Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-08-01, n. 201905462

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-08-01, n. 201905462
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905462
Data del deposito : 1 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2019

N. 05462/2019REG.PROV.COLL.

N. 00154/2013 REG.RIC.

N. 00336/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sui seguenti ricorsi in appello:
1) ricorso numero di registro generale 154 del 2013, proposto dalle signore AN e EL IO, rappresentate e difese dall’avvocato Mario Sanino, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 180,



contro

la signora IA OS SS, non costituita in giudizio,



nei confronti

il Comune di Formia, in persona del Sindaco in carica pro tempore , non costituito in giudizio;

2) ricorso numero di registro generale 336 del 2012, proposto dalle signore AN IO e EL IO, rappresentate e difese dall’avvocato Mario Sanino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 180,



contro

la signora EL NO, non costituita in giudizio,



nei confronti

il Comune di Formia, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Di SS, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gianluca Mignacca in Roma, via del Pozzetto, 122,



per la riforma

quanto al ricorso n. 336 del 2012:

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Latina, n. 424 del 25 maggio 2011, resa inter partes , concernente il permesso di costruire n. 93/04 rilasciato dal Comune di Formia in data 6 maggio 2004;

quanto al ricorso n. 154 del 2013:

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Latina, n. 415 del 30 maggio 2012, resa tra le parti, concernente il permesso di costruire n. 93/04 rilasciato dal Comune di Formia in data 6 maggio 2004.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il consigliere Giovanni Sabbato e udito, per le parti appellanti, l’avvocato Mario Sanino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 958 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Latina, la signora EL NO aveva chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

a) permesso di costruire del 6 giugno 2005, e successiva determinazione dell’11 luglio 2006, con cui il Comune di Formia aveva assentito, nella proprietà confinante, la realizzazione, previa demolizione di fabbricato preesistente, di un villino unifamiliare in favore delle signore AN e EL IO;

c) provvedimento dell’11 luglio 2006, con cui il Dirigente del dipartimento assetto e gestione del territorio del Comune di Formia convalidava il permesso di costruire delle controinteressate nel presupposto della asseverazione del progetto da parte di un ingegnere.

2. A sostegno della proposta impugnativa, la ricorrente aveva dedotto quanto segue: la redazione del progetto da parte di un geometra invece che di un architetto; la violazione del lotto minimo; il computo ai fini della volumetria realizzabile anche di aree divenute di proprietà demaniale per effetto di mutamenti del corso del locale torrente; la conseguente occupazione della “ fascia di rispetto ” del torrente; la mancata acquisizione del parere dell’Autorità dei bacini regionali della regione Lazio; la violazione dei presupposti per la convalida, intervenuta con l’atto impugnato con i motivi aggiunti.

3. Costituitasi l’Amministrazione comunale e le signore AN e EL IO, queste ultime nella veste di controinteressate, il Tribunale ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso;

- ha accolto innanzitutto i motivi aggiunti avverso il provvedimento di convalida;

- ha accolto il motivo, articolato in sede di ricorso, afferente all’esorbitanza dalle competenze professionali del geometra della progettazione dell’immobile in contestazione;

- dopo aver disatteso l’istanza di ricusazione del consulente tecnico, ha respinto il motivo relativo alla violazione del cosiddetto lotto minimo (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);

- ha accolto il motivo relativo alla violazione della distanza minima dal torrente Rialto;

- ha respinto il motivo relativo all’omessa acquisizione del parere dell’Autorità dei bacini regionali del Lazio (anche questo capo non è stato impugnato);

- ha quindi complessivamente accolto il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati;

- ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- “ non vi è però prova che alla data del 1° giugno 2004 (ultimo giorno utile per considerare tempestiva la notifica del gravame) la ''piena conoscenza" indispensabile ai fini della decorrenza del termine di impugnazione si fosse già verificata” ;

- è fondata, in relazione al provvedimento di convalida, “ [...] la dedotta violazione dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e il dedotto vizio di difetto di motivazione e di presupposti ”;

- è

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