Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-06-17, n. 202104684

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-06-17, n. 202104684
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104684
Data del deposito : 17 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2021

N. 04684/2021REG.PROV.COLL.

N. 04293/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2015, proposto dalla Cooperativa Park Auto M 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L A M, B P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B P in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 29;



contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati G A, G P, A M e B M G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, piazza della Marina, n. 1;



per la riforma

della sentenza del TRGA - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 250/2014, resa tra le parti e concernente: Piano parcheggi del Comune di Bolzano;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021, il Consigliere Bernhard Lageder, nessuno è presente per le parti. L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 e 4, comma 1, Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il TRGA - Sezione autonoma di Bolzano respingeva il ricorso n. 138 del 2013, proposto dalla Cooperativa Park Auto M 2 avverso la deliberazione del consiglio comunale di Bolzano n. 18 del 19 marzo 2013, con cui il parcheggio di P.zza M – già inserito nel Piano parcheggi del Comune di Bolzano con deliberazione n. 3 del 13 gennaio 2009 su richiesta della Lega Provinciale delle Cooperative, da realizzare sul lato sud della piazza con 97 posti auto interrati e da destinare ai residenti proprietari di immobili distanti dal baricentro del parcheggio non più di 350 metri – era stato stralciato del Piano medesimo.

Lo stralcio dal Piano parcheggi era già stato disposto con la precedente deliberazione n. 69 del 14 giugno 2011, annullata tuttavia dal TRGA con sentenza n. 377 del 18 dicembre 2012 in accoglimento del ricorso proposto dalla stessa Cooperativa, per difetto assoluto di motivazione.

1.1 In particolare, il TRGA adìto, con la sentenza in epigrafe, riteneva che la nuova deliberazione di stralcio contenesse un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto l’amministrazione a rivedere la propria scelta, respingendo altresì le censure di natura procedimentale e di violazione dell’art. 21- quinquies l. n. 241/1990.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria ricorrente, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppur adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, e chiedendo, in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

3. Si costituiva in giudizio il Comune di Bolzano, riproponendo l’eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso di primo grado per la mancata impugnazione della deliberazione comunale n. 3/2012 di approvazione del Piano traffico, nonché contestando comunque nel merito la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.

4. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2021, tenutasi come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Premesso che in applicazione del cd. primato della ragione più liquida si può prescindere dalle eccezioni pregiudiziali di rito (ri)proposte dal Comune appellato, si osserva che l’appello è infondato.

5.1 Destituito di fondamento è il primo motivo d’appello, con cui si censura la reiezione e il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi