Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-04, n. 201100010

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-04, n. 201100010
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100010
Data del deposito : 4 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06291/1999 REG.RIC.

N. 00010/2011 REG.SEN.

N. 06291/1999 REG.RIC.

N. 06800/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6291 del 1999, proposto da:
A.S.L./4 di Prato, rappresentata e difesa dagli avv. L B, M C, con domicilio eletto presso M C in Roma, via Filippo Civinini 12;

contro

C P A, rappresentato e difeso dagli avv. R F e F M, con domicilio eletto presso F M in Roma, via S. Cipriano, 35;

nei confronti di

Calo' Pietro, non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 6800 del 1999, proposto da:
C P A, rappresentato e difeso dagli avv. R F e Ferdinando Mancini, con domicilio eletto presso F M in Roma, via S. Cipriano, 35;

contro

A.S.L./4 di Prato e Calo' Pietro non costituiti in giudizio;

per la riforma, in parte qua, della sentenza del T.a.r. Toscana - Firenze: Sezione II n. 00319/1999, resa tra le parti


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Cons. Gianpiero Paolo Cirillo e uditi per le parti gli avvocati Cassiano e Mancini Mancini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il dottor Piero Alessandro C, medico dipendente dell'azienda sanitaria locale n. 4 di Prato e svolgente le funzioni di responsabile e coordinatore medico del distretto socio-sanitario del comune di Montemurlo, ha proposto avanti al TAR Toscana ricorso contro le determinazioni, con le quali è stata disposta la sua assegnazione nella sede di Prato, alla U. O. di Igiene pubblica e del territorio e la preposizione del dottor Pietro Calò nella posizione di coordinatore del distretto di Montemurlo, precedentemente rivestita dal ricorrente medesimo.

2. Il tribunale amministrativo regionale della Toscana ha accolto in parte il ricorso proposto, ritenendo che il potere organizzatorio dell'amministrazione non è da ritenere del tutto svincolato dalla esigenza di una motivazione adeguata in ordine alle ragioni di servizio che hanno portato alla sostituzione del ricorrente, preposto ad una posizione funzionale che si collocava al vertice delle attribuzioni sanitarie del distretto di Montemurlo. Siccome tra gli atti impugnati figurava anche la nota dell'amministrazione del 5 febbraio 1997, a firma del direttore generale, nella quale venivano esplicitate le ragioni dell'avvicendamento, il Tar ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile nei confronti di tale atto, in quanto esso conteneva semplicemente delle tardive giustificazioni dell'avvicendamento medesimo e quindi era privo di contenuto provvedimentale autonomo.

3. L'amministrazione ha proposto appello contro la sentenza, deducendone l'erroneità laddove il provvedimento è stato ritenuto come un vero e proprio trasferimento, mentre in realtà si tratta di un atto di mobilità interna, come dimostra il fatto che il dottor C è stato trasferito nella medesima posizione funzionale. Ha dedotto altresì che il provvedimento attua i criteri che la regione Toscana ha stabilito, sulla base dei quali devono essere individuati i distretti con cui assicurare il governo unitario globale alla comunità residente nell'area di competenza dell'azienda sanitaria. In base a tali criteri viene indicata la soglia minima di popolazione pari a 45.000 abitanti per la costituzione del distretto, per cui sono stati eliminati cinque distretti, tra cui anche quello di Montemurlo.

4. Contro la medesima sentenza è stato proposto autonomo ricorso da parte del dottor Piero Alessandro C volto a censurare quella parte della sentenza che ha ritenuto la nota del 5 febbraio 1997 estranea al thema decidendum, in quanto essa pregiudica in sé la sua onorabilità, laddove descrive comportamenti mai tenuti e travisa palesemente il reale svolgimento dei fatti. Ha impugnato altresì la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese.

Gli appelli sono stati trattenuti in decisione all'udienza del 16 novembre 2010.

DIRITTO

1. Preliminarmente va disposta la riunione degli appelli, ai sensi dell'articolo 96 del Codice del processo amministrativo.

2. L'appello proposto dall'amministrazione sanitaria non è fondato.

2.1. Con il ricorso originario, il dottor C ha impugnato, chiedendone l'annullamento, i seguenti atti: a) l'ordine di servizio del 16 dicembre 1996 protocollo n. 2178/DS;
b) l'ordine di servizio del 16 dicembre 1996 protocollo n. 789/DG;
c) l'atto di cui al telegramma n. 172471088/CA 434 875/DG;
d) nota dell'azienda unitaria sanitaria locale n. 4 di Prato protocollo n. p/1756 del 10 febbraio 1997.

