Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-09, n. 202102003

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-09, n. 202102003
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102003
Data del deposito : 9 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2021

N. 02003/2021REG.PROV.COLL.

N. 10118/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10118 del 2014, proposto da
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Miur di Catanzaro, Istituto Professionale di Stato (I.P.S.S.E.O.A.) di Soverato, Convitto Nazionale "P.Galluppi" di Catanzaro, Comune di Soverato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

A B e C C, rappresentate e difese dall'avvocato N R, con domicilio eletto presso la dottoressa Francesca Buccellato in Roma, via Cosseria 2;
G F, M C non costituiti in giudizio;

nei confronti

Domenico Antonio Daffina', Anna Vocca non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00841/2014, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio di A B e di C C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Francesco De Luca nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 svoltasi ai sensi dell’art. 25 Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinnanzi a questo Consiglio le Amministrazioni indicate in epigrafe hanno appellato la sentenza n. 841/2014, con cui il T Calabria ha parzialmente accolto il ricorso di prime cure proposto dai Sig.ri M C, A B, C C e G F avverso gli atti di rideterminazione dell’organico del Convitto annesso all’I.P.S.S.E.O.A. di Soverato e dell’organico del Convitto Nazionale “Galluppi” di Catanzaro, con conseguente quantificazione di una nuova disponibilità iniziale dei trasferimenti.

Per quanto più di interesse ai fini dell’odierno giudizio, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale di Catanzaro, con nota del 9 luglio 2012, n. 7232, aveva determinato in 13 il numero degli educatori assegnati al Convitto annesso all’I.P.S.S.E.O.A. di Soverato, ritenendo che vi sarebbero stati, nel successivo anno scolastico, 100 alunni convittori, 32 alunne convittrici, 20 alunni semiconvittori e 10 alunne semiconvittrici. Per l’effetto, l’Amministrazione scolastica aveva individuato come disponibili 4 posti del personale educativo nell’ambito provinciale, tre dei quali destinati alle immissioni in ruolo.

Tuttavia, nell’anno scolastico 2012/2013 il Convitto annesso all’I.P.S.S.E.O.A. di Soverato avrebbe avuto 68 alunni convittori, 32 alunne convittrici, 10 alunni semiconvittori e 10 alunne semiconvittrici.

Rilevando l’effettivo numero di frequentatori del Convitto de quo , l’Amministrazione scolastica ha, dunque, rideterminato l’organico del Convitto annesso all’I.P.S.S.E.O.A. di Soverato, computando 5 educatori per i primi 40 convittori, 2 educatori per ogni gruppo ulteriore di 10 convittori (in totale 28), 0 educatori per le 32 convittrici, 1 educatore per i 20 semiconvittori (10 maschi e 10 femmine), con conseguente riduzione a 8 unità della dotazione organica del personale educativo dell’istituto I.P.S.S.E.O.A.

Di conseguenza, l’Amministrazione ha trasferito d’ufficio al Convitto Nazionale Galluppi di Catanzaro gli educatori che, a seguito della rideterminazione della dotazione organica del Convitto annesso all’I.P.S.S.E.O.A. di Soverato, erano risultati perdenti posto;
con conseguente decremento dei posti di educatore in precedenza individuati come disponibili.

Il Consiglio di Istituto dell’I.P.S.S.E.O.A, ritenuto insufficiente il contingente di educatori assegnato, ha, infine, ridotto il numero degli alunni ammessi a 58 convittori, 21 convittrici e 20 semiconvittori (10 maschi e 10 femmine).

2. Con due distinti ricorsi i Sig.ri A M B, C C, M C e G F hanno censurato dinnanzi al T Calabria, Catanzaro, gli atti de quibus , in quanto lesivi:

- quanto alla posizione di A M B, C C e M C, dell’interesse all’immissione in ruolo;

- quanto alla posizione di G F, dell’interesse alla conservazione del posto presso l’istituto scolastico di Soverato.

A fondamento dell’impugnazione, i ricorrenti hanno rilevato che l’Amministrazione avrebbe dovuto determinare il numero degli educatori tenendo conto del numero totale degli studenti, assegnando quindi 5 educatori per i primi 40 convittori, 6 educatori per gli altri 60 convittori e convittrici iscritti, 1 posto per i 20 semiconvittori e semiconvittrici iscritti, 1 posto per aver superato il numero di 80 convittori. Il calcolo in concreto eseguito dall’Amministrazione sarebbe stato invece irragionevole, in quanto non computava la presenza di 32 convittrici, non assegnando al convitto, in relazione alla loro presenza, alcun educatore.

