricati:

I) Travisamento dei fatti e falsità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 243/17. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 38 TUEd ;

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l.reg. Lazio 59/95 e dell’art. 3, TUEd. Travisamento dei fatti e falsità dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 151, d.lgs. 490/99 vigente ratione temporis. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, l.reg. Lazio 24/98 ;

III) Violazione e falsa applicazione degli art. 3 TUEd e 15 NTA PRG. Travisamento dei fatti e falsità dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c. e della

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