Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-06-23, n. 202004022

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-06-23, n. 202004022
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202004022
Data del deposito : 23 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2020

N. 04022/2020REG.PROV.COLL.

N. 08444/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8444 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la revocazione

della sentenza -OMISSIS-di questo Consiglio di Stato, sez. III, resa tra le parti, concernente il diniego alla nomina di guardia giurata.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020, tenuta in modalità telematica, il Cons. Giovanni Pescatore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con istanza di -OMISSIS-, l’odierno ricorrente ha chiesto al Prefetto della provincia di Napoli il rilascio del decreto di guardia giurata.

L’amministrazione interpellata, con atto notificato in data -OMISSIS-, ha respinto l’istanza e, nel contempo, ha fatto divieto al richiedente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ai sensi degli articoli 11, 39, 42, 43 e 138 del testo unico di pubblica sicurezza -OMISSIS-.

2. Nel provvedimento si dà dato atto del susseguirsi dei pareri resi dalla Questura di Napoli (--OMISSIS--), della previa trasmissione del preavviso di rigetto (-OMISSIS-) e delle memorie difensive presentate dal legale dell’interessato (-OMISSIS-).

Il Prefetto ha tratto elementi di valutazione negativa in ordine all’affidabilità e adeguatezza del richiedente dalle seguenti circostanze:

- il fatto che il sig. -OMISSIS- avesse subito in due occasioni, succedutesi nell’arco di pochi mesi, la rapina della propria pistola senza opporre la benché minima resistenza per evitare il compimento dell'azione delittuosa;

- il fatto che a suo carico fossero state emesse numerose sanzioni disciplinari e che fossero stati espressi più pareri negativi da parte della Questura di Napoli circa la sussistenza dei necessari requisiti per lo svolgimento delle funzioni di guardia giurata e la titolarità delle connesse licenze in materia di armi.

3. Il sig. -OMISSIS- ha quindi adito il Tribunale Ammnistrativo Regionale della Campania – sezione di Napoli, osservando, tra l’altro, che in occasione delle due rapine a mano armata egli non aveva potuto fare altro, per preservare la propria incolumità personale, che consegnare ai malviventi l’arma di ordinanza con relativo caricatore;
e che a seguito del trasferimento a Pistoia, la Prefettura di Lucca gli aveva rilasciato l’agognato decreto di guardia giurata con licenza di porto d’armi.

4. Il Tribunale Amministrativo per la Campania, con la sentenza -OMISSIS-, ha accolto il ricorso. Dopo aver richiamato alcuni principi rilevanti in materia, la sentenza ha evidenziato che il diniego sarebbe viziato per eccesso di potere, poiché:

- non avrebbe evidenziato le ragioni per le quali l’interessato è stato ritenuto inaffidabile (in relazione a due episodi nei quali egli è stato vittima di rapine della propria pistola);

- non avrebbe tenuto adeguato conto del parere dell’Ufficio territoriale del Governo di Lucca, che aveva riconosciuto esistenti i requisiti per il rilascio del libretto per la licenza di porto d’armi e del decreto di approvazione di guardia particolare.

5. Questa sezione del Consiglio di Stato, adita dal Ministero dell’Interno quale parte appellante, con la sentenza -OMISSIS-ha rovesciato l’esito del primo grado di giudizio.

Nella motivazione resa - inquadrato l’atto controverso nell’ambito del potere discrezionale esercitabile dal Prefetto ai sensi dell’art. 11, secondo comma e terzo comma, seconda parte, e dell’art. 39 e 43, secondo comma del Testo Unico -OMISSIS- - si dà atto del fatto che “ il diniego di data 14 settembre 2009 ha rivalutato la complessiva situazione riguardante l’interessato ed ha attribuito rilievo a specifiche circostanze di per sé rilevanti, quali la irrogazione di alcune sanzioni disciplinari, la proposizione – nei suoi confronti - di due denunce per appropriazione indebita di una autovettura, di un esposto per minaccia, di una segnalazione per la frequentazione di un pregiudicato, oltre che di alcune inadempienze contrattuali, relative ad un precedente rapporto di lavoro ”. Quanto alla specifica rilevanza di tali circostanze, nella pronuncia si afferma quanto segue: “ dalla lettura del diniego impugnato in primo grado, emerge che il Prefetto della provincia di Napoli ha tenuto conto non solo degli episodi riguardanti le rapine delle due pistole, ma complessivamente anche di altre circostanze (oggettivamente accertate), evidenzianti l’inaffidabilità dell’interessato.

