Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-10-18, n. 201704824
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Testo completo
Pubblicato il 18/10/2017
N. 04824/2017REG.PROV.COLL.
N. 04443/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4443 del 2013, proposto dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Martinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Blumenstihl,71;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione II bis, 5 marzo 2013 n.2346, resa fra le parti, che ha accolto il ricorso n. 484/2013, proposto per l’annullamento:
a) della nota 17 ottobre 2012 prot. n.16292 del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, di diniego dell’autorizzazione di cui all’art. 21 comma 4 d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per la realizzazione di un ascensore a servizio dell’interno 6, piani secondo e terzo subalterno 27, nel palazzo situato a Roma, -OMISSIS- angolo via -OMISSIS-;
b) della nota 30 agosto 2012 prot. n.13952 della stessa Soprintendenza, di preavviso di diniego;
c) di ogni altro atto annesso, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Paola Saulino e l'avv. Martinelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente appellata è proprietaria di un appartamento situato a Roma, in -OMISSIS-, all’angolo con via -OMISSIS-, nello storico palazzo Salomoni Alberteschi, sottoposto a vincolo di particolare interesse culturale come da decreto 24 maggio 1955 (doc. 4 in I grado ricorrente appellata, copia del decreto di vincolo) e con propria istanza del giorno 31 luglio 2012, ha chiesto alla competente Soprintendenza di essere autorizzata a realizzarvi un ascensore, situato nel cortile interno del palazzo stesso, “in relazione alla legge 13/89” sul superamento delle barriere architettoniche, data la propria età avanzata (doc. 5 in I grado ricorrente appellata, copia istanza).
Con il provvedimento 17 ottobre 2012 meglio indicato in epigrafe (doc. 1 in I grado ricorrente appellata, copia di esso), motivato con riferimento al preavviso di diniego, la Soprintendenza ha respinto il progetto, ritenendo che “le opere progettate non siano compatibili con i criteri della tutela monumentale dell’edificio in quanto l’inserimento della progettata torre di elevazione nel cortile… anche se temporaneo, verrebbe ad alterare gravemente le valenze storiche, artistiche, architettoniche e tipologiche di un cortile che, contrariamente a quanto ritenuto nella relazione tecnica storica allegata, presenta caratteri stilistici e di pregio dell’ambiente edilizio romano” (doc. 2 in I grado, copia prediniego).
Contro tale diniego, la ricorrente appellata ha proposto ricorso in primo grado, e ne ha sostenuto l’illegittimità, chiedendo che esso fosse annullato e che “il Giudice amministrativo, ove ritenuto opportuno” volesse “ammettere CTU per accertare se la realizzazione dell’ascensore … possa comportare un serio pregiudizio per l’immobile sottoposto a tutela” (ricorso di primo grado, p. 13 in fine).
Con la sentenza meglio indicata in premesse, il TAR ha accolto il ricorso; in motivazione ha in particolare sostenuto che il diniego sarebbe stato immotivato per contrasto con un precedente diniego pressoché identico, anche se riferito ad un progetto di maggiore impatto, nonché per contrasto con una nota 18 giugno 1976 prot. n.8960 (doc. 19 ricorrente in I grado, copia di essa) della Soprintendenza, che avrebbe escluso uno specifico interesse architettonico del cortile e per l’inerzia della Soprintendenza di fronte a sette unità di condizionamento aria ivi già collocate, e di ben maggiore impatto visivo. Ciò posto, il TAR ha condannato la Soprintendenza a rilasciare “senza ulteriore indugio” il provvedimento di autorizzazione.
Contro tale sentenza, il Ministero per i beni e le attività culturali - MIBAC ha proposto impugnazione, con appello contenente due motivi, il secondo subordinato alla reiezione del primo:
- con il primo motivo, deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata sotto ciascuno dei tre profili da essa valorizzati per annullare il diniego. Sotto il profilo delle vicende del precedente diniego, deduce che esse si sarebbero svolte diversamente. Infatti, il defunto marito della ricorrente appellata ebbe ad ottenere due sentenze del TAR Lazio, la