Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-05-20, n. 201402536
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N. 02536/2014REG.PROV.COLL.
N. 02512/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2512 del 2011, proposto dalle s.r.l. Ab Film Distributors, International Forum, Isvema, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentate e difese dall'avvocato P S, presso il quale sono elettivamente domiciliate in Roma, via F. Paulucci de' Calboli, 9;
contro
Ministero per i beni e le attivita' culturali, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUATER n. 26077/2010, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2014 il consigliere M M e uditi per le parti l’avvocato Patania, per delega dell’avvocato Sandulli, e l’avvocato dello Stato Fiorentino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La s.r.l. Ab Film Distributors, la s.r.l International Forum e la s.r.l. Isvema, con il ricorso n. 4355 del 2009 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, hanno chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali dell’11 marzo 2009, prot. 3280/c.34.04.00/46-1, comunicato il 16 marzo successivo, con cui sono state respinte le istanze di finanziamento per la distribuzione in Italia e all’estero dei film “Antonio Guerriero di Dio”, “Un gesto di coraggio” e “Anita”.
Nel provvedimento il rigetto delle istanze è motivato indicando che “ Le domande a suo tempo presentate, infatti, a far data dall’anno 2005, da una parte sono da ritenersi “fuori termine” in ordine alla precedente normativa prevista dalla legge 153 del 1994…giacché al momento della presentazione delle domande tale stessa legge aveva cessato i sui effetti e dall’altra parte non possono essere oggetto di applicazione della normativa successiva di cui al decreto legislativo n. 28 del 2004, che ha previsto un diverso sistema di sostegno della produzione di film di interesse culturale basato sul costo “industriale” con diversa modalità di supporto alla distribuzione.
Si osserva ancora, a riguardo, come anche la norma transitoria di cui all’art. 27 del citato Dlgs. abbia consumato ormai i suoi effetti e non sia quindi applicabile alla fattispecie in esame. ”
2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione seconda quater , con la sentenza n. 26077 del 2010 ha respinto il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato provvedimento di diniego, con la condanna del Ministero intimato ad erogare i richiesti finanziamenti.
4. All’udienza dell’1 aprile 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado si afferma, in sintesi, che:
- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, di modifica della normativa per il sostegno pubblico alle attività cinematografiche, nel recare la disciplina transitoria riguardo alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore (il 6 febbraio 2004), ha disposto che quelle per la concessione di contributi alla distribuzione delle opere filmiche in Italia e all’estero “ sono disciplinate dalla normativa in vigore all’atto della presentazione delle medesime ” (art. 27, comma 7);
- le istanze di cui si tratta sono state presentate dalle società ricorrenti, rispettivamente, dalla Ab Film Distributors il 12 ottobre 2005 (per la distribuzione in Italia) e il 23 novembre 2005 (per l’estero), dalla International Forum il 16 giugno 2005 (per la distribuzione in Italia e all’estero) e dalla Isvema il 1° dicembre 2005 (per l’Italia e per l’estero);
- a queste istanze perciò, in quanto presentate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2004, si applica la normativa ivi disposta (art. 14) e non quella anteriore (art. 10 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito nella legge n. 153 del 1994);
- essendo corretta la loro dichiarazione di inammissibilità da parte dell’Amministrazione, poiché prive delle indicazioni necessarie previste dall’intervenuta modifica degli elementi di valutazione e dei parametri per la quantificazione del contributo.
2. Nell’appello si deduce l’erroneità della sentenza di primo grado per non avere ritenuto applicabile nei casi di specie, in ragione dell’avvenuta presentazione delle istanze di finanziamento dopo il 6 febbraio 2004, la disposizione transitoria di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 28 del 2004.
