Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-05-09, n. 201302513

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-05-09, n. 201302513
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201302513
Data del deposito : 9 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05197/2007 REG.RIC.

N. 02513/2013REG.PROV.COLL.

N. 05197/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5197 del 2007, proposto da:
F S, rappresentata e difesa dall'avv. R S F, con domicilio eletto presso Claudia De Curtis in Roma, via Marianna Dionigi, 57;

contro

Comune di Bacoli in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
S L M Ata, rappresentata e difesa dall'avv. A L, con domicilio eletto presso Cosmo Basco in Roma, via Satrico N. 47;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – Napoli - Sezione VI n. 03470/2006, resa tra le parti, concernente autorizzazione interventi edilizi in area vincolata


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati R S F e Giovanni Di Gioia (su delega di A L);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La sig.ra Schiano Lo Morello comunicava DIA per alcuni lavori di manutenzione, senza modifica di sagoma, superficie e volume, dell’immobile di proprietà, sito nel Comune di Bacoli, alla via Miseno n. 42, area vincolata paesaggisticamente.

In sede di sopralluogo da parte di agenti della Polizia Municipale e di personale dell’ufficio tecnico del Comune di Bacoli, erano riscontrate delle difformità, ed in particolare: sul prospetto Sud est, la chiusura di un finestrino, l’ampliamento di un finestrino esistente e la nuova realizzazione di altro finestrino;
sul prospetto Nord est la chiusura di un porticato mediante l’installazione di un infisso in alluminio;
internamente la realizzazione di un telaio in ferro posto a circa mt, 2,50 dal piano di calpestio;
ancora, esternamente, la realizzazione di un’area cortilizia con massetto in calcestruzzo e muretto di delimitazione.

Il proprietario chiedeva pertanto autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire in sanatoria. Il Comune di Bacoli rilasciava il “nulla osta” in sanatoria poichè “ le opere non hanno comportato un’alterazione dei tratti caratteristici della località ”, indi rilasciava il permesso di costruire.

La sig.ra F S, proprietaria di immobile confinante, impugnava dapprima l’autorizzazione paesaggistica e poi, con motivi aggiunti, anche il permesso di costruire in sanatoria.

Il TAR in accoglimento dell’eccezione di tardività proposta dalla controinteressata, ha dichiarato irricevibile il ricorso principale;
poi respinto i motivi aggiunti, sia per la non scrutinabilità dei vizi derivati, sia per la non fondatezza dei vizi propri, ritenendo in proposito che l’intervento edilizio sia qualificabile come risanamento conservativo, pertanto compatibile con lo strumento urbanistico vigente e non necessitante di parere ai fini della normativa antisismica.

Propone appello la sig.ra F che deduce:

1. Erroneità della pronuncia nella parte in cui dichiara l’irricevibilità del ricorso principale:

Il Giudice di prime cure ha affermato che la tardività deriva dalla piena conoscenza formatasi a seguito del deposito dell’autorizzazione nell’ambito di un giudizio possessorio in sede civile tra le stesse parti;
del resto, all’udienza in cui la produzione è avvenuta, era presente anche la parte sicchè non è applicabile – nel ragionamento seguito dal primo giudice - il principio giurisprudenziale secondo il quale la conoscenza da parte del solo avvocato è irrilevante.

Secondo l’appellante, invece, la piena conoscenza non si sarebbe generata, essendo stata, la parte, introdotta in udienza ai fini dell’interrogatorio libero, dopo che il deposito era avvenuto.

2. Errores in iudicando: 2.a) Erroneamente il TAR avrebbe ritenuto di qualificare i lavori come di “risanamento conservativo”. Il P.T.P dei Campi Flegrei prevede la “protezione integrale” dell’area oggetto di intervento edilizio, consentendo solo le opere di risanamento e restauro ambientale per l’eliminazione di strutture in contrasto con l’ambiente: quelle contestate, tuttavia, non sarebbero opere di risanamento ma di ristrutturazione edilizia, con ampliamento di superfici e volumi;

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