Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-08-09, n. 202105836

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-08-09, n. 202105836
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105836
Data del deposito : 9 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2021

N. 05836/2021REG.PROV.COLL.

N. 02352/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 2352 del 2014 proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso, da ultimo, dall'avvocato G L e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi n. 44;

contro

il Ministero della difesa e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Comando Regione carabinieri -OMISSIS-, il Comando Regione carabinieri -OMISSIS--Centro nazionale amministrativo, il Comando provinciale carabinieri -OMISSIS-, il Comando Regione carabinieri -OMISSIS--Compagnia di -OMISSIS-;
non costituiti.

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’-OMISSIS- n. -OMISSIS-, resa tra le parti e concernente: recupero coattivo di alloggio di servizio;
giudizi medico-legali e collocamento in congedo assoluto;
collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le note di udienza con richiesta di passaggio in decisione depositate dall’appellante ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche e integrazioni;

Relatore il Cons. G L nell'udienza pubblica del 25 maggio 2021, tenutasi in modalità da remoto ai sensi della suddetta normativa emergenziale;

Nessuno presente in udienza per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto d’appello recante istanza cautelare, notificato in data 5 marzo 2014 (data di spedizione) al Ministero della difesa e a vari organi dell’Arma dei carabinieri e depositato in data 21 marzo 2014 il sig. -OMISSIS- (già maresciallo capo in servizio presso il Comando della Stazione dei carabinieri di -OMISSIS-dal 2003, collocato in congedo assoluto in ragione del dedotto superamento del periodo legale di aspettativa;
e per questo destinatario d’intimazione di rilascio dell’alloggio di servizio) ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’-OMISSIS- n. -OMISSIS-, depositata il 3 gennaio 2014, la quale, compensando le spese, si è così pronunciata su tre ricorsi proposti dall’attuale appellante e previamente riuniti dal T, con esame prioritario, fra i tre ricorsi di seguito indicati, del ricorso n. -OMISSIS-:

- relativamente al ricorso n. -OMISSIS-(proposto per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-emesso dal Comando Regione carabinieri -OMISSIS- in data 11 agosto 2008 ed avente ad oggetto " Recupero coattivo di alloggio di servizio " per la data del 9 ottobre 2008, con accesso forzoso) la sentenza ha espresso pronuncia di rigetto;

- relativamente al ricorso n. -OMISSIS-(proposto per l’annullamento: 1) dei giudizi espressi dalla Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-del 13 marzo 2008, dal Comando logistico sud - Comando di sanità – Commissione medica di 2^ istanza -OMISSIS-con processo verbale n. -OMISSIS-del 21 aprile 2008; 2) del provvedimento recante collocazione del ricorrente in congedo assoluto a far data dal 12 marzo 2008) la sentenza ha espresso pronuncia in parte di irricevibilità e in parte di rigetto;

- relativamente al ricorso n. -OMISSIS-(proposto per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-del 7 maggio 2008 recante collocamento del ricorrente in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata complessiva di gg. 137) la sentenza ha espresso pronuncia di rigetto.

L’appello reca i seguenti motivi di impugnazione.

1) Contraddittorietà della sentenza. Omessa e carenza di motivazione su punti essenziali della controversia - Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 della legge n. 599/1954 con riferimento al provvedimento n . -OMISSIS-aff-.div. del 13/12/2007 per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio fissato in giorni 731. Difetto di motivazione relativamente all'irricevibilità ed al rigetto nel resto del ricorso n. -OMISSIS-. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - Difetto di motivazione degli atti amministrativi.

2) Violazione e falsa applicazione della legge - Eccesso di potere - Carenza di motivazione della sentenza. Violazione dell'art. 16 della legge 31/7/1954 n. 416.

3) Contraddittorietà della sentenza - Carenza di motivazione su punti essenziali della controversia con riferimento alle contestazioni delle decisioni delle Commissioni mediche di prima e seconda istanza

4) Carenza di motivazione - Contraddittorietà - Eccesso di potere con riferimento al rilascio dell'alloggio - Illegittimità del provvedimento n. -OMISSIS-emesso dal Comando Regione carabinieri -OMISSIS- S.M. -ufficio O.A.I. Sede di -OMISSIS-".

