Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-03-19, n. 202001958

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-03-19, n. 202001958
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001958
Data del deposito : 19 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2020

N. 01958/2020REG.PROV.COLL.

N. 03937/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3937 del 2019, proposto dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatoex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, M S, V T, V S, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria , 29;
Consorzio Latterie Virgilio Società Agricola Cooperativa S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A G, O S, P Cnna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio O S in Roma, via Cosseria n. 5;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 01015/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps e del Consorzio Latterie Virgilio Società Agricola Cooperativa S.C.A.R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il Cons. R S e uditi per le parti gli avvocati O S, V S e l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali appella la sentenza del TAR per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, I Sezione, che ha accolto il ricorso del Consorzio Latterie Virgilio SCARL contro la disposta revoca della cassa integrazione straordinaria, motivata dalla mancata riassunzione dei lavoratori come invece previsto dal piano di ristrutturazione approvato.

2 - Il TAR ha accolto il ricorso considerando che il piano approvato non prevedeva la riassunzione di tutto il personale, che la ditta ha effettuato gli investimenti previsti dal piano e che il personale è stato, almeno in parte, ricollocato presso altre imprese e altri stabilimenti

3 - Il Ministero appellante deduce che le circostanze addotte dal giudice di primo grado sarebbero state sufficienti in caso di concessione della, diversa, cassa integrazione ordinaria, mentre la cassa integrazione straordinaria, concessa alla ricorrente di primo grado, postula il pieno rispetto del programma di ristrutturazione, che nella fattispecie non è avvenuto;
pertanto la tesi della sentenza di primo grado sarebbe gravemente inesatta.

4 – Il Consorzio vittorioso in primo grado si è costituito in giudizio per argomentare il suo diritto all’ottenimento del trattamento di cassa integrazione e quindi l’esattezza della appellata sentenza del TAR.

5 - L’INPS si è costituito in giudizio argomentando la sua estraneità ai fatti di causa e chiede l’estromissione dal giudizio.

6 – Ai fini della decisione, evidenzia il Collegio che il Ministero deduce la erroneità ed ingiustizia della decisione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 223/1991 con riferimento all’art. 4 c.1 lett. a) e c) del DM n. 31444/02, in quanto la sopravvenuta carenza dei presupposti legittimanti renderebbe erronea attribuzione del beneficio richiesto dal Consorzio Latterie Virgilio.

6.1 – Infatti, argomenta il Ministero, in caso di richiesta d’intervento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale ai sensi dell’art.1 della L.223/1991, l’art. 4 del Decreto Ministeriale n.31444/02 indica determinati requisiti cui l’Amministrazione, nell’adozione di un provvedimento dal contenuto essenzialmente vincolato, deve rigorosamente attenersi, ed in particolare all’art. 4, c.1, lett. a), prevede che “l’impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo, commerciale, amministrativo. (…) Il programma di interventi deve contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e sulle attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne.”

6.2 - Il Consorzio Latterie Virgilio aveva pertanto presentato un programma di ristrutturazione aziendale della durata di 24 mesi, avviato in data 14.10.2014, in base al quale era prevista la riconversione del sito produttivo di Bagnolo San Vito da stabilimento di lavorazione carni a stabilimento di confezionamento di formaggio, con trasferimento di una delle società del gruppo, ed a richiesta dell’Amministrazione aveva chiarito che tutto il personale del sito avrebbe potuto essere ricollocato mediante adeguata formazione.

Tuttavia, successivamente la società comunicava una modifica del piano di ristrutturazione aziendale, prevedendo di non procedere più alla trasformazione del sito di Bagnolo San Vito, in quanto nel corso della realizzazione del piano erano pervenute al consorzio delle offerte da parte di terzi volte a rilevare l’unità produttiva di Bagnolo San Vito mantenendone l’originaria destinazione d’uso. Essendo poi naufragate le ipotesi di cessione del sito produttivo, l’azienda, pur effettuando gli investimenti preventivati, collocava in mobilità tutto il personale occupato presso la sede di Bagnolo San Vito per un numero pari 59 unità, dei quali solo alcuni venivano ricollocati.

