Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-08-09, n. 202105836

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-08-09, n. 202105836
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105836
Data del deposito : 9 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2021

N. 05836/2021REG.PROV.COLL.

N. 02352/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 2352 del 2014 proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso, da ultimo, dall'avvocato G L e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi n. 44;

contro

il Ministero della difesa e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Comando Regione carabinieri -OMISSIS-, il Comando Regione carabinieri -OMISSIS--Centro nazionale amministrativo, il Comando provinciale carabinieri -OMISSIS-, il Comando Regione carabinieri -OMISSIS--Compagnia di -OMISSIS-; non costituiti.

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’-OMISSIS- n. -OMISSIS-, resa tra le parti e concernente: recupero coattivo di alloggio di servizio; giudizi medico-legali e collocamento in congedo assoluto; collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le note di udienza con richiesta di passaggio in decisione depositate dall’appellante ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche e integrazioni;

Relatore il Cons. G L nell'udienza pubblica del 25 maggio 2021, tenutasi in modalità da remoto ai sensi della suddetta normativa emergenziale;

Nessuno presente in udienza per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto d’appello recante istanza cautelare, notificato in data 5 marzo 2014 (data di spedizione) al Ministero della difesa e a vari organi dell’Arma dei carabinieri e depositato in data 21 marzo 2014 il sig. -OMISSIS- (già maresciallo capo in servizio presso il Comando della Stazione dei carabinieri di -OMISSIS-dal 2003, collocato in congedo assoluto in ragione del dedotto superamento del periodo legale di aspettativa; e per questo destinatario d’intimazione di rilascio dell’alloggio di servizio) ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’-OMISSIS- n. -OMISSIS-, depositata il 3 gennaio 2014, la quale, compensando le spese, si è così pronunciata su tre ricorsi proposti dall’attuale appellante e previamente riuniti dal T, con esame prioritario, fra i tre ricorsi di seguito indicati, del ricorso n. -OMISSIS-:

- relativamente al ricorso n. -OMISSIS-(proposto per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-emesso dal Comando Regione carabinieri -OMISSIS- in data 11 agosto 2008 ed avente ad oggetto " Recupero coattivo di alloggio di servizio " per la data del 9 ottobre 2008, con accesso forzoso) la sentenza ha espresso pronuncia di rigetto;

- relativamente al ricorso n. -OMISSIS-(proposto per l’annullamento: 1) dei giudizi espressi dalla Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-del 13 marzo 2008, dal Comando logistico sud - Comando di sanità – Commissione medica di 2^ istanza -OMISSIS-con processo verbale n. -OMISSIS-del 21 aprile 2008; 2) del provvedimento recante collocazione del ricorrente in congedo assoluto a far data dal 12 marzo 2008) la sentenza ha espresso pronuncia in parte di irricevibilità e in parte di rigetto;

- relativamente al ricorso n. -OMISSIS-(proposto per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-del 7 maggio 2008 recante collocamento del ricorrente in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata complessiva di gg. 137) la sentenza ha espresso pronuncia di rigetto.

L’appello reca i seguenti motivi di impugnazione.

1) Contraddittorietà della sentenza. Omessa e carenza di motivazione su punti essenziali della controversia - Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 della legge n. 599/1954 con riferimento al provvedimento n . -OMISSIS-aff-.div. del 13/12/2007 per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio fissato in giorni 731. Difetto di motivazione relativamente all'irricevibilità ed al rigetto nel resto del ricorso n. -OMISSIS-. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - Difetto di motivazione degli atti amministrativi.

2) Violazione e falsa applicazione della legge - Eccesso di potere - Carenza di motivazione della sentenza. Violazione dell'art. 16 della legge 31/7/1954 n. 416.

3) Contraddittorietà della sentenza - Carenza di motivazione su punti essenziali della controversia con riferimento alle contestazioni delle decisioni delle Commissioni mediche di prima e seconda istanza

4) Carenza di motivazione - Contraddittorietà - Eccesso di potere con riferimento al rilascio dell'alloggio - Illegittimità del provvedimento n. -OMISSIS-emesso dal Comando Regione carabinieri -OMISSIS- S.M. -ufficio O.A.I. Sede di -OMISSIS-".

5) Omessa motivazione della sentenza. Violazione dell'art. 929 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs n. 66/2010). Nullità del provvedimento n. -OMISSIS- del 13/3/2008 e del conseguenziale provvedimento del provvedimento della Commissione di 2^ istanza -OMISSIS-- Comando logistico sud - Comando di sanità con processo verbale n. -OMISSIS-del 21/4/2008 comunicato in data 27/9/2008 da parte del Comando carabinieri -OMISSIS- - Ufficio personale a mezzo racc. a.r. pervenuta il 29/9/2008. Omessa motivazione sulle infermità - Nullità del provvedimento gravato per errato giudizio della C.M. ”;

e le seguenti conclusioni:

1) annullare tutti i provvedimenti gravati ed in particolare i provvedimenti emessi dalle Commissioni sanitarie di -OMISSIS-;

2) annullare il provvedimento del Comando logistico sud Comando di sanità Commissione medica di 2^ istanza con sede -OMISSIS-21/4/2008 con conseguente annullamento del provvedimento di collocamento in congedo assoluto emesso in danno del Mar. -OMISSIS-;

3) ordinare all’Amministrazione convenuta di reintegrare e riammettere in servizio ·permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri il ricorrente;

4) annullare il provvedimento relativo all'alloggio di servizio n. -OMISSIS-emesso dal Comando Regione carabinieri -OMISSIS- e per l'effetto consentire al ricorrente l'utilizzo dello stesso;

5) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio con distrazione;

6) ordinare alle Amministrazioni convenute di eseguire la sentenza. ”.

L’Amministrazione intimata ha depositato atto formale di costituzione il 28 marzo 2014.

Entrambe le parti hanno depositato documenti.

Con ordinanza n. 1652/2014 è stata respinta l’istanza cautelare.

In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 27 marzo 2019 parte appellante ha depositato, in data 3 agosto 2019, domanda di fissazione di udienza.

L’appellante ha depositato note di udienza con richiesta di passaggio in decisione ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche e integrazioni.

La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 25 maggio 2021, tenutasi in modalità da remoto ai sensi della suddetta normativa emergenziale.

DIRITTO

L’appello non è fondato.

1.- La sentenza appellata ha ritenuto logicamente prioritaria la delibazione dell’impugnazione riferita ai giudizi resi dalle Commissioni mediche ospedaliere (oggetto del primo e secondo motivo del ricorso n. -OMISSIS-, secondo dei tre ricorsi decisi con la sentenza appellata).

Il T ha dichiarato quella impugnazione tardiva, pronunciandosi come segue.

“ …. anche a voler prescindere dalle vicende relative alla contestata “notificazione” rifiutata del giudizio della Commissione medica di II grado, che, secondo la tesi sostenuta dall’Amministrazione, dovrebbe comunque intendersi “virtualmente” perfezionata, risulta dal succitato verbale del 28 maggio 2008 (in produzione di parte resistente, comprensivo degli allegati documentali) che il ricorrente ha avuto copia della documentazione sanitaria relativa agli anni 2006, 2007, 2008 (allegati dal n.1 al n.29) comprensiva di entrambi i giudizi in questione (all’allegato n.29, costituito appunto dal verbale della Commissione medica di II grado impugnato).

Tale circostanza, se pure non integra “notifica” dell’atto, vale tuttavia a significare la piena disponibilità dello stesso e dunque la sua “conoscenza”, e, per quanto rileva nella presente sede, a far

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