Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-10-05, n. 202101598

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-10-05, n. 202101598
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101598
Data del deposito : 5 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01472/2020 AFFARE

Numero 01598/2021 e data 05/10/2021 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 giugno 2021




NUMERO AFFARE

01472/2020

OGGETTO:

Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Sig. -OMISSIS- contro la Prefettura di Macerata avverso il provvedimento di diniego del rinnovo dell'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo;

LA SEZIONE

Vista la relazione, trasmessa con nota n.557/PAS/U/013847/10089.D(1)SIC(1) in data 3.12.2020, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Riccardo Amato;


Premesso:

Il Sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del decreto n.778/2012/Area I^ emesso dalla Prefettura di Macerata il 13.6.2019 con cui è stato negato il rinnovo dell'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.

Il ricorrente eccepisce che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto di quanto da lui dichiarato già nelle memorie difensive, laddove evidenziava “l’assoluta indeterminatezza dei motivi di diniego all’accoglimento dell’istanza di iscrizione nell’elenco prefettizio”, “allegando i propri certificati del casellario generale e dei carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, dai quali non risultavano alcun precedente penale e/o civile a suo carico, né carichi penali pendenti alla data del 6.5.2019”. Afferma il ricorrente che “nell’atto impugnato, dunque, non si evince alcuna motivazione, atteso che la Prefettura di Macerata si è limitata ad un richiamo apodittico a dei generici ed imprecisati precedenti penali, peraltro non risultanti dal casellario giudiziale, del tutto inidonei, da soli, ad assolvere l’obbligo motivazionale previsto ex lege per ogni atto della P.A.”

L’Amministrazione riferente evidenzia che l’istanza volta ad ottenere il rinnovo biennale dell’iscrizione dell’odierno ricorrente nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui all’articolo 1 del D.M. 6 ottobre 2009 è stata presentata al Prefetto di Macerata dal legale rappresentante di esercizio pubblico. Nel corso dell’istruttoria, la Questura ha rilevato la sussistenza di circostanze ostative al chiesto rinnovo;
in particolare, due sentenze di condanna, divenute irrevocabili, per il delitto di lesioni personali: la prima, n.1763/12 emessa dalla Corte di Appello di Ancona e divenuta irrevocabile il 18.4.2013;
la seconda, emessa dal Tribunale di Macerata il 19.9.2017 (parzialmente riformata in appello il 25.10.2018) e divenuta irrevocabile il 17.6.2019. Il ricorrente risulta gravato da un’ulteriore condanna per il delitto di lesioni personali, emessa il 19.9.2017 e divenuta irrevocabile il 17.6.2019. Aggiunge l’Amministrazione che a carico del ricorrente risultano anche altre segnalazioni all’Autorità giudiziaria (nel 2002 per lesioni personali, nel 2004 per rissa, nel 2005 per lesioni personali e rissa, nel 2006 per rissa, nel 2010, nel 2012 e nel 2017 ancora per lesioni personali), per la maggior parte connesse a fatti avvenuti nell’ambito di locali da ballo, di intrattenimento e spettacolo.

La relazione illustra la normativa che disciplina le funzioni di addetto ai servizi di controllo delle attività di trattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi, con particolare riguardo alla legge 15 luglio 2009, n.94 e al D.M. 6 ottobre 2009. L’iscrizione nell’apposito elenco tenuto dalla Prefettura è subordinato al possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 4, del citato D.M., fermo restando il possesso di quelli richiesti dall’articolo 11 del TULPS;
il D.M. stabilisce che non è consentita l’iscrizione nell’elenco di coloro che, negli ultimi cinque anni, risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluni reati, ritenuti gravi in relazione all’attività da svolgere, come i delitti contro l’ordine pubblico e contro la persona. L’articolo 11 del

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