5) Omessa motivazione della sentenza. Violazione dell'art. 929 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs n. 66/2010). Nullità del provvedimento n. -OMISSIS- del 13/3/2008 e del conseguenziale provvedimento del provvedimento della Commissione di 2^ istanza -OMISSIS-- Comando logistico sud - Comando di sanità con processo verbale n. -OMISSIS-del 21/4/2008 comunicato in data 27/9/2008 da parte del Comando carabinieri -OMISSIS- - Ufficio personale a mezzo racc. a.r. pervenuta il 29/9/2008. Omessa motivazione sulle infermità - Nullità del provvedimento gravato per errato giudizio della C.M. ”;

e le seguenti conclusioni:

1) annullare tutti i provvedimenti gravati ed in particolare i provvedimenti emessi dalle Commissioni sanitarie di -OMISSIS-;

2) annullare il provvedimento del Comando logistico sud Comando di sanità Commissione medica di 2^ istanza con sede -OMISSIS-21/4/2008 con conseguente annullamento del provvedimento di collocamento in congedo assoluto emesso in danno del Mar. -OMISSIS-;

3) ordinare all’Amministrazione convenuta di reintegrare e riammettere in servizio ·permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri il ricorrente;

4) annullare il provvedimento relativo all'alloggio di servizio n. -OMISSIS-emesso dal Comando Regione carabinieri -OMISSIS- e per l'effetto consentire al ricorrente l'utilizzo dello stesso;

5) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio con distrazione;

6) ordinare alle Amministrazioni convenute di eseguire la sentenza. ”.

L’Amministrazione intimata ha depositato atto formale di costituzione il 28 marzo 2014.

Entrambe le parti hanno depositato documenti.

Con ordinanza n. 1652/2014 è stata respinta l’istanza cautelare.

In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 27 marzo 2019 parte appellante ha depositato, in data 3 agosto 2019, domanda di fissazione di udienza.

L’appellante ha depositato note di udienza con richiesta di passaggio in decisione ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche e integrazioni.

La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 25 maggio 2021, tenutasi in modalità da remoto ai sensi della suddetta normativa emergenziale.

DIRITTO

L’appello non è fondato.

1.- La sentenza appellata ha ritenuto logicamente prioritaria la delibazione dell’impugnazione riferita ai giudizi resi dalle Commissioni mediche ospedaliere (oggetto del primo e secondo motivo del ricorso n. -OMISSIS-, secondo dei tre ricorsi decisi con la sentenza appellata).

Il T ha dichiarato quella impugnazione tardiva, pronunciandosi come segue.

“ …. anche a voler prescindere dalle vicende relative alla contestata “notificazione” rifiutata del giudizio della Commissione medica di II grado, che, secondo la tesi sostenuta dall’Amministrazione, dovrebbe comunque intendersi “virtualmente” perfezionata, risulta dal succitato verbale del 28 maggio 2008 (in produzione di parte resistente, comprensivo degli allegati documentali) che il ricorrente ha avuto copia della documentazione sanitaria relativa agli anni 2006, 2007, 2008 (allegati dal n.1 al n.29) comprensiva di entrambi i giudizi in questione (all’allegato n.29, costituito appunto dal verbale della Commissione medica di II grado impugnato).

Tale circostanza, se pure non integra “notifica” dell’atto, vale tuttavia a significare la piena disponibilità dello stesso e dunque la sua “conoscenza”, e, per quanto rileva nella presente sede, a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione.

III.4) Ne discende che, almeno a far data dal 28 maggio 2008, il -OMISSIS- avrebbe dovuto impugnare gli esiti negativi del giudizio della Commissione medica di II istanza in data 12 marzo 2008 che, confermando il giudizio della Commissione di I grado, rendeva definitivo il giudizio di permanente non idoneità al servizio dello stesso -OMISSIS-.

La mancata (tempestiva) impugnazione rende non esaminabile il secondo motivo del ricorso n.-OMISSIS-, che attacca gli atti in questione (e puntualmente il giudizio reso dalla Commissione di II istanza) per difetto di motivazione.

III.5) Né può, ad avviso del Collegio, al fine di superare la eccepita tardività, valorizzarsi il primo motivo di ricorso (che afferisce alla mancata indicazione negli atti del termine e dell’Autorità cui ricorrere), in ragione della sicuramente qualificata posizione dello stesso ricorrente, sottufficiale dell’Arma all’epoca degli atti impugnati, nei confronti del quale non può certo ritenersi scusabile la ”ignorantia legis” in materia basale quale il termine decadenziale per l’impugnazione degli atti amministrativi.

E’ dunque tardiva l’impugnazione dei giudizi resi dalle Commissioni mediche, con conseguente irricevibilità del ricorso in parte de qua.

