Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-26, n. 202405659
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 26/06/2024
N. 05659/2024REG.PROV.COLL.
N. 02597/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2597 del 2024, proposto da C s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in relazione alla procedura CIG 8796441CBD, rappresentata e difesa dall’Avvocato F F e dall’Avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Napoli “
F I
”, in persona del Rettore
pro tempore
, rappresentata e difesa
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Rangers s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocato Riccardo Paparella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 1702 del 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. II, che ha dichiarato improcedibile il ricorso, proposto in primo grado, mentre ha respinto i motivi aggiunti proposti dall’odierna appellante principale, C s.r.l., contro il decreto n. 38 del 18 gennaio 2024 del Direttore generale dell’Università degli Studi di Napoli “ F I ”, comunicato a tutti i concorrenti del lotto n. 1 con la nota prot. 7609 del 19 gennaio 2024, è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Rangers s.r.l., dando anche atto dell’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’aggiudicataria.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “ F I ” e della controinteressata Rangers s.r.l.;
visto l’appello incidentale di Rangers s.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante principale, C s.r.l., l’Avvocato Gianluigi Pellegrino su delega dell’Avvocato T P e per l’odierna appellante incidentale, Rangers s.r.l., l’Avvocato Riccardo Paparella;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In esecuzione della sentenza n. 3131 del 23 maggio 2023 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli (di qui in avanti il Tribunale), che ha accolto ricorso proposto dalla C s.r.l., seconda classificata, avverso il provvedimento dell’Università degli Studi “ F I ” di Napoli – di qui in avanti, per brevità, solo l’Università – di aggiudicazione in favore di Rangers s.r.l. del lotto n. 1 della procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, la stazione appaltante ha proceduto alla rinnovazione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di quest’ultima, attività riscontrabili nel verbale della commissione di gara n. 10 del 29 giugno 2023 e nella relazione del RUP del 30 giugno 2023, concludendo per un complessivo giudizio di sostenibilità della predetta offerta.
1.1. In seguito la gara è stata nuovamente aggiudicata a Rangers s.r.l. con il decreto del Direttore Generale n. 974 del 28 luglio 2023.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso al medesimo Tribunale C s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, anche in sede monocratica.
2.1. A sostegno dell’impugnazione la parte ricorrente in primo grado ha svolto le seguenti censure, premettendo che nel giudizio di congruità sarebbero stati commessi alcuni errori che non avrebbero consentito di scorgere una perdita dell’offerta pari ad almeno € 12.335,69, dovendosi computare un costo medio orario pari ad € 17,57 in luogo di € 17,16 considerato dal r.u.p.
2.2. Ciò si sarebbe determinato con riferimento a sei specifici aspetti.
2.3. Innanzitutto, con riferimento alla voce “ Oneri derivanti da disposizioni di Legge ”, il cui costo complessivo riportato nella tabella ministeriale di riferimento sarebbe pari ad € 873,00, la stazione appaltante ne avrebbe considerato solo il minor importo di € 293,00, avendo tenuto conto solo dei costi per il “ Tiro a segno ” (pari ad € 275,00) e quelli per le “ certificazioni obbligatorie ” (pari ad € 18,00), avendo ritenuto che le altre voci (“divisa” con “giubbotto antiproiettile”, “radio”, “visite mediche”, “rinnovo porto d’armi e licenza” e “formazione”) sarebbero state duplicate in occasione della precedente verifica di anomalia, in quanto già comprese nei giustificativi voci afferenti a “divise”, “rinnovi titoli” e “oneri della sicurezza”.
2.3.1. La ricorrente in senso contrario ha dedotto che l’” organizzazione del sistema radio ” e l’“ aggiornamento professionale ” (per un totale di € 200,00), non rientrerebbero nei giustificativi, dal momento che la prima riguarda, non già la voce di costo denominata “ radio ”, ovvero il D.P.I. descritto negli oneri della sicurezza ed attinente ai « dispositivi ammortizzabili in 5 anni o già ammortizzati e disponibili in azienda che prudenzialmente abbiamo quotato unitamente ai costi incidenti relativi alle concessioni per frequenze radio », ma la categoria dei costi che ogni Istituto di Vigilanza deve sostenere per pagare le concessioni radio al Ministero competente, la costruzione e la manutenzione dei ponti radio e i fitti passivi dei terreni o dei fabbricati ove vengono materialmente installati i ponti radio stessi.
2.3.2. Avuto riguardo alla voce “ Aggiornamento professionale ”, non si tratterebbe della “ Formazione/Informazione TUSL ” (testo Unico Sicurezza Lavoratori) e della “ Formazione Antincendio rischio basso ” inclusa negli oneri della sicurezza, ma del diverso aggiornamento professionale annuale disposto per tutte le Guardie Particolari Giurate dal DM 269/2010 all’Allegato D.
2.3.3. Ne discenderebbe che il costo complessivo per tali oneri sarà pari ad € 493,00 procapite su base annua e non pari a € 293,00, come invece calcolato dalla stazione appaltante.
2.4. Con il secondo argomento parte la ricorrente in primo grado ha contestato il calcolo della cd. decontribuzione Sud di cui potrebbe beneficiare Rangers s.r.l.
