Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-02-19, n. 201600696

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-02-19, n. 201600696
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600696
Data del deposito : 19 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09871/2015 REG.RIC.

N. 00696/2016REG.PROV.COLL.

N. 09871/2015 REG.RIC.

N. 09912/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9871 del 2015, proposto da:
REAG – Real Estate Advisory Group s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. G P e dall’Avv. A S, con domicilio eletto presso l’Avv. G P in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

contro

F P, rappresentato e difeso dall’Avv. C A D G, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato in Roma, Piazza di Ferro, n. 13;

nei confronti di

Idea Fimit SGR s.p.a., non costituita;



sul ricorso numero di registro generale 9912 del 2015, proposto da:
Idea Fimit SGR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Annoni, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Marco Annoni in Roma, via Udine, n. 6;

contro

F P, rappresentato e difeso dall’Avv. C A D G, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

nei confronti di

REAG – Real Estate Advisory Group s.p.a., non costituita;

per la riforma

quanto al ricorso n. 9871 del 2015 e quanto al ricorso n. 9912 del 2015:

della sentenza breve del T.A.R. Lombardia - Milano: Sezione III n. 02021/2015, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso alla documentazione relativa alla valutazione del prezzo di un immobile


visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di F P;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 il Cons. M N e uditi per le odierne appellanti REAG – Real Estate Advisory Group s.p.a. e Idea Fimit SGR s.p.a. l’Avv. A S e l’Avv. Marco Annoni;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il dott. F P, odierno appellato, ha formulato istanza di accesso nei confronti di Real Estate Advisory Group s.p.a. (di qui in avanti, per brevità, REAG) per ottenere la documentazione inerente alla perizia dalla stessa REAG effettuata sull’immobile sito in Roma, via del Serafico, n. 121.

1.1. REAG aveva eseguito tale perizia in qualità di esperto indipendente, ai sensi dell’art. 12- bis , comma 3, e dell’art. 17 del D.M. 228/1999, a favore della società di gestione del risparmio First Atlantic RE (poi divenuta Idea Fimit SGR s.p.a., di qui in avanti, per brevità, Idea), per valutare i beni immobili da conferire al Fondo Immobiliare “Ippocrate”, gestito dalla stessa First Atlantic, le cui quote sono state integralmente acquisite dalla Fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (di seguito, sempre per brevità, ENPAM).

1.2. Il dott. P, nell’affermata qualità di medico odontoiatra iscritto all’ENPAM, ha chiesto di poter accedere a tutta la documentazione inerente alla perizia sull’assunto che 1.3. ENPAM potrebbe aver ricevuto un grave danno dall’operazione di acquisto di detto immobile, avvenuto il 4.2.2010, proprio sulla base della suddetta perizia, immobile che, tuttavia, sarebbe stato sovrastimato, per avere la venditrice Coedimo s.r.l. conseguito una plusvalenza ingiustificata rispetto al prezzo di acquisto.

1.4. L’istanza del dott. P è stata, tuttavia, respinta da REAG con comunicazione dell’11.2.2015.

2. Avverso tale atto il dott. P ha promosso, avanti al T.A.R. Lombardia, ricorso per l’accesso a tutta la documentazione inerente alla perizia, ai sensi dell’art. 116 c.p.a.

2.1. Nel primo grado di giudizio si sono costituiti sia REAG che Idea per resistere al ricorso.

2.2. Il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 2021 del 25.9.2015, ha accolto il ricorso e ha ordinato a REAG s.p.a. di consentire l’accesso ai documenti amministrativi chiesti dal ricorrente con l’istanza del 9.2.2015.

2.3. Appellano la sentenza avanti a questo Consiglio, con distinti ricorsi, sia REAG che Idea, deducendo diversi motivi di censura, che saranno di seguito esaminati, e ne chiedono la riforma.

2.4. Si è costituito in entrambi i giudizi il dott. F P per resistere al gravame.

2.5. Nella camera di consiglio del 4.2.2016 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto le cause in decisione.

3. Preliminarmente gli appelli devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., perché proposti contro la medesima sentenza.

4. Gli appelli, ciò premesso, sono infondati e vanno respinti.

4.1. Con un primo motivo, comune sia all’appello di REAG (pp.

8-9 del relativo ricorso) che di Idea (pp.

5-7 del relativo ricorso), entrambe le appellanti deducono la carenza di legittimazione passiva in capo all’odierno appellato, F P, poiché egli avrebbe solo dichiarato di essere iscritto all’ENPAM, ma non avrebbe mai provato, pur in presenza dell’eccezione sollevata in primo grado, tale propria condizione soggettiva.

4.2. Il T.A.R. lombardo avrebbe però superato la relativa eccezione, osservando che il rigetto dell’istanza si fonda, sotto il profilo soggettivo, sulla circostanza che la società resistente « non è annoverabile tra “pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi” », così risultando implicitamente sussistere il presupposto legittimante della iscrizione del dott. P all’ENPAM (p. 10 della sentenza impugnata).

4.3. Entrambe le appellanti oppongono, tuttavia, che in tal modo il primo giudice avrebbe desunto l’esistenza della legittimazione ad agire da atti che in nulla afferiscono alla specifica condizione del ricorrente, il quale tuttavia non avrebbe offerto prova, nel corso del giudizio, di tale condizione dell’azione, laddove contestata, come nel caso di specie, nel corso del giudizio.

4.4. L’eccezione va respinta.

4.5. È vero, come affermano le appellanti, che l’atto di rigetto impugnato in primo grado (doc. 1 fasc. ricorrente) si fonda non solo sulla asserita non riconducibilità di REAG al novero delle pubbliche amministrazioni soggette all’accesso, ma anche sull’affermato difetto dei presupposti, oggettivi e soggettivi, di cui all’art. 22, comma 1, della l. 241/1990, ma è indubitabile, per altro verso, che REAG non avrebbe sentito l’esigenza di rispondere dettagliatamente ad un quivis de populo che richiedesse, senza alcun titolo, l’ostensione dei propri atti – precisando, nel merito, che non sussistevano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’accesso – senza prima aver accertato e implicitamente riconosciuto, quantomeno, la legittimazione di questi a chiedere l’ostensione degli atti, apparendo del tutto irragionevole e inverosimile l’evasione, seppur in senso negativo, di un’istanza proveniente da un soggetto non avente alcuna relazione con l’ENPAM.

4.6. L’eccezione, nel suo formalismo, deve essere respinta, poiché le appellanti, a fronte di una istanza proveniente da medico odontoiatra iscritto al relativo albo della provincia di Lucca ed evasa da REAG, avrebbero dovuto dimostrare che egli non era iscritto all’albo, fornendo l’agevole dimostrazione, ove esistente, della sua carenza di legittimazione attiva.

5. Non meno infondata è l’eccezione, pure sollevata sia da REAG (pp.

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