Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-04-29, n. 201901286

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-04-29, n. 201901286
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901286
Data del deposito : 29 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="5e548bbd-2f4c-5f85-af31-b43f245e81ae" href="/decisions/itcsy4i4ouu68dgi7">N. 01339/2017</a> AFFARE

Numero 01286/2019 e data 29/04/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 marzo 2019


NUMERO AFFARE 01339/2017

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal -OMISSIS-, ivi residente, contro il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, -OMISSIS-, per l’annullamento:
- del procedimento di non ammissione all’esame di Stato, giusta verbale di scrutinio finale n. 88 dell’8 giugno 2016;
- dell’estratto del medesimo verbale;
- di tutti i verbali del consiglio di classe, di non ammissione all'esame di stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 8769 del 17 luglio 2017 con la quale il Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 4 ottobre 2016 (data di spedizione);

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere S C.


Premesso:

Il ricorrente, iscritto al quinto anno del liceo scientifico “-OMISSIS-”-OMISSIS-, non è stato ammesso agli esami di Stato, come da verbale di scrutinio finale n. 88 dell’8 giugno 2016.

L’interessato evidenzia che, nel corso dell’anno scolastico, ha manifestato diversi problemi di salute che ne hanno condizionato negativamente l’andamento scolastico come risulta dalla documentazione medica prodotta nel corso dell’anno agli uffici dell’Istituto.

Evidenzia, poi, che la gravità delle insufficienze e il rischio di non ammissione non sarebbero mai stati comunicati alla famiglia e al ricorrente medesimo tanto da indurre a ritenere che “in base alle rassicurazioni dell’istituto, le pregresse criticità fossero state superate, quanto meno in misura tale da non rendere a rischio l’ammissione all’esame di stato”.

Con l’odierno gravame il ricorrente impugna il provvedimento, deducendone la illegittimità, per:

- violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere per violazione dei principi in materia di verbalizzazione; violazione dei principi di trasparenza, di correttezza e di buon andamento della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97 della Costituzione;

- violazione degli obblighi di offerta formativa; violazione del principio di correttezza, buona fede e leale collaborazione. Illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Ministero riferente ritiene il ricorso infondato.

Considerato:

1. Con il primo motivo l’interessato sostiene che “gli atti e i registri contengono una serie di gravi irregolarità che ne inficiano, di per sé, la solennità e la certezza giuridica, propria degli atti pubblici”. In particolare, è stato evidenziato che le irregolarità riguarderebbero, sia pure per differenti motivi, il verbale di scrutinio

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