Gli atti censurati, peraltro, avevano illegittimamente individuato un numero di educatori del tutto esiguo, tale da non consentire di svolgere un’adeguata sorveglianza degli adolescenti che frequentano il convitto, così violando anche il diritto allo studio degli studenti già ammessi al convitto ed esclusi in conseguenza del provvedimento dell’amministrazione.

3. Le Amministrazioni statali intimate si sono costituite in giudizio, in resistenza ai motivi di ricorso.

4. Il T, dichiarata l’improcedibilità del ricorso in relazione al Sig. G F, nelle more trasferito presso l’I.P.S.S.E.O.A. di Soverato, con riferimento alla posizione degli altri ricorrenti ha rilevato che:

- i motivi di ricorso risultavano inammissibili, per carenza di un interesse differenziato rispetto alla generalità dei consociati – facendosi questione di diritto allo studio non ascrivibile in capo ai ricorrenti – relativamente sia alla deliberazione del Consiglio di Istituto dell’I.P.S.S.E.O.A. del 12 settembre 2012, con la quale era stato ridotto il numero degli alunni ammessi;
sia alla determina del Comune di Soverato, 1° settore – Amministrazione Generale e Servizi alla Persona, del 17 settembre 2012, n. 132, con la quale era stata approvata la graduatoria definitiva per il conferimento dei posti presso il convitto annesso all’I.P.S.S.E.O.A. del medesimo Comune;

- in relazione ai rimanenti atti amministrativi, gli stessi risultavano, invece, illegittimi;

- in particolare, l’Amministrazione, rilevando il mancato raggiungimento del numero delle quaranta unità di convittrici, per le quali, ai sensi del comma 3, n. 2) dell’art. 20 d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, è prevista l’assegnazione di cinque educatori, non aveva assegnato alcun educatore al convitto de quo con riferimento alle 32 convittrici ammesse;
in tale modo, considerando separatamente i convittori e le convittrici;

- di contro, la normativa applicabile importava che il numero dei convittori e delle convittrici fosse valutato complessivamente, alla stregua di quanto previsto, altresì, dall’art.

4-bis d.l. 3 luglio 2001, n. 255, conv. con l. 20 agosto 2001, n. 333, confermandosi che la dotazione organica degli educatori andava considerata unitariamente per i convittori e le convittrici, salva la necessità, per i dirigenti scolastici, di ripartire i posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile;

- per l’effetto, l’Amministrazione avrebbe dovuto calcolare 5 educatori per i primi 40 convittori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, n. 1), d.P.R. 20 marzo 2001, n. 81;
quindi, avrebbe dovuto sommare il numero degli ulteriori convittori (68 – 40 = 28) a quello delle convittrici (32) e sul risultato (60) avrebbe dovuto computare un ulteriore contingente di 6 educatori ai sensi del n. 3) del medesimo comma;
infine, avrebbe dovuto assegnare un ulteriore educatore in considerazione del numero totale (20) dei semiconvittori e delle semiconvittrici;

- del resto, sarebbe stato privo di logica un criterio di determinazione della dotazione organica volto a differenziare il numero degli istitutori o istitutrici da assegnare a seconda di dove si collochi il gruppo di 9 convittori o convittrici, quando è evidente che le necessità di presenza del personale siano correlate al numero totale in sé dei convittori e delle convittrici.

5. Le amministrazioni statali hanno appellato la sentenza di prime cure, deducendone l’erroneità con l’articolazione di un unico motivo di diritto.

In particolare, secondo la prospettazione degli appellanti:

- dal punto di vista letterale e logico i convittori e le convittrici vanno sommati separatamente mentre i semiconvittori e le semiconvittrici vanno sommati in maniera indistinta, al fine di garantire l’utilizzazione del personale educativo distinta per genere, operando i convittori e le convittrici in regime di convivenza notturna e diurna, a differenza dei semiconvittori e delle semiconvittrici;

- correttamente applicando il disposto dell’art. 20, comma 3, lett. a), DPR n. 81/2009, l’Amministrazione aveva provveduto a determinare per i 68 convittori sette posti (di cui cinque posti per i primi 40 convittori ex art. 20, lettera a), n. 1, e due posti per i 28 convittori eccedenti i 40 ex art. 20, lettera a), n. 3);
nessun posto per le 32 convittrici ex art. 20, lett. a), n. 2) cit., nonché un posto per i 10 semiconvittori e le 10 semiconvittrici ex art. 20, lett. a), n. 4);

