Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-12, n. 202303728

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-12, n. 202303728
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303728
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2023

N. 03728/2023REG.PROV.COLL.

N. 05763/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5763 del 2021, proposto da
Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

F G, rappresentata e difesa dagli avvocati A B e M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 2064 del 29 dicembre 2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora F G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023, il Cons. Roberto Caponigro e udito per la parte appellata l’avvocato Antonio Bova per delega dell’avvocato A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in data 9 ottobre 2018, trasmesso al Comune di San Giovanni a Piro il 15 ottobre 2018, ha reso il parere contrario relativamente alla pratica di condono edilizio presentata, ai sensi della legge n. 47 del 1985, dal signor Dino Tullio G, dante causa della signora F G.

Il Tar per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Seconda sezione, con la sentenza 29 dicembre 2020, n. 2064, ha accolto il ricorso proposto dalla signora F G e, per l’effetto ha annullato il parere dell’Ente Parco del 9 ottobre 2018.

Di talché, l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:

Violazione dell’art. 32, comma 3, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 8, commi 4, 7 e 8, delle norme di attuazione del piano del Parco (zona C2).

Il Tar si sarebbe concentrato solo sull’effetto dell’incremento potenziale del carico antropico prodotto dall’ampliamento volumetrico illegittimo, ma avrebbe trascurato l’altra parte essenziale della motivazione del diniego fondata sulla incompatibilità in concreto dell’intervento con il vincolo sopravvenuto stabilito per la zona C2, ossia sulla sua contrarietà ai commi 4, 7 e 8 delle NTA del Piano del Parco, per essere un intervento di ampliamento su abitazione civile e non di manutenzione su immobile rurale.

Il richiamo del diniego ai vincoli della zona C2 consentirebbe di comprendere che l’ampliamento dell’abitazione non è dettato da esigenze di produzione agricola e, soprattutto, non costituirebbe un intervento di manutenzione.

La seconda parte della motivazione del diniego confermerebbe il fatto che, non trattandosi di manutenzione di immobile rurale e, quindi, funzionale ad attività agricola o agrituristica, l’ampliamento edilizio sarebbe solo residenziale-abitativo perché determina un aumento del carico antropico non in linea con le esigenze di conservazione dei “valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, produzioni agricole e modelli insediativi”.

La motivazione sarebbe sufficiente nella parte in cui esclude che un intervento non di manutenzione e non su immobile rurale sia compatibile con i vincoli sussistenti in zona C2.

La signora G ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del gravame ed ha prodotto memoria ad illustrazione e sostegno delle proprie difese.

Con la memoria di costituzione la ricorrente di primo grado ha altresì riproposto, anche ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i seguenti motivi:

Violazione di legge (art. 32 L. n. 47 del 1985art. 13 L. n. 394 del 1991 – art. 2 d.P.R. 5 giugno 1995). Violazione di legge (art. 3 L. n. 241 del 1990). Incompetenza. Eccesso di potere (difetto assoluto e, comunque, erroneità dei presupposti – illogicità – irragionevolezza – travisamento dei fatti – sviamento – abnormità e, comunque, erroneità della motivazione). Violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dei principi di correttezza e buon andamento della p.a. Art. 97 Cost.

Nel procedimento c.d. di condono edilizio, in presenza di un vincolo sopravvenuto, l’Amministrazione preposta alla relativa tutela dovrebbe compiere una valutazione ampia ed articolata che tenga conto della compatibilità in concreto dell’intervento realizzato in rapporto al vincolo sopravvenuto, atteso che la valutazione non potrebbe compiersi come se l’intervento fosse ancora da realizzare.

Il diniego del Parco, nel caso di specie, fonderebbe esclusivamente sulla contrarietà dell’intervento edilizio realizzato alle nuove previsioni del Piano, le quali, però, potrebbero avere valenza vincolante solo pro futuro, senza incidere in ordine alle costruzioni già realizzate e già oggetto di domanda di sanatoria straordinaria.

L’Ente Parco, viceversa, si sarebbe limitato ad evidenziare che l’intervento ricade in zona C2 del Piano del Parco ed a richiamare la relativa sopravvenuta disciplina di zona, entrata in vigore molto tempo dopo la realizzazione delle opere oggetto di condono.

Dalla lettura del parere contrario, emergerebbe il difetto di adeguato motivazione dell’atto impugnato ed il travalicamento delle competenze istituzionali dell’Ente Parco.

L’organismo edilizio realizzato non potrebbe essere considerato completamente diverso per tipologia, forma e consistenza volumetrica, in quanto l’intervento, ultimato in data antecedente al 1976, pur se in difformità alla licenza edilizia n. 169 del 1965, riguarderebbe sempre una casa destinata ad ospitare un solo nucleo familiare.

Non sarebbe comprensibile in che modo le variazioni di superfici possano incidere negativamente con i valori tutelati dal Parco.

L’espressione utilizzata dall’Ente Parco sarebbe generica e stereotipata, in quanto non sarebbero indicati i “valori naturalistici ed ambientali” presenti nella zona in contestazione, né quali siano le “forme culturali, produzioni agricole e modelli insediativi tradizionali”, né soprattutto in che modo l’ampliamento realizzato si porrebbe in contrasto con tali valori.

Gli aspetti paesaggistici sarebbero di competenza del Comune e della Soprintendenza, che si sono

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