Con i primi tre atti viene disposta, senza motivazione alcuna, l’assegnazione del ricorrente, con decorrenza 20 dicembre 1996, presso la U.O. di Igiene pubblica del territorio con sede di servizio in via Tiepolo, n. 34;
la contemporanea nomina del dottor Pietro Calò quale "medico coordinatore del distretto di Montemurlo”, con la medesima decorrenza del 20 dicembre 1996;
l'invito al ricorrente di dare le consegne al dottor Pietro Calò, che sarebbe subentrato nello svolgimento dell'attività di coordinamento sanitario del distretto di Montemurlo a partire dal 20 dicembre 1996.

con il quarto degli atti appellati l'amministrazione, a seguito di richiesta di chiarimenti in merito ai predetti atti, ha fornito la seguente motivazione: <<in questo caso l'avvicendamento si è reso non ulteriormente rinviabile per le ragioni che si richiamano di seguito: a) il dottor C ha ripetutamente disatteso i richiami, numerosissimi verbali, e poi anche scritti, al rispetto dell'orario di servizio…b) il dottor C, nella sua veste di coordinatore di distretto, non è stato in grado di governare di risolvere dei forti contrasti che si erano generati tra alcuni operatori del distretto… per completezza di informazione si intende infine far notare che l'azienda Usl ha finora evitato di aprire un procedimento disciplinare a carico del dottor C, nella speranza di un ritorno del comportamento del dottore in un ambito di produttiva collaborazione>>.

2.2. Preliminarmente il collegio osserva che tutti gli atti, e le giustificazioni, successivi non hanno rilevanza nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito unicamente dagli atti indicati. Infatti esse si risolverebbero in una motivazione successiva in costanza di un giudizio ,non ammessa dal nostro ordinamento.

2.3. Nel merito, il collegio osserva che il contenuto lesivo si rinviene nei primi tre atti, laddove l'originario ricorrente viene privato del precedente incarico, senza motivazione alcuna. Questo, come giustamente rilevato dal giudice di primo grado, costituisce di per sé motivo di annullamento, in quanto, quale che sia il potere esercitato, la riorganizzazione del servizio comporta comunque, ancorché atto generale, la necessità di motivazione ove questa venga realizzata mediante atti individuali, generanti conseguenze pregiudizievoli per i singoli soggetti coinvolti dall'azione amministrativa.

L'ultimo degli atti impugnati costituisce una motivazione successiva, che, pur non essendo idonea in quanto tale ad eliminare il vizio di difetto di motivazione degli atti lesivi, finisce col costituire la prova evidente che l'avvicendamento è avvenuto al fine di evitare l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'originario ricorrente.

Quindi gli atti impugnati risultano affetti dall'ulteriore vizio di eccesso di potere, costituito dal fatto che si utilizza il procedimento di mobilità interna per ottenere uno scopo diverso dalla sua causa propria, al fine di ottenere uno scopo diverso da quello cui è preposto.

Dalla semplice lettura degli atti impugnati risulta in maniera inequivocabile, per ammissione della stessa amministrazione nell'ultimo degli atti impugnati, che l'avvicendamento, quale che sia stato il procedimento che lo ha prodotto (trasferimento o mobilità interna), si era reso necessario a seguito di comportamenti censurabili, che avevano fatto venir meno il rapporto di collaborazione.

Va da sé che per tale fattispecie esistono procedure apposite.

2.4. In conclusione l'appello dell'amministrazione è infondato e quindi il capo della sentenza, relativo al ritenuto vizio di motivazione, va confermato.

3. L'appello autonomo proposto, invece, dal dottor C è fondato per quanto di ragione.

L'appellante ha dedotto di avere un interesse autonomo all'annullamento della nota del 5 febbraio 2007, in quanto essa, facendo riferimento a fatti oggettivamente disdicevoli ma non veritieri, lede la sua onorabilità di medico.

Sul punto il giudice di primo grado ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile, in quanto non rientrava nel thema decidendum.

Il collegio non condivide quanto ritenuto dal tribunale.

Infatti, dalla lettura dell'originario ricorso non solo si evince che l'atto è stato espressamente impugnato, ma che l'intero ricorso si incentra proprio intorno alla dimostrazione che vi è stato un travisamento dei fatti posti a base del provvedimento di avvicendamento, che nulla hanno a che vedere con le ragioni organizzative che avrebbero determinato l'amministrazione a procedere allo scambio di sede. Infatti, in esso si deduce che non vi è stato mai alcun comunicato verbale o richiamo scritto in ordine al mancato rispetto dell'orario di servizio e che i forti contrasti generati all'interno della struttura sarebbero legati al fatto di aver negato permessi sindacali a taluni dipendenti oltre l'orario consentito dalla legge.

Il collegio osserva che l'atto in contestazione è affetto da illegittimità non perché in atti vi sia la prova del travisamento dei fatti, ma più semplicemente perché detti fatti andavano puntualmente contestati nel procedimento disciplinare appositamente previsto, onde fornire all’interessato la possibilità di formulare le controdeduzioni.

3.1. In conclusione l'appello va accolto e la sentenza va sul punto riformata.

3.2. Relativamente alla mancata condanna alle spese, il collegio condivide quanto statuito dal primo giudice circa la compensazione delle spese.

4. Infatti la difficoltà delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese anche del presente grado del giudizio

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