Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-01-15, n. 201300175
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Testo completo
N. 00175/2013REG.PROV.COLL.
N. 06534/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6534 del 2012, proposto dalla Regione Piemonte, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. A C, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Principessa Clotilde 2;
contro
M B e L S P, rappresentate e difese dagli avv. M C, Nicolo' Paoletti ed E P, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Barnaba Tortolini 34;
nei confronti di
Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Torino, Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali di Alessandria, Cuneo, Asti, Novara, Vercelli, Torino, Biella e Verbania, Barbara Bonino, Franco Maria Botta, Marco Botta, Cristiano Bussola, Daniele Cantore, Valerio Cattaneo, Fabrizio Comba, Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Michele Coppola, Alberto Cortopassi, Raffaele Costa, Rosa Anna Costa, Caterina Ferrero, Lorenzo Leardi, Angiolino Mastrullo, Augusta Montaruli, Massimiliano Motta, Luca Pedrale, Claudia Porchietto, Roberto Ravello, Carla Spagnuolo, Alfredo Roberto Tentoni, Pietro Francesco Toselli, Rosanna Valle, Gian Luca Vignale, M G, S F, Maurizio Lupi, Riccardo Molinari, Angelo Burzi;
Antonello Angeleri, Mario Carossa, Roberto De Magistris, Massimo Giordano, Federico Gregorio, Elena Maccanti, Michele Marinello, Gianfranco Novero, Paolo Tiramani e Claudio Sacchetto, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Forno, ed elettivamente domiciliati presso la cancelleria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 4395/2012, resa tra le parti, concernente verbale proclamazione degli eletti relativo alle elezioni per il Consiglio della Regione Piemonte del 28/29 marzo 2010.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di M B e L S P, del Ministero dell'Interno, nonché di Antonello Angeleri e degli altri signori suindicati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2012 il Cons. N Go e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Paoletti, Forno e Piovano, e l'avvocato dello Stato Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con la sentenza n. 3196 del 6 agosto 2010, si pronunciava in forma non definitiva sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto da M B, in proprio e nella qualità di candidato presidente alle elezioni regionali del Piemonte del 28/29 marzo 2010 e di capolista del listino regionale “Uniti per Bresso”, ed altresì da L S P, in proprio e quale coordinatrice del partito “Pensionati e invalidi”, per l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale e alla presidenza della Giunta Regionale del Piemonte, nonché dell’ammissione della lista “Pensionati per Cota”, collegata con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Roberto Cota.
Il T.A.R. adìto reputava priva di fondamento la tesi, avanzata da parte ricorrente, circa la possibilità di un diretto accertamento da parte del Giudice amministrativo della falsità delle dichiarazioni e delle relative sottoscrizioni di accettazione delle candidature alla carica di consigliere regionale della lista “Pensionati per Cota”, sicché con la sua decisione –appunto- interlocutoria assegnava alle ricorrenti il termine di sessanta giorni per la proposizione dinanzi al competente Tribunale della pertinente querela di falso, relativamente all’autenticità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature di quest’ultima lista e delle autenticazioni delle relative sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 41 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e degli artt. 221 e ss. c.p.c..
Avverso tale sentenza proponevano appello M B e L S P.
Questa Sezione, con la sentenza n. 999 del 16 febbraio 2011, a sua volta non definitivamente pronunciando sull’appello, dichiarati preliminarmente inammissibili i ricorsi incidentali spiegati da M G e S F, e respinte le altre eccezioni preliminari, sospendeva il proprio giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Tanto per aver ritenuto, con la coeva ordinanza n. 1000, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme del codice del processo