Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-03-27, n. 201401488
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N. 01488/2014REG.PROV.COLL.
N. 09203/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9203 del 2013, proposto da:
Agrizoo Società Cooperativa a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A R, con domicilio eletto presso Ennio Luponio in Roma, piazza Don Minzoni, 9;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri –Commissario di Governo E B negli allevamenti bufalini in area casertana, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO dI STATO - SEZ. III n. 00280/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato su sentenza n.280/13 Sezione Terza del Consiglio di Stato - abbattimento bufalini per emergenza brucellosi in area casertana- ris.danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri ;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti l’Avv . Romano e l’Avvocato dello Stato Santoro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con sentenza 18 gennaio 2013 il Consiglio di Stato, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello R.G. 5304/2011 ( dopo la sentenza parziale di A.P. 19/2012), lo ha accolto in parte qua e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il provvedimento 4 febbraio 2010 n. 248, con cui il Commissario del Governo per l’emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini nell’area casertana aveva negato alla appellante la liquidazione dell’indennizzo in precedenza concesso per l’imposto abbattimento di circa 500 capi bufalini;inoltre ha preso atto che, nelle more dell’appello, il TAR Campania con sentenza 3034/2012, ha annullato l’interdittiva antimafia, spese del doppio grado compensate.
Pertanto la sentenza stabiliva che l’amministrazione doveva erogare alla azienda, da un lato, l’indennità già in un primo tempo assegnata e, dall’altro, a titolo di risarcimento danni, anche la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla soma spettante fino al soddisfo, e poi, ai fini del corretto computo del credito dell’appellante, dettava anche precisi criteri di calcolo .
In data 29 e 31 gennaio 2013 Agrizoo ha notificato la sentenza al Commissario per l’emergenza brucellosi nell’area casertana ed alla Presidenza Consiglio Ministri per i conseguenti adempimenti, ma senza esito, in quanto anche l’Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno, succeduto nella competenza in materia al precedente Commissario di Governo, con nota del 15 ottobre 2013 comunicava che, computato in euro 627.331,37 la somma dovuta per gli indennizzi, tuttavia non poteva procedere ad alcuna liquidazione in quanto era in attesa di ulteriori adempimenti di competenza del Ministero Salute e Dipartimento Protezione civile, nonché della Prefettura di Caserta.
1.1.Quindi, a fronte della persistente inerzia anche dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, l’impresa, con ricorso ritualmente notificato alle controparti, ha chiesto al Consiglio di Stato di dichiarare l’obbligo dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di dare esatta esecuzione alla sentenza, ove necessario anche mediante la nomina di un commissario ad acta che provveda a concludere il procedimento ed a liqudare la somma spettante ad Agrizoo;la ricorrente chiede anche che, ai sensi dell’art 114, comma 4, lett. e, gli organi competenti siano condannati a pagare una penalità per ogni giorno di ulteriore ritardo nella esecuzione della sentenza con la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti per l’accertamento delle responsabilità erariali.
1.2.Si è costituita in giudizio con atto di costituzione meramente formale la Presidenza del consiglio del Ministri, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 13 marzo 2014, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2. Da quanto esposto emerge che la sentenza del Consiglio di Stato n.280/2013, passata in giudicato, di fatto finora non ha avuto esecuzione, non potendosi considerare neanche principio di esecuzione la comunicazione trasmessa dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno ad Agrizoo nell’ottobre 2013 con l’indicazione del computo dell’indennizzo spettante, poiché successivamente l’impresa non ha avuto più notizia del perfezionamento degli adempimenti preliminari alla effettiva erogazione dell’indennizzo,e dei connessi oneri accessori al credito individuati dalla sentenza suddetta.
2.1.Pertanto il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo in capo all’ente attualmente competente, e cioè l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (sede a Portici, prov. Napoli), ad eseguire le statuizioni del giudicato formatosi sulla sentenza n. 280/2013 e cioè ad adottare, entro 60 giorni dalla notifica della presente sentenza, tutte le misure ed iniziative necessarie per erogare a favore di Agrizoo l’indennizzo nell’importo già indicato nella nota 15 ottobre 2013, con l’aggiunta degli oneri accessori fissati nella sentenza di appello.
2.2.Decorso tale termine, il Collegio, vista l’istanza della ricorrente, determina fin d’ora in euro 20,00 ( venti) al giorno la somma che, in caso di violazione successiva o ritardo nell’esecuzione del giudicato, l’Istituto Zooprofilattico Meridionale, in applicazione dell’art. 114 cpa, comma 4, lett. e, sarà tenuto a versare ad Agrizoo, previa audizione degli interessati in contraddittorio ( in camera di consiglio fissata su istanza di una delle parti) al fine di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per configurare a carico dell’Istituto medesimo della violazione o del ritardo.
2.3.Inoltre, decorso il termine di 60 giorni assegnato per eseguire, in caso di persistente inerzia il Collegio si riserva, su istanza di Agrizoo, di nominare per gli adempimenti un commissario ad acta, sentite le parti in camera di consiglio, nonché di dare notizia della mancata ottemperanza alla Procura Regionale della Corte dei conti della Campania per l’eventuale seguito di competenza .
in ordine alla possibile sussistenza di danni all’erario.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, liquidate in euro 2.000,00, oltre gli accessori di legge, sono poste a carico dell’Istituto Zooprofilatticp sperimentale del Mezzogiorno, quale ente che (a seguito della ordinanza del Dipartimento Protezione civile 31 maggio 2013 n. 87) è subentrato (successivamente al deposito della sentenza n. 280/2013) al Commissario delegato dal Governo per l’emergenza brucellosi bufalina nell’area casertana .