Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-21, n. 202301772
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 21/02/2023
N. 01772/2023REG.PROV.COLL.
N. 05212/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5212 del 2021, proposto da S A, M B, S C, G C, B C, R F, V A G, D Ierrera, C L, R L, G Mdaloni, S M, M O, P R, M G R, G M S S C, S V, P V, rappresentati e difesi dall’avvocato F N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S R in Roma, via Ottaviano 9;
contro
Ministero dell’istruzione, Uffici scolastici regionali per l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Lombardia, il Molise, il Piemonte, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
Ambiti territoriali provinciali di Bari, Bergamo, Brindisi, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Frosinone, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Pavia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Vibo Valentia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione terza- bis ) n. 13256/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e degli Uffici scolastici regionali per l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Lombardia, il Molise e il Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il consigliere F F, sull’istanza di passaggio in decisione delle amministrazioni appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli appellanti in epigrafe, abilitati all’insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale e/o di idoneo titolo di studio, agiscono nel presente giudizio per l’annullamento dell’ordinanza del Ministero dell’istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 ( recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ), nella parte in cui non consente loro di inserirsi nella I fascia delle graduatorie, valevole per le supplenze nei posti comuni di docente della scuola statale primaria e riservata ai soggetti in possesso della relativa abilitazione.
2. A fondamento del loro ricorso deducono che, pur a fronte delle « diverse modalità di abilitazione per l’insegnamento nella scuola primaria », il personale educativo sarebbe equiparato sul piano giuridico ed economico a quello docente di scuola primaria. L’equiparazione sarebbe sancita dalla legge, e cioè: dagli artt. 398, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado , di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;e 121, comma 2, del