Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2023-12-20, n. 202311050

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2023-12-20, n. 202311050
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202311050
Data del deposito : 20 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2023

N. 11050/2023REG.PROV.COLL.

N. 09113/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9113 del 2023, proposto da
B R, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

contro

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 335/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 il Cons. Giovanni Pascuzzi e udito per la parte appellante l’avvocato P B;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso del 2022 il signor B R (ora ottantacinquenne pensionato, e che ha svolto in passato l’attività di produzione di latte vaccino assoggettata al cosiddetto “regime delle quote-latte”) ha chiesto al Tar per il Piemonte l’annullamento:

- dell'intimazione di pagamento 110 2022 9000692868/000 dell'importo di €14.093,07 con riferimento all'annata lattiero casearia 1996/1997 e 1997/1998;

- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.

Il signor Rollè ha chiesto, in ogni caso, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo al ricorrente con riferimento alle annate 1996/1997 e 1997/1998.

2. A sostegno dell’impugnativa venivano formulate le seguenti censure:

I. Prescrizione del credito.

II. Contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare.

III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p.. Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale.

IV. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto molteplici profili. Violazione di legge in relazione agli artt. 8- ter e 8- quinquies del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito dalla legge 9.4.2009 n. 33 ed ai principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241.

V. Violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

VI. Violazione di legge in relazione agli artt. art. 3- bis , 6, 6- ter del d.lgs.

7.3.2005 n. 82;
all’art. 16- ter del d.l. 18.10.2012 n. 179 ed all’art. 3- bis della legge 21.1.1994 n. 53: nullità dell’intimazione per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica.

3. Nel giudizio di primo grado si costituivano AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con sentenza n. 335/2023 il Tar per il Piemonte ha respinto il ricorso.

5. Avverso la citata sentenza del Tar per il Piemonte ha proposto appello il signor B R per i motivi che saranno più avanti esaminati.

6. Si sono costituite in giudizio l’AGEA e l’ADER per resistere all’appello.

7. Alla camera di consiglio del 14.12.2023, nella quale è stata discussa l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata e dei provvedimenti impugnati, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, da parte del Collegio, della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

8. Il Collegio osserva, in primo luogo, come sussistano i presupposti per poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. atteso che: a) l’istruttoria risulta completa, non dovendosi acquisire alcuna ulteriore prova ex art. 104 c.p.a.;
b) non vi sono necessità di integrazione del contraddittorio;
c) le parti presenti all’udienza non hanno evidenziato alcuna ragione ostativa all’adozione della pronuncia.

9. Il primo motivo di appello è rubricato: Prescrizione dell’intero credito.

A. L’appellante critica la sentenza del Tar affermando che, in tema di quote latte, la notifica della cartella di pagamento, essendo intervenuta a prescrizione maturata, non osta all’accoglimento della presente eccezione posto che si tratta di un giudizio di accertamento (e non di impugnazione) intorno all’intervenuto decorso del termine prescrizionale, tanto più dovendo ragionare nell’alveo di una materia soggetta a giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’asserito credito, relativo alle annate 1996/1997 e 1997/1998 è ormai definitivamente prescritto, e ciò a considerare il termine di prescrizione ordinario.

B. L’appellante sostiene inoltre che, nella specie, oggetto d’attenzione avrebbe dovuto applicarsi il Regolamento

CE

2988/95 che prevede, all’art. 3, comma 1, un termine di prescrizione quadriennale. Alla luce di tale normativa, il credito vantato da AGEA si sarebbe prescritto entro il 2001.

9.1 Il motivo è infondato.

9.1.1 Correttamente il primo giudice ha rilevato che:

a. la presupposta cartella esattoriale è stata notificata al ricorrente in data18.4.2018 (e non, come asserito nel ricorso, in data 18.4.2008);

b. tra la data di notificazione della cartella e la data di emissione dell’intimazione di pagamento sono trascorsi meno di 10 anni;

c. la citata cartella è stata regolarmente notificata al ricorrente (si veda la relata di notifica depositata in giudizio dall’Amministrazione il 12.4.2022), il quale aveva l’onere di impugnarla entro 60 giorni, decorrenti dal 18.4.2018;

d. la prescrizione maturata prima del 2018 avrebbe dovuto essere dedotta mediante tempestiva impugnazione della cartella di pagamento assunta a presupposto dell’intimazione adesso contestata;

e. la prescrizione del credito da prelievo “quote latte” avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere con l’impugnazione della cartella, in quanto qualsiasi vizio ad essa relativo, inclusa la questione della prescrizione estintiva maturata prima della sua notifica, è attualmente preclusa, secondo il principio di non impugnabilità, se non per vizi propri, di un provvedimento successivo ad altro atto divenuto definitivo perché non impugnato (Cass. Civ., 7.2.2020, n. 3005).

9.1.2 Per quel che riguarda l’asserita applicabilità della prescrizione quadriennale prevista dal Regolamento

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