2.4.1. In proposito, tenuto conto che la stipula del contratto non è ancora intervenuta dovendo spostarsi inevitabilmente in avanti la data di inizio del servizio, il riconoscimento del beneficio sarebbe riconoscibile nella misura del 30% per gli anni 2024 e 2025, del 20% per gli anni 2026 e 2027 ed infine del 10% per il 2028, quinto ed ultimo anno di affidamento, mentre la stazione appaltante, invece, avrebbe calcolato la percentuale del 30% per i primi quattro anni.
2.5. In terzo luogo, la ricorrente ha dedotto che nel progetto di riassorbimento dei lavoratori in applicazione della clausola sociale figurerebbe un lavoratore inquadrato nel livello IV ex IV Super che godrebbe, in base alla contrattazione collettiva ed alle tabelle ministeriali di riferimento, di un elemento retributivo non assorbibile denominato “ S. a P. da riqualificazione ” pari ad € 756,16 su base annua, che non sarebbe stato considerato dalla stazione appaltante come ulteriore voce di costo.
2.6. Con la quarta argomentazione C s.r.l. ha lamentato che sede di verifica non sarebbero stati considerati i costi inerenti alla maturazione degli scatti di anzianità previsti dal CCNL rispetto all’elenco dei lavoratori pubblicato all’epoca dell’indizione della gara nel mese di luglio del 2021.
2.6.1. Invero, il r.u.p. avrebbe dovuto considerare la maturazione di un ulteriore scatto quantomeno a partire dal mese di luglio 2024 (2024 - 2021 = 3) e quindi dal 2° anno di affidamento e non, come avvenuto, dal quarto anno.
2.7. In quinto luogo, nella quantificazione del costo del premio annuo per contributi INAIL, non sarebbe stato considerato quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 181 del d.P.R. n. 1124 del 1965) in merito al contributo aggiuntivo pari all’1% del premio annuale dovuto dai datori di lavoro all’Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi del Lavoro (Anmil) per le finalità individuate dalla normativa vigente, con conseguenti ricadute sul costo del lavoro.
2.8. Infine, non sarebbe stata valutata la percentuale di contribuzione a carico dell’azienda per il funzionamento delle relazioni industriali (Artt. 7 e 8 CCNL) nella misura dello 0,25% della paga tabellare conglobata, da calcolarsi per 14 mensilità.
2.9. Con il decreto presidenziale n. 1642 del 29 settembre 2023 è stata accolta dal primo giudice la domanda di adozione di misure cautelari in sede monocratica, subordinatamente al versamento di una cauzione in favore della stazione appaltante.
2.10. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio l’Università e Rangers s.r.l., concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, altresì sollevando eccezioni di inammissibilità.
2.11. Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2023, fissata per la trattazione della domanda cautelare in sede collegiale, il Tribunale, con l’ordinanza n. 1801/2023 ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame.
2.12. Con l’atto notificato in data 27 ottobre 2023 e depositato in data 31 ottobre 2023 la controinteressata ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la stazione appaltante avrebbe errato nel ritenere in seguito alle giustifiche da essa presentate la sussistenza di un utile pari ad € 48.985,96 e non anche di € 85.905,04, come invece prospettato.
2.13. In seguito, la stazione appaltante ha proceduto al riesame della valutazione di congruità dell’offerta di Rangers s.r.l., pervenendo ad un giudizio di sostenibilità della medesima, alla luce dei principi espressi dal Tribunale in sede cautelare, assumendo l’esistenza di un margine di utile di € 38.504,62.
2.14. Con il decreto n. 38 del 18 gennaio 2024 del Direttore generale, comunicato a tutti i concorrenti del lotto n. 1 con la nota prot. 7609 del 19 gennaio 2024, è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Rangers s.r.l., dando anche atto dell’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’aggiudicataria.
3. Con l’atto notificato e depositato in data 14 febbraio 2024 la parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti di impugnazione avverso il nuovo decreto di aggiudicazione, con contestuale domanda incidentale di sospensione.
3.1. Con il primo motivo aggiunto la parte ricorrente ha contestato l’errore commesso dalla stazione appaltante che avrebbe dato rilievo alla sopravvenienza favorevole a Rangers s.r.l. secondo cui i costi per le figure trasversali si sarebbero ridotti del 50% rispetto a quanto riportato nei primi giustificativi, in considerazione dell’aggiudicazione in favore della controinteressata del lotto 5.
3.2. Essa ha evidenziato al riguardo che i costi per le figure trasversali giustificate per il lotto 1 erano già stati calcolati in funzione della necessità di applicazione a tale lotto, per cui non si comprenderebbe quale influenza avesse potuto avere su tale voce l’aggiudicazione a Rangers s.r.l. del lotto 5, non senza rilevare che si tratterebbe, tra l’altro, di due contratti profondamente diversi, soprattutto in considerazione del maggiore numero di ore annue del primo lotto (29.866), rispetto al lotto 5 che ne contempla poco più della meta (16.265 ore).
3.3. Di conseguenza, dall’utile finale di € 38.504,62, andrebbero sottratti € 25.426,05, giungendo ad un utile più ridotto, pari a di € 13.078,57.
3.4. Con il secondo motivo aggiunto parte C s.r.l. ha lamentato che la stazione appaltante non avrebbe tenuto conto, tra le sopravvenienze fattuali, del rinnovo del