1.1 - L’appello sostiene che il T avrebbe dovuto innanzi tutto non prescindere dalle vicende relative alla contestata notificazione, rifiutata dall’appellante, del giudizio della Commissione medica di seconda istanza, bensì accertare e verificare con scrupolosità se effettivamente il ricorrente avesse o meno ricevuto la notifica, non virtuale, dei verbali o meglio delle decisioni.

A nulla rileverebbe ai fini impugnatori – data l’assenza di rituale notifica - la documentazione sanitaria eventualmente messa a disposizione su richiesta dell'interessato.

Ai dispositivi delle decisioni mediche, oltre alle disposizioni normative, sarebbero dovute seguire le indicazioni relative:

a) all'autorità cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal provvedimento;

b) ai termini entro i quali ricorrere;

c) all'esecutività del provvedimento;

d) ai soggetti cui il provvedimento va notificato, comunicato e trasmesso;

e) ai soggetti ai quali compete provvedere all'esecuzione o che devono controllare che essa avvenga.

Pertanto il difetto di notifica del provvedimento amministrativo non poteva né doveva essere posto dal T a carico del ricorrente sotto forma di ignorantia legis . E relativamente alla ricevibilità del suddetto ricorso n. -OMISSIS- la sentenza appellata sarebbe carente di motivazione.

L’appello reca in proposito nutrite argomentazioni, che è utile riportare testualmente.

Invero il ricorrente avverso il verbale della Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS- ha proposto rituale ricorso (anche se in un termine molto riduttivo e dannoso gg. 10 invece di giorni 90) per come previsto dall'art. 5 della legge 1 l/3/1926 n. 416 che espressamente recita: <<
nel termine di giorni 90 dall'avvenuta partecipazione del militare ... può ricorrere alla competente Direzione di Sanità Militare Territoriale ... >>.

Il ricorrente con istanza del 14/3/2008 ha proposto ricorso avverso il verbale -OMISSIS-anche se irritualmente solo comunicato verbalmente.

La decisione è stata adottata dal COMANDO LOGISTICO SUD COMANDO DI SANITA' COMMISSIONE MEDICA di 2 istanza -OMISSIS- data 2114/2008 MOd. BUS N. -OMISSIS-e di cui alla domanda del ricorrente -OMISSIS-del 13/3/2008 che ha disposto l'idoneità al transito nei ruoli corrispondenti civili dell'A.D. o di altre amministrazioni dello Stato dando atto che l'interessato è rimasto a disposizione della C.M.

Il termine per proporre il ricorso giudiziario, in difetto della notifica di tale decisione, deve farsi risalire alla data di ricevimento della raccomandata a.r. -OMISSIS- spedita in data 27/9/2008 prot. -OMISSIS- ASP COMANDO CARABINIERI -OMISSIS- SM UFFICIO DEL PERSONALE pervenuta in data 29/9/2008 contenente il verbale del Comando Logistico Sud -OMISSIS-mod. -OMISSIS- datato 21/4/2008 F.t6 Col. -OMISSIS-, rilasciato in copia conforme in data 19/9/2008 a firma Ten. Col. -OMISSIS-;
unitamente e sempre in copia conforme al verbale della Comm. Medica Ospedaliera di -OMISSIS-del 13/3/2008.

Il ricorso pertanto deve ritenersi ricevibile perché proposto nel termine di giorni sessanta a decorrere dal 29/9/2008 e scadente il 28/11/2008 (notifica del ricorso giudiziario in data 25 novembre 2008).

Se ciò non fosse ·vero l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di rimettere ulteriormente con racc. a.r. la copia conforme delle decisioni.

Ad ogni modo quanto sostenuto dalla controparte è in contrasto con la stessa nota di servizio prot. -OMISSIS-del 25/6/2008 a firma del Mar. Ord. -OMISSIS- perché non è concepibile né credibile che il ricorrente abbia potuto rifiutare la notifica del Mod. BL/S n.-OMISSIS-datato 21/4/2008 se si considera che lo stesso ebbe a sollecitarne, per come risulta nella stessa nota, l'invio con telegramma;
ciò fermo restando che il militare di grado inferiore non può notificare, con conseguente nullità, atti ad un graduato superiore come nel caso del Maresciallo -OMISSIS- (vedesi nota dle 12/6/2008 prot. N. -OMISSIS-).
”.

