Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-11-22, n. 202409408
Decreto cautelare
10 gennaio 2022
Ordinanza cautelare
9 marzo 2022
Sentenza
24 maggio 2021
Parere definitivo
18 maggio 2022
Rigetto
Sentenza
22 novembre 2024
Sentenza
24 maggio 2021
Decreto cautelare
10 gennaio 2022
Ordinanza cautelare
9 marzo 2022
Parere definitivo
18 maggio 2022
Rigetto
Sentenza
22 novembre 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2024
N. 09408/2024REG.PROV.COLL.
N. 10895/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10895 del 2021, proposto da
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Orsoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, n. 205;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Associazione Nazionale Tributaristi - L.A.P.E.T., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo e Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Ilacqua e Giorgio Orsoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.N.Co.T - Associazione Nazionale Consulenti Tributari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Tigani Sava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6021/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Orsoni e Antonio Tigani Sava;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia ha chiesto al Tar per il Lazio l’annullamento dell’iscrizione, avvenuta il 30 aprile 2013, della Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T. (già L.A.P.E.T. – Libera Associazione Periti ed Esperti Tributaristi) nell’elenco delle associazioni professionali previsto dalla l. n. 4/2013 e pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).
2 – A sostegno del ricorso ha dedotto che: - le attività svolte dalla L.A.P.E.T. sarebbero quelle proprie della professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; - l’iscrizione della L.A.P.E.T. all’elenco in questione si porrebbe in contrasto con il rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela imposto dall’art. 4, comma 1 della l. 4/2013; - l’iscrizione determinerebbe un grave danno alla categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in quanto legittimerebbe qualsiasi soggetto a realizzare attività sovrapponibili (se non identiche) a quelle attribuite agli iscritti all’Albo che è previsto dal d.lgs. n. 139/2005.
3 – Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar adito ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l’iscrizione della L.A.P.E.T. all’elenco del Mise sulla base delle seguenti argomentazioni:
- “ il IS … ha rilevato l’inesistenza di elementi impeditivi all’iscrizione nel ridetto elenco della predetta associazione ” e, in ogni caso, “ non può ritenersi che il IS fosse tenuto a svolgere una istruttoria maggiormente approfondita, fino a doversi sincerare se, effettivamente e concretamente, si potesse escludere l’emersione di tratti di sovrapposizione tra le attività svolte dagli iscritti alla LAPET e quella dispiegata dal commercialista professionista regolarmente iscritto all’Ordine ”;
- “ le attività tipiche svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili non sono espressamente riservate loro dalla legge, il che rende possibile la presenza di associazioni i cui iscritti svolgono una o più di quelle attività … ”;
- “ è pur vero che non può di certo negarsi una possibile sovrapposizione, attesi i labili confini che separano le attribuzioni tra le due categorie o, meglio, atteso il circoscritto ambito di attività riservate agli iscritti agli ordini professionali, tuttavia non compete a questo giudice stabilire i confini tra le due professioni, attività che è attribuita alle autorità competenti che potranno essere, di volta in volta, interessate per verificare l’esistenza di abusi ove un singolo associato trascenda i confini previsti dalla legge, al di là delle proprie specifiche competenze e attribuzioni. Con la logica conseguenza che il rapporto tra le varie professioni …, rimane indifferente alla vicenda dell’iscrizione delle associazioni dei professionisti non organizzati in albi nell’elenco di cui alla legge ”.
4 – L’associazione ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
Si è costituita in giudizio l’Associazione Nazionale Tributaristi – L.A.P.E.T.
Sono intervenuti in giudizio A.N.Co.T. – Associazione Nazionale Consulenti Tributari e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili.
All’udienza del 24 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 - Prima di esaminare i motivi di appello giova richiamare il quadro normativo che fa da sfondo al ricorso proposto dall’appellante.
La legge 14 gennaio 2013, n. 4 ha disciplinato le “ professioni non organizzate in ordini o collegi ”. L’art. 1, al comma 1, specifica che lo scopo della legge è quello di disciplinare le professioni che non siano (già) organizzate in ordini o collegi; al comma 2 chiarisce che con l’espressione “ professione non organizzata in ordini o collegi ” il legislatore intende riferirsi alla “ attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative ”.
Dette disposizioni si collocano in un sistema dove, accanto alle professioni intellettuali per il cui svolgimento è necessaria l’iscrizione a un Albo o a un Collegio e che hanno ad oggetto di norma prestazioni tipizzate e/o esclusive (riservate cioè ai soli iscritti), esistono altre professioni intellettuali.
Va evidenziato che non è scopo della legge tracciare un discrimine tra attività per le quali è prevista l’iscrizione a un Albo o a un Collegio e altre attività cd. libere, limitandosi a disciplinare queste ultime “ con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile”.
All’art. 2, con riferimento alle associazioni alle quali sono iscritti i professionisti non organizzati in ordini o collegi, è poi stabilito che:
- “ Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza ”;
- dette associazioni debbono predisporre statuti e clausole associative in modo da garantire “ la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione ”, esse “ promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice ”; ed ancora “ promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti ”;
- si precisa inoltre che “ alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi ” e che “ Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale ”.
L’art. 2, comma 7, istituisce l’elenco delle associazioni alle quali sono iscritti i professionisti non organizzati in ordini o collegi, facendo riferimento anche alle “ forme aggregative di associazioni ”, alle quali è dedicato il successivo articolo 3 della legge, prescrivendo che: “ L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con