- per l’effetto, diversamente da quanto ritenuto dal T, per le convittrici, non essendosi raggiunto il numero minimo di 40, non poteva farsi luogo all’assegnazione di alcun posto, né avrebbe potuto applicarsi il n. 3, lett. a), art. 20 DPR n. 81/2009, discorrendo la norma di “ulteriore” gruppo di convittrici, occorrendo, dunque, ai fini dell’assegnazione di ulteriori posti che fosse previamente esistente un gruppo di 40 convittrici, circostanza nella specie non realizzata;

- l'interpretazione fornita nella decisione del TAR Calabria, ove confermata, si rivelerebbe inoltre eccessivamente gravosa, da un punto di vista finanziario, per l'erario.

6. Le Sig.re A B e C C si sono costituite in giudizio con memoria del 10 marzo 2015, eccependo:

- il difetto di ius postulandi dell’Avvocatura Generale dello Stato a rappresentare e difendere il Comune di Soverato, peraltro risultato vincitore all’esito del giudizio di prime cure;

- l’inammissibilità dell’appello, per difetto di specificità dei motivi di impugnazione e per la loro contraddittorietà e incomprensibilità;

- l’infondatezza in fatto e in diritto dell’appello, non potendosi ammettere un’interpretazione della pertinente normativa tale da disconoscere ogni rilevanza, ai fini della determinazione della dotazione organica, alla presenza di ben 32 allieve, in relazione alle quali non risultava previsto alcun posto di educatore.

Le appellate hanno depositato memoria conclusionale in data 9 novembre 2020, ulteriormente argomentando a sostegno delle proprie conclusioni, nonché hanno chiesto la decisione della controversia con note di udienza del 22 novembre 2020.

7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza del 10 dicembre 2020.

8. Pregiudizialmente, deve essere esaminata l’eccezione di rito opposta dalle appellate, riferita al difetto di ius postulandi dell’Avvocatura dello Stato in relazione al Comune di Soverato.

L’eccezione è fondata.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 11 e 43 R.D. 30/10/1933, n. 1611, il patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato è obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato ed autorizzato per amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, oltre che per gli enti regionali.

Posto che l’Amministrazione comunale non rientra tra gli enti ammessi al patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato, né l’appellante indica la fonte del proprio potere di rappresentanza e difesa in giudizio in favore del Comune di Soverato, in accoglimento dell’eccezione opposta dalle Sig.re Battaglia e Colella, l’appello del Comune di Soverato deve essere dichiarato inammissibile per difetto di jus postulandi del difensore.

In ogni caso, come pure rilevato dalle appellate costituite, il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui denunciava l’illegittimità della determina del Comune di Soverato, 1° settore – Amministrazione Generale e Servizi alla Persona, del 17 settembre 2012, n. 132, con la quale era stata approvata la graduatoria definitiva per il conferimento dei posti presso il convitto annesso all’I.P.S.S.E.O.A. del medesimo Comune;
ragion per cui, attesa la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di prime cure nella parte in cui era diretto a contestare la determinazione comunale, non assumendo il Comune di Soverato la posizione di parte soccombente – da riconoscere soltanto in capo a colui che sia risultato destinatario di una decisione sfavorevole intorno ad una questione di merito o di rito componente il thema decidendum – l’appello, limitatamente alla posizione dell’ente comunale, avrebbe comunque dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non potendo ricavare l’Amministrazione comunale un’utilità pratica ulteriore rispetto a quella ritraibile dalla pronuncia di prime cure.

9. Sempre in via pregiudiziale, deve essere vagliata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, per difetto di specificità dei motivi di gravame e, comunque, per la loro incomprensibilità e contraddittorietà.

L’eccezione è infondata.

Ai sensi dell’art. 101 c.p.a. il ricorso in appello deve recare (altresì) l’articolazione di specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, risolvendosi in una puntuale critica alle ragioni fondanti la pronuncia appellata.

Come precisato da questo Consiglio, " Ai sensi dell'art. 101 comma 1 c.p.a. l'atto di appello deve contenere, per quanto qui interessa, a pena di inammissibilità "le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata", ovvero, secondo la giurisprudenza, deve contenere motivi di impugnazione specifici nel contenuto e indicati in apposita parte del ricorso a loro dedicata - in tal senso, per tutte, C.d.S. sez. IV 6 ottobre 2017 n.4659 e sez. VI 4 gennaio 2016 n.

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