6.3 Ne conseguiva la revoca del beneficio, stante il mancato recupero in azienda di tutte le unità lavorative collocate in CIGS così come era stato assicurato. Quindi, prosegue il Ministero appellante, le determinazioni ministeriali erano del tutto legittime in quanto, al contrario di quanto ritenuto dal TAR, non attenevano alla rispondenza o meno dell’operato della società al programma di ristrutturazione aziendale approvato, bensì al venir meno di uno dei presupposti essenziali per accedere all’ammortizzatore CIGS, ossia il miglioramento del livello occupazionale, essendo la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria fondata su presupposti totalmente differenti rispetto alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

6.4 – La predetta tesi non è peraltro condivisa dal Collegio. Infatti, il Consorzio Latterie Virgilio, titolare di due stabilimenti ubicati a Mantova e a Bagnolo San Vito (MN), avviava un programma di ristrutturazione aziendale della durata di 24 mesi, volto alla riconversione del sito produttivo di Bagnolo San Vito, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvava, con decreto 5.5.2015 n. 89796 ex art. 2, comma 1, della L. 23.7.1991 n. 223, autorizzando la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 195 lavoratori occupati nei due stabilimenti. Il programma di ristrutturazione aziendale veniva poi modificato, così come narrato dall’Amministrazione, previo accordo con le organizzazioni sindacali, ed inoltrato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della sua approvazione con richiesta di proroga della CIGS. Essendo fallite le trattative per la cessione dello stabilimento, il Consorzio Latterie Virgilio avviava la procedura ex art. 4 e 24 della L. n. 223/1991 per il licenziamento dei 59 lavoratori. Peraltro, delle 62 persone in mobilità, 3 venivano ricollocate ab origine e 2 più recentemente, con plausibile impiego di altri 4 dipendenti, 9 unità erano assunte a tempo pieno e indeterminato presso altre imprese e 5 collocate mediante agenzia di somministrazione, mentre 11 rifiutavano proposte di reintegrazione, con il coinvolgimento complessivo di 35 dipendenti (oltre la metà del personale in mobilità, pari a 62 unità).

6.5 – Quindi il Consorzio Latterie Virgilio, così come accertato anche dall’Amministrazione, ha realizzato tutti gli investimenti previsti dal programma di ristrutturazione aziendale, ed inoltre ha garantito almeno parzialmente l’occupazione, con il reimpiego o l’offerta di reimpiego per una quota maggioritaria del personale in mobilità in coerenza con la disciplina applicabile pro tempore.

Infatti, secondo l’art. 1 della legge n. 223/1991, il riconoscimento della cassa integrazione guadagni straordinaria è previsto in favore di imprese che intendano avviare programmi di riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale, al fine di permettere un potenziamento dell'attività produttiva e di garantire in tal modo una maggiore stabilità occupazionale, non prevedendosi, invece, l’automatico integrale riassorbimento dei lavoratori impiegati al momento della richiesta. Tale previsione è stata poi chiarita dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs 14.9.2015 n. 148, oggi vigente, ai sensi del quale il programma di riorganizzazione aziendale deve essere finalizzato “a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro”.

6.6 – Nel caso di specie, dunque, la realizzazione del programma e il recupero occupazionale per una consistente quota del personale sono stati accertati dalla stessa Amministrazione, che al contrario non ha accertato che la mancata integrale ricollocazione del personale sia stata dovuta alla colpa dell’impresa anziché alle oggettive dinamiche del mercato che hanno fatto fallire le trattative volte alla cessione dello stabilimento, già concordata con le organizzazioni sindacali e previamente sottoposta al Ministero vigilante.

7 – La sentenza del giudice di primo grado che ha statuito la illegittimità della impugnata revoca risulta quindi conforme alla disciplina vigente, nonché corretta in relazione alla specifica fattispecie esaminata, dovendosi pertanto respingere le sopraindicate censure dedotte dal Ministero appellante.

8 - L’appello essere, conclusivamente, respinto. La complessità e la non univocità della controversia giustificano peraltro la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.

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