La censura è infondata, poiché, come rilevato dal T, risulta in atti sia che l’appellante ha avuto piena conoscenza quanto meno dal 28 maggio 2008 (data del verbale che attesta la ricezione della documentazione sanitaria relativa agli anni 2006, 2007, 2008, che il sig. -OMISSIS- ha poi impugnato con ricorso al T notificato il 25 novembre 2008, e dunque tardivamente) sia la superfluità, ai fini della tempestività del ricorso, delle indicazioni ulteriori di cui l’appellante ha lamentato in primo grado e ribadito in questa sede l’assenza ( a) l'autorità cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal provvedimento; b) i termini entro i quali ricorrere; c) l'esecutività del provvedimento; d) i soggetti cui il provvedimento va notificato, comunicato e trasmesso; e) i soggetti ai quali compete provvedere all'esecuzione o che devono controllare che essa avvenga).

Dalla documentazione depositata dall’Amministrazione resistente in data 9 aprile 2014 risultano:

- certificazione del Comando Regione carabinieri -OMISSIS- del 21 maggio 2008 di esercizio del diritto di accesso da parte di legale delegato dall’appellante, con estrazione di copia, di documentazione recante la documentazione sanitaria relativa agli anni 2006, 2007 e 2008 (comprensiva, come precisato dalla sentenza appellata, anche del citato verbale della Commissione medica di secondo grado del 21 aprile 2008 non impugnato nei termini);
l’accesso con estrazione di copia è stato effettuato da un legale delegato dall’appellante;
e sia il legale (data la sua professione dedicata) sia l’appellante (data la sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria) erano soggetti qualificati a percepire, a prescindere da una formale notifica, la portata lesiva della documentazione estratta e la relativa perentorietà dei termini di impugnazione;

- la “ Annotazione di P.G. ” effettuata il 15 maggio 2008 da un maresciallo ordinario, un appuntato scelto e un carabiniere (rispettivamente Comandante ed effettivi della Stazione carabinieri di -OMISSIS-), nel contesto del tentativo di notifica del suddetto verbale della Commissione medica di seconda istanza -OMISSIS-(tentativo frustrato perché, come risulta dalla suddetta annotazione, l’appellante è stato indifferente ai reiterati inviti dei notificatori);
annotazione dalla quale risulta che l’appellante era comunque reso edotto verbalmente ad alta voce dell’argomento di cui trattava il documento da notificargli e dell’importanza di quella notifica.

Né sussiste la pure rilevata nullità nella circostanza che la suddetta notifica effettuata il 15 maggio 2008 sia stata effettuata da un graduato di grado inferiore all’appellato.

Infatti - a prescindere dal rilievo che alla data del 15 maggio 2008 l’appellante non era più in servizio effettivo ma in congedo (sul punto vedasi anche infra ) - la notifica è un atto di comunicazione certificata che prescinde dal rapporto gerarchico fra notificante e notificatario, rilevando in proposito soltanto che il notificante abbia veste giuridica per effettuare e certificare l’atto di notificazione.

1.2 - Il mezzo successivo sostiene che, come pure già rilevato nel ricorso di primo grado n. -OMISSIS- e disatteso dalla sentenza appellata, il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto prima dello scadere del termine massimo di aspettativa, fissato in giorni 731.

Il motivo è da respingere.

A supporto della censura l’appellante:

- richiama il “ conteggio operato nella nota del 22/3/2008 n. -OMISSIS-a firma del Comandante (…omissis…) ”

- afferma: “ Se si considera il periodo indicato in sentenza dal 28/7/2006 al 12/3/2008 la licenza è stata di gg. 463 e non 594 ”;

- sostiene che lo specchio dimostrativo del quale si è avvalso il T e riportato nella comparsa di controparte è errato anche perché non considera neanche l'anno 2004 rientrante nel quinquennio precedente;

- sostiene che pur potendo essere l'anno 2008 bisestile lo stesso, oltre a non avere alcuna influenza, rientrerebbe nel conteggio se superato per intero e cioè se fossero stati conteggiati altri giorni del 2009 o per intero tutto il 2008.

In proposito si osserva che quella nota n. -OMISSIS-del 22 marzo 2008 reca un rapporto informativo relativo all’appellante, e indirizzato alla Commissione medica di seconda istanza prima del definitivo giudizio di non idoneità che sarebbe poi stato statuito da quell’organo medico-legale, e che è stato impugnato con il medesimo ricorso n. -OMISSIS-.

