Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-04-19, n. 202103159

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-04-19, n. 202103159
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103159
Data del deposito : 19 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2021

N. 03159/2021REG.PROV.COLL.

N. 06149/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6149 del 2020, proposto da
NA AR IL e AD RI, rappresentate e difese dall'avvocato Giorgio Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Marino, via delle Castagnole 22;



contro

Decima II Società Cooperativa Edilizia a r.l., in persona del commissario liquidatore, rappresentato e difeso dall'avvocato CE Lilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Cropa S.r.l., Banco di Sardegna, AL Di AR non costituiti in giudizio;
AN EA, TE EA, TI EA, ID IS, OB IS, LO AN, AN UC, NT Di CE, IS SU, ZI AR Saraceno, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Perticaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06846/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Decima II Società Cooperativa Edilizia a r.l. e di AN EA, TE EA, TI EA, ID IS, OB IS, LO AN, AN UC, NT Di CE, IS SU e ZI AR Saraceno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e, preso atto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d. l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70 del 2020, e richiamato dall’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, del deposito delle note di passaggio in decisione, data la presenza dell'avvocato Vincenzo Perticaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto da NA AR IL e AD RI, ex amministratrici della Decima II Società cooperativa edilizia a r.l., avverso lo stato passivo della società e l’istanza per la dichiarazione di insolvenza giudiziale ex art. 202 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, depositati dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, sezione fallimentare, dal commissario liquidatore della società cooperativa.

2. NA AR IL e AD RI hanno proposto appello con tre motivi.

2.1. La società Decima II Società cooperativa edilizia a r.l., in persona del commissario liquidatore pro tempore , e i soci della cooperativa indicati in epigrafe, già intervenuti ad opponendum nel primo grado di giudizio, si sono costituiti per resistere all’appello.

2.2. Con ordinanza cautelare n. 5831 del 2 ottobre 2020 è stata respinta l’istanza cautelare delle appellanti.

2.3. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2021 la causa è stata assegnata a sentenza, previo deposito di memoria e note di richiesta di passaggio in decisione depositate dai controinteressati. La decisione è stata assunta all’esito di detta camera di consiglio e dopo riconvocazione in data 8 aprile 2021.

3. L’appello è inammissibile perché, come eccepito nella memoria di costituzione dei controinteressati, i motivi di gravame mancano di specificità in violazione degli artt. 101, comma 1, e 40, comma 1, lett. d), e comma 2, Cod. proc. amm.

3.1. La sentenza appellata ha premesso che con il ricorso introduttivo del giudizio le ex amministratrici della Decima II società cooperativa edilizia a r.l. hanno impugnato “ l’istanza di insolvenza e lo stato passivo, presentata in Tribunale Fallimentare di Roma il 20/11/2019 ” e ha motivato come segue:

- ha ritenuto che la presente controversia fosse pertinente “ ad atti della procedura di liquidazione coatta amministrativa ” nella quale “ non vengono in rilievo profili pubblicistici idonei ad affievolire la posizione soggettiva ed a farla regredire al rango di interesse legittimo tutelabile innanzi al giudice amministrativo ”;

- specificamente poi, quanto all’impugnazione dello stato passivo, ha condiviso l’affermazione giurisprudenziale che il suo deposito segna “ il momento a partire dal quale le operazioni di verifica dei crediti si inscrivono nel circuito giurisdizionale ordinario, in quanto suscettibili delle opposizioni ed impugnazioni previste dall’art. 98 della legge fallimentare, espressamente richiamato dall’art. 209 della legge fallimentare ” (richiamando così testualmente Cons. Stato, VI, 20 luglio 2018, n. 4406);

- quanto all’impugnazione dell’istanza di insolvenza, rivolta al tribunale ordinario, l’ha reputata “ atto oggettivamente attratto nella sfera di altra giurisdizione, per espressa previsione di legge ex art. 202 L.Fall. ”.

4. Orbene, piuttosto che criticare specificamente i presupposti in fatto e in diritto e le ragioni della decisione, proponendo, con uno o più motivi di appello, apposite censure avverso le suddette argomentazioni e quindi avverso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, l’atto di appello si svolge presupponendo de plano sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, con la “ premessa ” del ricorso le appellanti - dopo aver esposto considerazioni generali sulla concezione di interesse legittimo oggetto di tutela giurisdizionale e sulle conseguenze penali cui potrebbero incorrere gli ex amministratori della società cooperativa in l.c.a. a seguito del

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