Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-02, n. 202400058

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-02, n. 202400058
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400058
Data del deposito : 2 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2024

N. 00058/2024REG.PROV.COLL.

N. 08292/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8292 del 2018, proposto dall’impresa M Mall S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A A, P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 79;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - sezione staccata di Parma n. 65/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati P P e F L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il 3 agosto 2016 la società M Mall s.r.l. presentava domanda di permesso di costruire al Comune di Parma per l’ampliamento di una scuola media preesistente mediante l’utilizzazione della superficie lorda residua (s.l.u.) di un lotto soggetto a permesso di costruire convenzionato.

2. Con determinazione n. 136176 del 7 luglio 2016 il Comune di Parma opponeva un primo diniego, motivato sulla base della mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica attuativa da parte dei proprietari dei lotti compresi nell’area di intervento.

3. Avverso il sopra menzionato provvedimento la società proponeva ricorso per l’annullamento avanti al Tar per l’Emilia Romagna che, con sentenza n. 355 del 19 dicembre 2016, accoglieva il ricorso per la ritenuta erroneità e carenza di motivazione dell’impugnato diniego. In particolare, la pronuncia evidenziava che l’art.

1.2.4. del RUE del Comune di Parma, relativo al permesso di costruire convenzionato, si applicava solamente quando l’intervento edilizio fosse condizionato alla realizzazione di specifiche opere previste dal RUE e nei casi individuati, mentre il provvedimento impugnato non recava alcuna menzione dell’integrazione di tale presupposto.

4. A seguito del riesame, l’amministrazione comunale negava nuovamente il permesso di costruire invocato dalla M Mall s.r.l., per difetto dei requisiti di cui all’art. 1.2.4., comma 2, delle NTA del RUE, e segnatamente in quanto non era stata fornita la prova dell’avvenuta notifica agli altri proprietari del lotto della manifestazione di volontà di realizzare l’intervento edilizio, considerato che la s.l.u. di cui si richiedeva l’utilizzazione si riferiva in maniera indistinta all’intero lotto in questione, appartenente a più soggetti. Inoltre, secondo il Comune l’area di proprietà dell’istante era pari a circa il 78 % del lotto, mentre il comma 3 della norma citata richiedeva una porzione minima pari al 90 % del lotto per derogare alla necessità del permesso di costruire convenzionato;
infine, non era stata stipulata l’apposita convenzione urbanistica attuativa di cui all’art. 1.2.4., non surrogabile dal pagamento dei contributi.

5. A fronte del nuovo diniego, la società impugnava anche quest’ultimo provvedimento avanti al Tar per l’Emilia Romagna, chiedendone l’annullamento.

6. Con sentenza n. 65 del 28 febbraio 2018 il Tar dichiarava il ricorso inammissibile per mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati, ossia ad almeno uno degli altri proprietari del lotto in questione. La pronuncia inoltre affermava l’infondatezza delle censure proposte, vista la necessità del nulla osta degli altri proprietari, richiesta quale presupposto indefettibile dalla normativa di settore ai fini dell’accoglimento dell’istanza della ricorrente.

7. La M Mall s.r.l. impugnava l’indicata sentenza con appello ritualmente notificato il 28 settembre 2018 e depositato il successivo 22 ottobre.

7.1. Con il primo motivo di appello si censura la gravata sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato. Infatti, si deduce, la precedente sentenza del Tar Parma n. 355/2016 non aveva rilevato alcunché in merito a siffatto profilo e, in ogni caso, il contenuto del diniego impugnato escludeva che si potessero individuare soggetti controinteressati nel caso di specie.

7.2. Con il secondo e il terzo motivo di appello si lamenta, in sintesi, la violazione del giudicato di cui alla citata sentenza del Tar Parma n. 355/2016, la quale avrebbe escluso l’obbligo di convenzione urbanistica attuativa di cui all’art.

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