Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-02-02, n. 201500487

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-02-02, n. 201500487
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500487
Data del deposito : 2 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06088/2014 REG.RIC.

N. 00487/2015REG.PROV.COLL.

N. 06088/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6088 del 2014, proposto da:
Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. G P e dall’Avv. P C M, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. G P in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/4, Sc. A;

contro

Azienda Agricola Bertola F.lli Giuseppe Mario e Sergio, Azienda Agricola Gianoglio Giuseppe, appellate non costituite;

nei confronti di

AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Presidente pro tempore , nonché Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Cooperativa Produttori Latte Savoia Tre Soc. Coop. in Liquidazione, controinteressata non costituita;
Caseificio Artigianale Morozzese s.n.c. di Grosso G. e C. s.n.c., controinteressata non costituita;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 00975/2014, resa tra le parti, concernente il recupero delle quote latte tramite il meccanismo della compensazione


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il Cons. M N e uditi, per la Regione appellante principale, l’Avv. Pafundi nonché, per l’A.G.E.A. e per il Ministero, appellanti incidentali, l’Avvocato dello Stato C. Aiello;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Azienda Agricola Bertolla F.lli Giuseppe, Mario e Sergio e l’Azienda Agricola Gianoglio Giuseppe, odierne appellate, attive nel campo della produzione di latte vaccino, hanno impugnato avanti al T.A.R. Piemonte i provvedimenti con i quali AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura applicava loro la compensazione del prelievo supplementare, asseritamente dovuto per l’annata lattiero-casearia 2002/2003, con gli aiuti comunitari per l’anno 2006 già erogati con specifica disposizione di pagamento n. 3 del 20.2.2007.

2. Avverso tali atti e quelli presupposti – tra i quali il provvedimento di intesa della Conferenza Stato-Regioni del 14.12.2006 – le ricorrenti in prime cure hanno mosso diverse censure:

a) la violazione del principio di legalità e della riserva di legge, in quanto il citato provvedimento di intesa non aveva valenza di atto normativo e non avrebbe potuto introdurre nell’ordinamento un’atipica ipotesi di compensazione;

b) eccesso di potere e violazione degli artt. 1241 e ss. c.c., in quanto la disposta compensazione non sarebbe giustificata dall’indicazione di un credito determinato nel suo ammontare e di un debito per prelievo supplementare certo, liquido ed esigibile;

c) illegittimità per violazione e falsa applicazione della legge e dei principi di diritto in materia di compensazione con riferimento agli interessi nonché eccesso di potere, perché esse non avrebbero ricevuto alcuna intimazione di pagamento che legittimerebbe la loro messa in mora e la conseguente applicazione degli interessi per la mora stessa.

3. Si è costituita in giudizio AGEA, opponendosi all’accoglimento del ricorso, ed è altresì intervenuta ad opponendum la Regione Piemonte.

4. Il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 975 del 6.6.2014, ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente il primo motivo dello stesso, ed ha annullato gli atti impugnati.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Regione Piemonte e ne ha chiesto, previa sospensione della sua esecutività, la riforma.

6. Si è costituita anche AGEA, proponendo a sua volta appello incidentale contro la stessa sentenza, e ha chiesto, previa sospensione della sua esecutività, la riforma, mentre non si sono costituite, nonostante la rituale notifica, le Aziende appellate.

7. Con ordinanza n. 4042 dell’11 settembre 2014, in accoglimento della domanda cautelare, è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata.

8. Nella pubblica udienza del 15 gennaio.2015 il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.

9. Gli appelli, principale e incidentale, sono entrambi fondati e vanno accolti.

10. Il T.A.R. Piemonte, richiamandosi per sinteticità ad un proprio precedente (T.A.R. Piemonte, 8.5.2012, n. 500), ha ritenuto che la compensazione operata da AGEA negli atti impugnati non abbia copertura normativa, non potendo il provvedimento di intesa della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 14.12.2006, non avente forza di legge, introdurre una ipotesi di compensazione non prevista dalla legge, e ha altresì ravvisato in essa la violazione dell’art. 3 della l. 231/2005 e dell’art. 1246 c.c., poiché il credito dell’azienda sarebbe impignorabile e si dovrebbe, quindi, escludere la sua compensazione con il debito per il prelievo supplementare.

11. La questione posta dal presente contenzioso riguarda l’impugnazione degli atti con i quali AGEA ha dato comunicazione alle Aziende, odierne appellate, del prelievo supplementare dovuto per l’anno 2002/2003 con gli aiuti comunitari di cui alla disposizione di pagamento n. 3 del 20.2.2007 e, in particolare, per la PAC relativa all’anno 2006, sicché le ricorrenti lamentavano in primo grado di essere state illegittimamente “ private dalle pac loro spettante a norma della vigente normativa comunitaria e nazionale per l’anno 2006 ” (p. 5 dell’originario ricorso).

12. Si deve premettere, per un migliore inquadramento della questione qui dibattuta, che il regime dei contributi previsto per la PAC (“ Politica Agricola Comune ”) costituisce un sistema complesso che prevede l’attribuzione, a favore degli agricoltori, di diverse forme di aiuto e che, al contempo, pone restrizioni in capo agli stessi nonché in capo agli Stati membri, affinché siano rispettati i vincoli posti a livello europeo per un corretto sviluppo dell’agricoltura.

12.1. Il sistema, come bene è stato rilevato dalla dottrina, è pensato come un unicum con più attori che agiscono a livelli differenti per perseguire gli obiettivi previsti dal Trattato: in primo luogo, l’Unione Europea e lo Stato membro in qualità di “finanziatori” e, al contempo, di controllori del processo di erogazione dei contributi;
in secondo luogo, gli organismi di coordinamento e gli organismi pagatori a livello nazionale e locale;
infine, i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti in associazioni/cooperative, le imprese agricole, di produzione, trasformazione o commercializzazione.

12.2. I vari soggetti e, in particolare, l’insieme degli organismi nazionali con funzioni di raccordo tra l’Unione Europea e i beneficiari dei pagamenti devono agire per garantire l’effettività del sistema nel suo complesso e preservare la struttura unica, uniforme e bilanciata della PAC su tutto il territorio europeo.

12.3. A tal fine è fondamentale che gli Stati membri diano una corretta applicazione della disciplina europea in materia di agricoltura ed evitino di frapporre ostacoli alla corretta applicazione delle misure previste da Bruxelles.

12.4. Il regime delle quote latte è parte della PAC e costituisce uno dei maggiori titoli di debito che maturano in capo ai produttori agricoli.

12.5. Per tale ragione e, soprattutto, per garantire un corretto ed equilibrato funzionamento complessivo della PAC, assume particolare rilievo il tema del recupero delle somme dovute dai produttori di latte a tale titolo.

12.6. I produttori, i quali abbiano contribuito al superamento dei limiti nazionali, infatti “ sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili ” (quinto “considerando” del Reg. CE n. 1788/2003).

12.7. L’art. 17 del Reg. 595/2004/CE pone a carico dei singoli Stati membri il dovere di adottare “ tutte le misure necessarie affinché l’imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento ”.

12.8. A livello nazionale il compito di accertare le somme dovute a titolo di prelievo supplementare è attribuito alle Regioni e alle Province autonome, le quali provvedono poi ad inserire tali debiti nel Registro nazionale dei debiti, istituito ai sensi dell’art.

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