Quella nota non ha dunque finalità di conteggio di giorni ai fini dell’aspettativa (istituto invero nemmeno citato in quella nota) ma reca notizie sull’interessato, da parte di un superiore gerarchico, finalizzate alla formulazione del giudizio medico-legale della Commissione medica di seconda istanza;
e, come già detto, non indica periodi di aspettativa o conteggi a tal fine, ma, nel contesto dell’informativa alla Commissione medica di seconda istanza, elenca le “ vicende sanitarie ” (così testualmente la nota in argomento) relative all’interessato.

I calcoli puntuali ai fini dell’aspettativa sono invece quelli, successivi all’invocato rapporto informativo del 22 marzo 2008, specificamente richiamati nella sentenza appellata ed effettuati ad hoc dall’Amministrazione e da essa poi prodotti nel giudizio di primo grado.

Ci si riferisce in particolare:

- alla Relazione del Comando Regione carabinieri -OMISSIS- del 7 maggio 2008, recante rettifica del calcolo dei giorni di aspettativa con ultimo giorno di servizio 12 marzo.2008;

- alla Relazione del Comando Regione carabinieri -OMISSIS- del 4 dicembre 2008 sul ricorso n. -OMISSIS- (nota informativa n.-OMISSIS-del 4 dicembre 2008) recante ulteriore calcolo dei giorni di aspettativa fruita, pure con ultimo giorno di servizio 12 marzo.2008.

Questi calcoli risultano in effetti, come diffusamente esposto nella sentenza appellata (con argomentazioni cui si rinvia, non riprodotte in questa sede in applicazione del principio di sinteticità di cui all’art 3 del codice del processo amministrativo), puntualmente documentati.

A fronte di ciò l’asserzione d’appello secondo cui “ il periodo indicato in sentenza dal 28/7/2006 al 12/3/2008 la licenza è stata di gg. 463 e non 594 ” appare soltanto assertiva e priva di riscontri.

La sentenza appellata risulta dunque aver correttamente disatteso il motivo di primo grado ora in esame (il quale peraltro in quel ricorso dinanzi al T era testualmente limitato alla seguente frase: “ il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto ancor prima del termine di scadenza del periodo massimo di aspettativa. Dunque in violazione delle disposizioni sopra enunciate ”).

Quanto ai sopra indicati ulteriori rilievi del presente motivo essi - nel richiamare rispettivamente la mancata considerazione dell’anno 2004 e l’irrilevanza nel computo ai fini dell’aspettativa dell’anno bisestile - risultano privi di rilievo giacché:

- il periodo considerato dall’Amministrazione non riguarda l’anno 2004, essendo il 2005 l’anno di partenza ai fini del computo;

- il computo di un giorno in più per effetto dell’anno bisestile è a favore e non contro l’interessato.

1.3 – Il terzo motivo d’appello contesta la pronuncia del T laddove ha respinto l’ulteriore ricorso di primo grado n. 615/2008, proposto avverso il provvedimento n. -OMISSIS-del 7 maggio 2008 recante collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata complessiva di gg. 137, di cui gg. 18 dal 14 luglio 2005 al 31 luglio 2005 e gg. 119 dall’8 agosto 2005 al 4 dicembre 2005 a norma dell’art. 15 legge 31 luglio 1954, n. 599.

Il motivo contesta in particolare il punto V.2) della sentenza, che si riporta qui di seguito.

V.2) Giova aggiungere che il primo motivo di ricorso è palesemente infondato, posto che, in ragione della natura vincolata del provvedimento, i dati di fatto (come detto non smentiti né confutati), in presenza di un esito obbligato dalla stessa disposizione di legge, sono del tutto sufficienti a sorreggerne l’impianto motivazionale e dispositivo. ”.

L’appello afferma che questo rilievo del T è contraddittorio ed immotivato perché, facendo riferimento al periodo massimo di aspettativa cui all’art 16 della citata legge n. 599/1954 (due anni in un quinquennio) non ha tenuto in considerazione che quel periodo di due anni non è stato mai superato dall’appellante;
ed aggiunge l’appello quanto segue.

La legge parla di due anni risultanti dalla somma di gg. 365+ 365=730 ragion per cui nessuna influenza può avere la bisestilità del 2008.

La legge fa riferimento alla sommatoria dei 730 giorni pari a due anni nel quinquennio ”.

Tutti questi rilievi sono già stati considerati nel precedente capo 1.2 di questa sentenza, sicché è sufficiente fare rinvio ad esso.

