Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2025-02-18, n. 202500123
Ordinanza cautelare
15 luglio 2016
Parere definitivo
23 novembre 2018
Ordinanza cautelare
17 settembre 2018
Parere definitivo
18 febbraio 2025
Sentenza
4 marzo 2016
Ordinanza cautelare
8 settembre 2016
Parere interlocutorio
1 giugno 2020
Accoglimento
Sentenza
1 luglio 2019
Sentenza
4 marzo 2016
Ordinanza cautelare
15 luglio 2016
Ordinanza cautelare
8 settembre 2016
Ordinanza cautelare
17 settembre 2018
Parere definitivo
23 novembre 2018
Accoglimento
Sentenza
1 luglio 2019
Parere interlocutorio
1 giugno 2020
Parere definitivo
18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Numero 00123/2025 e data 18/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 01493/2019
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per le infrastrutture.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da ER TE, IO TE, ST TE e LL TE di TE IO ER e ST Snc contro Regione Lombardia e Consorzio Parco Nord Milano e nei confronti del Comune di Milano, per l’annullamento della delibera della giunta regionale Lombardia n. 10206 del 06/08/2002 di approvazione di varianti adottate con delibera n. 16/1999 e di riconferma del piano triennale di coordinamento;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 15596 in data 26/09/2019 e la relazione ministeriale n. 23343 del 17.05.2024 con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per le infrastrutture ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il ricorso straordinario;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Maria Grazia Vivarelli;
Premesso in fatto:
1. I ricorrenti sono proprietari di un’area di circa 6.500 mq sita nel territorio del Comune di Milano, in via Pasta 78 (mapp.11 fg. 42), sulla quale insiste un insediamento produttivo ove la società “LL TE di TE ER e ST s.n.c.” svolgeva l’attività di recupero e commercio di materiali ferrosi e non ferrosi. Detta area sin dal 1978 ricade in parte all’interno del perimetro del Parco Nord Milano (come delimitato dalla LR 10/76 e poi LR 46/82) e per la parte residua all’esterno di esso.
Con delibera n. 239/SC dell’8 febbraio 1986 veniva adottata una variante generale del piano territoriale del parco, con inserimento per intero del complesso immobiliare dei ricorrenti all’interno del perimetro del Parco, classificandolo come “Zona Parco Attrezzato Urbano”.
Nel 1999, in occasione della predisposizione di una nuova variante del piano territoriale, i ricorrenti chiedevano che l’insediamento di loro proprietà venisse escluso dal perimetro del Parco, ma tale richiesta non veniva accolta.
2. Con ricorso straordinario i ricorrenti hanno sottoposto a gravame la delibera della giunta regionale Lombardia n. 10206 del 6 agosto 2002 – con la quale sono state approvate le varianti, adottate con la delibera n. 16/1999 dell’Assemblea Consortile Parco Nord Milano, al piano territoriale di coordinamento del Parco Nord di Milano – nella parte in cui è stato deciso di “riconfermare, salvo ciò che oggetto di variante, il piano territoriale di coordinamento del Parco Nord Milano approvato con legge regionale 21 maggio 1990 numero 63”, sull’assunto che tale deliberazione costituisca la reiterazione del vincolo per l’esproprio.
Il gravame è stato affidato a tre motivi di censura.
Con il primo motivo è stata dedotta la “violazione dell’articolo 14 delle norme di attuazione del piano del Parco, approvate con la legge regionale 21 maggio 1990 n. 63”; in sintesi, si rileva che con l’istituzione nel 1990 della Zona “Parco attrezzato urbano” sarebbe stato imposto sugli immobili dei ricorrenti un vincolo preordinato all’esproprio e che, una volta decaduto tale vincolo per mancata attuazione entro il decennio, gli interessati avrebbero riacquistato la possibilità di edificare, non potendo il Consorzio e la Regione legittimamente reiterare i vincoli decaduti.
Con il secondo motivo è stata lamentata la “violazione dell’articolo 19 della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 e successive modificazioni e integrazioni”, essendo stata asseritamente violata la disciplina prevista per l’approvazione dei piani dei parchi e delle loro varianti, in ordine, soprattutto, al rinnovo dei vincoli espropriativi decaduti.
Con la terza censura i ricorrenti hanno lamentato “eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria”; rilevando che il piano sarebbe stato elaborato negli anni 1984-85 e che la Regione, prima di approvarlo, avrebbe dovuto verificare se le previsioni ivi contenute fossero ancora attuali o