Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-12-30, n. 201908900
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Testo completo
Pubblicato il 30/12/2019
N. 08900/2019REG.PROV.COLL.
N. 03855/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3855 del 2019, proposto da
G B, G C, A Z, S C, M C, L N, A C N, C S, C P, S V, R G R, A C, G N, M M, G S, G D S, Luisa Lo Po', M M, A R L, G R, G S, C F, G V P, G M, E F M, M P T, G A, G Z, N C, I P A G, L M, R F, N M, C G, Salvatore D'Assoro, M I, Ozio Alfio Agatino Torrisi, Marco Vincenzo Torrisi, Paolo Ciaorella, Simone Alfio Faro, Cristina Pavone, Andrea Laudani, Luigi Maria Savarese, Simone Cavallaro, Ornella Marino, Antonino Michele Ferraro, Massimo Rocco Maita, Michele Luca Francesco Lauria, Francesco Maria Palumbo, Claudia Privitera, Venero Laudani, Grazia Gambino, Daniela Vasta, Giovanna Agata Pecora, Giuseppina Sgroi, Giovanni Di Mauro, Rocco Caniglia, Stefania Angelico, Maria Antonietta Romano, Francesca Falco, Giovanni Luca Maria Coco, Graziana Vasta, Luca Landro, Andrea Pecora, Domenica Roberti, Salvatore Longhitano, Gabriella Cavallaro, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III bis, 15 gennaio 2019 n.8958, che ha respinto il ricorso n.546/2019 R.G. proposto per l’annullamento del decreto 1 febbraio 2018 n.85, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – G.U. 16 febbraio 2018 n.14 serie speciale IV, concorsi ed esami, con il quale il Direttore generale per il personale scolastico presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – MIUR ha bandito il concorso di cui all’articolo 17 comma 2 lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non consente di parteciparvi agli insegnanti tecnico pratici – ITP privi dell’abilitazione all’insegnamento;
e di ogni altro atto presupposto, consequenziale ovvero connesso;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il Cons. Francesco Mele e uditi, per le parti, l’avvocato M. Palladini per delega dell'avv. Di Pace;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 contiene norme sul “ Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria ”, ed ha inteso innovare il sistema di assunzione degli insegnanti nella scuola in questione, prevedendo che a regime si possa essere assunti superando un concorso per titoli ed esami, bandito tendenzialmente ogni due anni.
2. A tale concorso ai sensi dell’art. 5 comma 1, sono ammessi, per quanto riguarda appunto la scuola secondaria, i candidati in possesso congiunto di “ laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso ” (lettera a) e di “ 24 crediti formativi universitari o accademici … ” detti CFU/CFA, “ acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ” dei quali, “ almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche ” (lettera b).
3. Per quanto invece riguarda gli insegnanti tecnico pratici – ITP, ai sensi dell’art. 5 comma 2 al concorso ordinario sono ammessi i candidati in possesso congiunto di “ laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso ” (lettera a) e di 24 CFU/CFA come sopra conseguiti (lettera b).
4. E’ il caso di ricordare che gli ITP sono una figura professionale creata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 (Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica) la quale, in origine, e sino al d. lgs. 59/2017 di cui si tratta, richiedeva per l’accesso alla qualifica il semplice diploma di scuola secondaria superiore, in materia attinente, e negli istituti tecnici e professionali si occupa in prevalenza delle attività didattiche che vengono svolte nei laboratori.
5. In tutti i casi ora previsti dal d. lgs. 59/2017 in esame, superato il concorso, si verrà ammessi ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto “ percorso FIT ”, superato il quale si verrà assunti a tempo indeterminato.
6. Lo stesso d. lgs. 59/2017 prevede però, all’art. 17 una fase transitoria, nella quale alle assunzioni in via ordinaria si affiancheranno le normali assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento - GAE e dal concorso già bandito nel 2016, nonché, per quanto qui interessa, le assunzioni dei vincitori di un concorso riservato, quello previsto dal comma 2 lettera b) dell’articolo citato.
7. In dettaglio, l’art. 17 dispone infatti al comma 1 “ Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, … All'avvenuto esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2 ”.
8. A sua volta, il comma 2 prevede, alla lettera b) che interessa, un “ concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3 ”, al quale è destinata una certa aliquota dei posti disponibili, che la norma precisa. Secondo il comma 3 dello stesso articolo, tale procedura “ è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b) ”, di cui si è detto; è poi riservata anche agli “ insegnanti tecnico-pratici … purché … iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto ”, ovvero al 31 maggio 2017. Si prevede infine l’ammissione con riserva, quanto ai posti di sostegno, per “ i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto ”.
9. Il concorso in questione è stato materialmente