1.4 - Il quarto motivo d’appello sostiene che il ricorrente, per le ragioni esposte nel citato ricorso di primo grado n. -OMISSIS-:

- avrebbe avuto diritto di permanere nell’alloggio di servizio fino alla totale definizione della controversia;

- avrebbe avuto diritto di riprendere il posto di lavoro anche ai sensi dell’art. 29 della legge n. 599/1954 (relativo al collocamento nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità);

- avrebbe avuto i diritti di cui sopra perché il citato verbale della Commissione medica di seconda istanza del 21 aprile 2008 recava anche il giudizio che egli era “ idoneo al transito nei corrispondenti ruoli dell’Amministrazione della difesa o di altre Amministrazioni dello Stato ”;

- è stato destinatario di grave ed ingiustificato provvedimento di rilascio dell'alloggio, sia sotto l'aspetto economico che dell'immagine e familiare potendo quel rilascio essere ricondotto dalla collettività e dagli stessi colleghi carabinieri a ragioni di natura diversa;

-è stato destinatario di un provvedimento di rilascio che non poteva essere ordinato anche perché nessun danno ha arrecato e continua ad arrecare all’Amministrazione perché non richiesto da altri colleghi;

- è esso ricorrente l'unico danneggiato, avendo per tale ragione subito una riduzione di stipendio che non gli consente più di condurre una vita dignitosa dopo tanti anni di onorato servizio nell'Arma in territori particolarmente interessati dalla criminalità organizzata;

- ha ricevuto l'ordine di rilascio ancor prima che giungesse al proprio Comandante " il provvedimento medico legale relativo al giudizio di permanente non idoneità al servizio militare nei CC ", sollecitato con cortese urgenza.

Tutti questi rilievi sono da respingere giacché:

- con riferimento alla data dell’appello la controversia si era già definita con l’appellata sentenza del T (la qual come noto era esecutiva ai sensi dell’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo);
mentre con riferimento alle date degli atti impugnati in primo grado la vicenda, come è emerso nei precedenti capi di questa sentenza (nonché dal capo 1.5 che segue), era pure legittimamente definita da quei provvedimenti, risultando essi esser stati legittimamente adottati;

- tutti i restanti rilievi d’appello sopra elencati in questo capo si fondano su considerazioni, giuridiche o meta giuridiche, estranee al titolo per permanere nell’alloggio di servizio;
titolo costituito, come rilevato dal primo giudice, da esigenze istituzionali che trovano il loro fondamento nel permanere del rapporto di servizio con l’Arma, invece cessato nel caso di specie.

1.5 - Da ultimo l’appello reca tre distinti ordini di censure:

- lamenta la violazione di specifiche disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), e segnatamente dell’art 929, ultimo comma, e dell’art. 194, comma 2, lettera a) ;

- lamenta che il T non ha valutato le decisioni delle Commissioni mediche ospedaliere;

- lamenta, testualmente, che il T “ non ha tenuto in alcuna considerazione il fatto che il ricorrente ha sempre rifiutato le medicine avverso le quali, dal punto di vista medicolegale, ci si riporta alla <<Consulenza psichiatrica redatta sulla persona di -OMISSIS- dal dott. (…omissis…)” ;
e riporta il testo della suddetta consulenza psichiatrica.

Tutte e tre le censure sono da respingere.

Relativamente alla prima si osserva, a prescindere da ogni altra considerazione, che le specifiche disposizioni del Codice dell’ordinamento militare da essa indicate sono successive agli atti impugnati in primo grado e quindi non possono essere prese come parametri di legittimità di quei provvedimenti.

Relativamente alla seconda censura essa risulta infondata in fatto, poiché il T ha valutato quei giudizi di idoneità degli organi medico-legali, specificamente decidendo sulle censure avverso i provvedimenti dell’Amministrazione che fondavano su quei giudizi.

Relativamente alla terza censura essa va respinta perché la sentenza appellata - pur prendendo atto, nell’esaminare il ricorso n. -OMISSIS-, della consulenza psichiatrica prodotta dal ricorrente (vedi la parte in fatto della sentenza appellata) - ha, quanto ai giudizi medico-legali alla base degli atti impugnati, limitato il proprio esame, come dovuto:

- alla tardiva impugnazione dei giudizi delle Commissioni mediche;

- alla impugnazione del collocamento in aspettativa;

- al collocamento in congedo assoluto conseguente ai profili di cui ai due precedenti alinea ;

- all’intimato rilascio dell’alloggio di servizio.

2.- L’appello va dunque respinto.

Le caratteristiche della vicenda inducono il Collegio alla compensazione delle spese del grado.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi