Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-01, n. 202401999
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2024
N. 01999/2024REG.PROV.COLL.
N. 01689/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2018, proposto dal Comune di Campobasso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Ceniccola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Immobiliare Santoro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, piazza Popolo n. 18;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Molise, Sezione I, n. 545/2017;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale della società Immobiliare Santoro s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Campobasso ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Molise ha parzialmente accolto il ricorso introduttivo del giudizio, proposto dalla società Immobiliare Santoro s.r.l.
2. L’amministrazione comunale appellante premette quanto segue.
2.1. La società Immobiliare Santoro s.r.l., proprietaria di un suolo sito nel Comune di Campobasso alla via de Pretis, censito in catasto al foglio n. 127 p.lla n. 290, classificato dal P.R.G. come zona F, ha presentato in data 23 dicembre 2015 al Comune di Campobasso un’istanza per l’approvazione di un progetto plano - volumetrico, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale del Molise n. 30/2009, per la costruzione di due fabbricati da destinare alle giovani coppie e alle categorie svantaggiate.
2.2. Con nota del 22 aprile 2016 prot. 13252, il Comune di Campobasso ha comunicato la sospensione del procedimento in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio comunale di un atto di programmazione urbanistica, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 10 del 1977 (che ha sostituito l’art. 3, comma 1, della l. n. 167/1962), avente ad oggetto la previsione delle aree da destinare nel decennio 2017-2026 ai piani per l’edilizia economica e popolare, nel rispetto dei limiti minimi (40%) e massimi (70%) previsti dalla legge; l’atto di sospensione è stato impugnato dalla società Immobiliare Santoro s.r.l. innanzi al T.a.r. Molise, che, con sentenza n. 403/2016 (pubblicata in data 12 ottobre 2016), ha imposto al Comune di Campobasso di concludere il procedimento avviato dalla società ricorrente nel termine di novanta giorni, pena la nomina di un Commissario ad acta .
2.3. Con deliberazione del 18 gennaio 2017 n. 1, il Consiglio comunale di Campobasso ha individuato le aree del territorio comunale da destinare ai piani per l’edilizia economica e popolare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l. n. 10/1977; sulla base della predetta deliberazione consiliare, con nota dirigenziale del 19 gennaio 2017 prot. 2064, il Comune di Campobasso ha respinto l’istanza presentata dalla predetta società.
2.4. La società Immobiliare Santoro s.r.l. ha impugnato davanti al T.a.r. Molise sia il provvedimento di rigetto della istanza che la deliberazione del Consiglio comunale di Campobasso n. 1/2017, chiedendone l’annullamento; in subordine, la società ha chiesto il risarcimento dei danni sul presupposto che il rigetto della istanza sarebbe eziologicamente ricollegabile al ritardo dell’amministrazione comunale nel concludere il relativo procedimento, ritardo che avrebbe così reso possibile l’opponibilità (da parte del Comune) dei sopraggiunti motivi ostativi, contenuti nella deliberazione consiliare n. 1 del 2017.
2.5. Con sentenza n. 545/2017, il T.a.r. Molise ha respinto i primi sei motivi di ricorso e ha accolto, parzialmente, soltanto l’ultimo motivo, con il quale la società ricorrente (odierna appellata) aveva lamentato la violazione del principio del legittimo affidamento; per l’effetto, il giudice di primo grado ha annullato il provvedimento di reiezione dell’istanza e, in parte qua , la deliberazione consiliare n. 1/2017; ha respinto invece la domanda risarcitoria in quanto formulata in forma subordinata rispetto alla domanda di annullamento.
2.6. Il giudice di primo grado ha condannato inoltre il Comune di Campobasso al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori (da distrarsi in favore dei difensori antistatari).
3. Tanto premesso, il Comune di Campobasso ha contestato la sentenza impugnata per i seguenti di seguito indicati.
3.1. Con il primo motivo di appello, il Comune di Campobasso deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge regionale del Molise n. 30 del 2009 e della legge n. 47 del 1985; erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione.
L’amministrazione comunale appellante evidenzia che, con l’istanza del 23 dicembre 2015, la società Immobiliare Santoro non ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire, bensì l’approvazione di un intervento di edilizia convenzionata per giovani coppie e categorie svantaggiate, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale del Molise n. 30/2009 (nel testo vigente ratione temporis ).