Ciò in quanto, in sintesi:
- prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2004 alle istanze di cui qui si tratta era già stato riconosciuto l’interesse culturale nazionale ma per esse non era stato completato il previsto esame economico-finanziario;
- l’art. 27, comma 3, del decreto legislativo ha previsto la possibilità di ripresentare tali istanze “ ai sensi del presente decreto ” restando per esse acquisito l’intervenuto riconoscimento dell’interesse culturale “ con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze ”;
- tale priorità non è stata osservata nella specie poiché, per la valutazione delle istanze ai sensi della normativa transitoria posta dal citato art. 27, è stata costituita, il 22 ottobre 2004, un’apposita commissione straordinaria presso il Ministero che, nella riunione del 28 ottobre successivo, non ha esaminato con la prevista priorità le istanze riconosciute di interesse culturale nazionale prima del 6 febbraio 2004;a seguire il 2 novembre 2004 è stata pubblicata una circolare recante i criteri per l’ammissione ai finanziamenti in questione senza specificare, però, alcun criterio di quantificazione;
- data la successiva sospensione delle attività della Commissione e dei Comitati preposti all’esame delle istanze di finanziamento alla distribuzione, le società ricorrenti hanno presentato le proprie istanze dopo la pubblicazione del d.lgs. n. 28 del 2004 ma prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica.
3. L’appello è infondato per le ragioni che seguono.
3.1. La questione centrale della controversia non consiste nell’accertare se le istanze di cui qui si tratta dovevano essere esaminate con priorità dalla citata Commissione straordinaria ma se vi era motivo per ritenerle assoggettate alla normativa previgente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2004.
Il contenuto del provvedimento impugnato è infatti anzitutto dato dalla valutazione di non applicabilità alle istanze della normativa previgente (legge n. 153 del 1994) in relazione alla loro presentazione dopo la suddetta entrata in vigore;valutazione questa che è indipendente dalla questione dell’ordine di esame delle istanze, è assunta ad oggetto del giudizio del primo giudice, che ne ha riconosciuto la legittimità, ed è censurata con il presente appello.
3.2. Per l’esame di tale valutazione è necessario richiamare la normativa rilevante che è data dai commi 3 e 7 dell’art. 27 del d.lgs. n. 28 del 2004, per i quali:
-a) la disciplina transitoria delle istanze di finanziamento per le imprese di produzione, presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, è diversificata a seconda che, prima di tale data, le istanze abbiano ottenuto non solo il riconoscimento dell’interesse culturale nazionale ma sia stato anche depositato il risultato dell’esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, prevedendo, nel caso sussistano entrambi i requisiti, l’applicazione della normativa previgente e, se sussista soltanto il primo, che le istanze possono essere nuovamente presentate “ ai sensi del presente decreto ”, riconoscendo ai “ relativi progetti filmici … con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l’esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell’interesse culturale …” (comma 3);
- b) le istanze specificamente dirette alla concessione di contributi alla distribuzione “ sono disciplinate dalla normativa in vigore all’atto della presentazione delle medesime .” (comma 7).
3.3. Ciò richiamato il Collegio condivide il giudizio reso dal primo giudice poiché in nessun caso la citata normativa transitoria dell’art. 27 del decreto legislativo consente di ritenere applicabile alle istanze in esame la normativa previgente:
- non ai sensi del comma 3, perché l’applicazione della normativa previgente vi è prevista soltanto per le istanze già presentate aventi entrambi i requisiti, del riconoscimento dell’interesse culturale nazionale e del completato esame economico-finanziario, mentre quelle in causa avevano soltanto il primo dei due;esse potevano perciò essere nuovamente presentate, ferma restando l’attribuzione del requisito dell’interesse culturale nazionale ma non, per ciò solo, risultandovi applicabile la normativa previgente, essendo anzi prevista espressamente la nuova presentazione delle istanze “ ai sensi del presente decreto ”;
- né ai sensi del comma 7, che, specificamente per le istanze di concessione di contributi per la distribuzione, dispone l’applicazione della normativa vigente all’atto della loro presentazione applicandosi perciò, nella specie, la normativa posta con il decreto legislativo stesso, essendo state presentate le istanze per il finanziamento alla distribuzione dopo l’entrata in vigore del decreto, come confermato anche nell’atto di appello.
Non vale in contrario l’osservazione che le istanze in questione, pur presentate dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, lo sono state comunque prima della pubblicazione del decreto ministeriale sulle modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica (G.U. n. 124 del 30 maggio 2007, come correttamente precisato nella memoria da ultimo depositata dagli appellanti), non rilevando ciò rispetto alle chiare previsioni della normativa primaria di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 28 del 2004 sopra richiamate.
4. Per le ragioni esposte l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.