Quanto alle denunce ed all’esposto richiamati nell’atto impugnato in primo grado, similmente a quanto ritenuto in casi simili, ritiene la Sezione che:

- è di per sé ragionevole - e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità - la scelta dell’Amministrazione di vietare la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi abbia formulato minacce (Sez. III, 13 agosto 2018, n. 4931;
Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3515;
Sez. III, 5 luglio 2016, n. 2990;
Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727 e n. 1703);

- è di per sé ragionevole - e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità - la scelta dell’Amministrazione di prevenire che la situazione possa degenerare (Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4505;
10 agosto 2016, n. 3603;
Sez. III, 31 maggio 2016, n. 2308), vietando la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi abbia formulato minacce (Sez. III, 14 dicembre 2016, n. 5272;
Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3515;
Sez. III, 5 luglio 2016, n. 2990;
Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727 e n. 1703

Quanto alla frequentazione di un pregiudicato, questo Consiglio (v. Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 659;
Sez. III, 16 dicembre 2016, n. 5352;
Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4242;
Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3612) ha già rilevato che:

- la frequentazione di persone «gravate da procedimenti penali e di polizia», così come può rilevare - in presenza dei relativi presupposti - in sede di emanazione di informative antimafia (di per sé impeditive di attività lavorative), ha un indubbio rilievo in sede di valutazione della affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi, pur quando si tratti di una licenza a tariffa ridotta per guardia particolare giurata (avente il compito di tutelare l’integrità dei patrimoni altrui);

- gli organi del Ministero dell’Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dare luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata, sicché una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa ”.

6. Nel ricorso ex art. 106 c.p.a. qui all’esame, il ricorrente, da un lato, pone nuovamente in evidenza la contraddittorietà tra i provvedimenti della Prefettura di Lucca e della Prefettura di Napoli;
dall’altro, censura le carenze del giudizio condotto dalla Prefettura di Napoli e avallate dallo scrutinio condotto dal giudice di appello il quale, non avendo tenuto conto di una serie di concorrenti fattori - il decorso del tempo, i precedenti rinnovi dei titoli e l'ottima condotta manifestata medio tempore dalla parte - avrebbe concretato un “ errore di fatto ” rescindente.

7. La rubrica del motivo rescindente fa riferimento alla “ violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del T.U.L.P.S. per aver giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza o che la parte soccombente ignorava essere riconosciute e dichiarate tali prima della sentenza ”.

8. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile, senza svolgere deduzioni difensive.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare - acquisita una relazione istruttoria da parte dell’amministrazione circa l’idoneità dell’odierno ricorrente a rivestire la qualifica di guardia giurata e circa la sua affidabilità a detenere armi (-OMISSIS-) - la causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 18 giugno 2020.

9. Il ricorso è inammissibile, poiché nessuna delle deduzioni addotte a suo fondamento concretizza un presupposto valido ai fini dell’accoglimento della domanda rescindente.

-- Innanzitutto, sussiste una palese contraddittorietà tra la rubrica del motivo di revocazione (riferibile all’art. 395 n. 2) ed il suo contenuto deduttivo (riferibile alla diversa ipotesi dell’art. 395 4).

-- In secondo luogo, sotto entrambi i profili la prospettazione del ricorso è del tutto carente e indeterminata, in quanto omette di indicare sia le prove, in ipotesi riconosciute o dichiarate false, sulla cui base sarebbe stata assunta la decisione;
sia il punto di fatto sul quale il giudice di appello sarebbe incorso in una errata percezione delle allegazioni in atti.

-- In terzo luogo, le contestazioni mosse alla pronuncia resa da questa Sezione - ed intese a censurare l’omessa considerazione dei diversi fattori che avrebbero dovuto deporre a favore del rilascio dei titoli di polizia (il decorso del tempo, i precedenti rinnovi, la positiva condotta dell’interessato, il contrasto tra i provvedimenti emessi dalle due Prefetture) - attengono tutte al piano della mera valutazione di merito del quadro istruttorio, mentre non comprovano in nessun modo che quest’ultimo sia stato frainteso per effetto di una sua erronea percezione sensoriale.

Ci si muove, quindi, su di una linea argomentativa del tutto disallineata da quella tipica del vizio rescindente invocato, il quale presuppone, come noto, una svista materiale che abbia portato il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto che obiettivamente non esiste, oppure a considerare inesistente un fatto che, invece, risulti positivamente accertato.

10. Conclusivamente, i motivi rescindenti vanno respinti e, stante la pregiudizialità necessaria e vincolata tra le due fasi processuali, la loro reiezione esonera il Collegio dall'esame dei motivi dedotti per l'eventualità dello svolgimento di quella rescissoria.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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