L’oggetto della istanza era la realizzazione di un “programma costruttivo” di edilizia sociale in zona F, il cui procedimento è previsto e disciplinato dall’art. 6 della legge regionale 30/2009; si tratterebbe di un iter complesso e articolato, che, dopo l’esame preliminare della proposta ai fini della sua ammissibilità, prosegue con l’indizione della Conferenza di servizi tra tutti gli enti che a qualsiasi titolo hanno competenza nel procedimento; in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con l’approvazione di una deliberazione del Consiglio comunale di adozione di una variante puntuale allo strumento urbanistico; segue, poi, la stipulazione di una convenzione con il soggetto che ha presentato l’istanza, al fine di regolare i rapporti concernenti l’esecuzione e la cessione delle opere di urbanizzazione, la cessione delle aree di riserva pubblica, di cui al d.m. 1444 del 1968, i tempi di esecuzione, le garanzie, etc.
Soltanto dopo la conclusione di tali fasi procedimentali, il soggetto interessato sarebbe legittimato a presentare il progetto architettonico degli edifici per ottenere il rilascio del relativo titolo edilizio.
Secondo la prospettazione difensiva dell’amministrazione comunale appellante, fino alla conclusione del procedimento sopra descritto, il Comune conserverebbe integro il potere di regolare la conformazione del proprio territorio nel modo più coerente con lo sviluppo urbanistico esistente e con le prospettive future di pianificazione del territorio.
Conseguentemente, non potrebbe ritenersi che, al momento della adozione degli atti impugnati, la società avesse maturato un legittimo affidamento in ordine al rilascio del titolo edilizio abilitativo, non essendo stata ancora stabilita dal Comune la percentuale del territorio comunale da destinare alla edilizia economica e popolare.
In altri termini, dalla mera presentazione della istanza per la realizzazione del programma costruttivo non poteva discendere in capo alla società un legittimo affidamento in ordine alla sua realizzazione, dovendo previamente l’amministrazione comunale procedere alla ricognizione degli interventi ammissibili, tenendo conto degli interventi di edilizia sociale già realizzati e/o di quelli in via di realizzazione (cosa che è avvenuta, per quanto riguarda l’edilizia economica e popolare, con la deliberazione consiliare n. 1/2017).
3.2. Con il secondo motivo di appello, il Comune di Campobasso deduce: sopravvenuta carenza di interesse.
L’art. 7, comma 5, della recente legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2018, lasciando inalterato il presupposto che gli interventi sono consentiti in via straordinaria nei Comuni sprovvisti di aree libere destinate all’edilizia economica o convenzionata o agevolata o che non ne dispongano in misura sufficiente, ha sostituito l’art. 6 della legge regionale n. 30 del 2009, limitando la presentazione di programmi di costruzione di nuove abitazioni di tipo sociale ai soli consorzi o a privati riuniti in cooperativa.
Secondo la tesi dell’amministrazione appellante, le singole imprese oggi non sarebbero legittimate a presentare proposte di intervento di housing sociale, con la conseguenza che l’istanza della società Immobiliare Santoro sarebbe divenuta improcedibile.
La riforma della sentenza impugnata comporterebbe l’illegittimità della pronuncia sulle spese di lite, che il Comune chiede vengano poste a carico della società Immobiliare Santoro per entrambi i gradi di giudizio.
4. Si è costituita in giudizio la società Immobiliare Santoro s.r.l., contestando le deduzioni di parte appellante e censurando, con appello incidentale, la sentenza impugnata nella parte in cui sono stati respinti i primi sei motivi del ricorso introduttivo del giudizio.
5. Con il primo articolato motivo dell’appello incidentale, la società Immobiliare Santoro s.r.l. deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 14, 14 - bis , 14 - ter , 14 - quater , 14 - quinquies della l. n. 241/1990 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione della l.r. del Molise n. 30/2009; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l.r. n. 21/2011; violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 17 e 18 del d.P.R. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione della l. n. 10/1977; violazione e falsa applicazione della l.r. n. 17/1985; violazione e falsa applicazione della l. n. 167/1962; violazione e falsa applicazione della l. n. 47/1985;