Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2025-02-21, n. 202501493

TAR Ancona
Ordinanza cautelare
31 maggio 2024
CS
Decreto cautelare
3 febbraio 2024
TAR Ancona
Sentenza
3 luglio 2024
CS
Ordinanza cautelare
23 febbraio 2024
TAR Napoli
Sentenza
5 dicembre 2024
CS
Decreto presidenziale
3 settembre 2024
CS
Ordinanza collegiale
21 febbraio 2025
CS
Accoglimento
Sentenza
19 luglio 2024
0
0
00:00:00
CS
Decreto cautelare
3 febbraio 2024
>
CS
Ordinanza cautelare
23 febbraio 2024
>
TAR Ancona
Ordinanza cautelare
31 maggio 2024
>
TAR Ancona
Sentenza
3 luglio 2024
>
CS
Accoglimento
Sentenza
19 luglio 2024
>
CS
Decreto presidenziale
3 settembre 2024
>
TAR Napoli
Sentenza
5 dicembre 2024
>
CS
Ordinanza collegiale
21 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2025-02-21, n. 202501493
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501493
Data del deposito : 21 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2025

N. 06610/2024 REG.RIC.

N. 01493/2025 REG.PROV.COLL.

N. 06610/2024 REG.RIC.

N. 06815/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6610 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Bellardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Capurso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda sanitaria locale di -OMISSIS-e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;



nei confronti

della -OMISSIS-– società cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 6815 del 2024, proposto dalla Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la -OMISSIS-– società cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

del Comune di -OMISSIS-, dell’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS-e -OMISSIS-, dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari e della società -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, non costituiti in giudizio;



per la riforma

con entrambi i ricorsi n. 6610 e n. 6815 del 2024:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione seconda, n. 631 del 22 maggio 2024, resa tra le parti, concernente la realizzazione di una comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica nel Comune di -OMISSIS-.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nel giudizio n. 6610 del 2024 della -OMISSIS-, del Comune di -OMISSIS- e dell’Azienda sanitaria locale di -OMISSIS-e -OMISSIS- e nel giudizio n. 6815 del 2024 della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Massimo Bellardi, Andrea Scarpellini Camilli, Michele Capurso, Aristide Police e Massimo Felice Ingravalle;

1. La Regione Puglia, con regolamento regionale n. 18 del 2014, ha disciplinato “ i requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e per l’accreditamento delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità ”.

1.1. Al Comune di -OMISSIS- sono quindi pervenute due istanze di autorizzazione per la realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (di seguito indicata come CRAP) dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità; la prima, del 28 gennaio 2021, della società -OMISSIS- per 12 posti letto da ubicare in via -OMISSIS- la seconda, inoltrata del 3 febbraio 2021 per 12 posti letto da ubicare in via -OMISSIS-, del consorzio di cooperative sociali -OMISSIS-.

1.2. Il Comune di -OMISSIS-, ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992, della legge regionale della Puglia n. 9 del 2017, del citato regolamento regionale n. 18 del 2015, del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi