Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-11-19, n. 201806536

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-11-19, n. 201806536
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806536
Data del deposito : 19 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2018

N. 06536/2018REG.PROV.COLL.

N. 03826/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3826 del 2012, proposto da
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F S e M P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Crescenzio, 20;

contro

Clarabella Società Cooperativa Sociale Agricola Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati V S e A S, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

nei confronti

Regione Lombardia, Az. Agricola Bianconiglio di Possenti Selene - non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00542/2012, resa tra le parti, concernente diniego di contributo per l'insediamento di giovani agricoltori.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Clarabella Società Cooperativa Sociale Agricola Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2018 il Cons. G P e uditi per le parti gli avvocati F S e Gabriele Pafundi su delega di Alberto Salvatori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il presente giudizio riguarda il procedimento per l'ammissione della società appellata al contributo previsto dalla Misura 112 del Piano di Sviluppo Rurale, denegato dalla Provincia di Brescia e dalla Regione Lombardia con provvedimenti poi annullati dal Tar Lombardia con la sentenza qui appellata.

2. E’ controverso se il requisito della “giovane età” (punto 5.3 e nota 2 del bando regionale, per cui “ tutti i soci devono avere meno di 40 anni ”) debba riguardare i soli componenti della società (o della cooperativa, come nel caso de quo ) che siano “ imprenditori agricoli ”, cioè che svolgano effettivamente una delle attività agricole contemplate dall’art. 2135 c.c., o se debba invece riferirsi anche agli eventuali soci-persone giuridiche che tale qualifica non posseggano.

3. La Provincia ha respinto la richiesta di contributo perché la Cooperativa Isparo, la Cooperativa Diogene e la Fondazione Isparo, componenti la compagine sociale della Clarabella, in qualità di soci sovventori, contemplano, tra i loro soci, persone con più di 40 anni.

4. Per contro, la ricorrente ha sostenuto una interpretazione del punto 5.3 e della nota n. 2 del bando regionale, secondo cui la previsione per cui tutti i soci devono avere meno di 40 anni andrebbe applicata ai soli componenti la società (o la cooperativa) che siano "imprenditori agricoli", cioè che svolgano effettivamente una delle attività agricole contemplate dall'art. 2135 c.c.

Da ciò deriverebbe un "esonero" dall'obbligo del rispetto dei limiti di età in capo alle eventuali persone giuridiche componenti la società richiedente il contributo (ovvero, nel nostro caso, la Cooperativa Isparo, la Cooperativa Diogene e la Fondazione Isparo, componenti la compagine sociale della Clarabella), le quali, oltre a non avere propriamente un'età anagrafica, in quanto persone giuridiche, non assumono la veste di agricoltori, ma di semplici sovventori della Clarabella società cooperativa.

5. Il Tar adito, con la sentenza n. 542/2012, ha disatteso le argomentazioni della Provincia, ritenendo dirimente, in estrema sintesi, la circostanza che i soci “non giovani” dei soci sovventori della Clarabella non partecipano all'amministrazione della società (ovvero non esercitano in concreto alcuna attività agricola), limitandosi a finanziarla. Non essendo quindi imprenditori agricoli, a loro non va richiesto il possesso del requisito della giovane età.

Il medesimo orientamento è stato espresso nella sentenza n. 83/2013, di poco successiva, appellata con ricorso n. 2280/2013.

6. La Provincia di Brescia, interessata ad ottenere un orientamento definitivo in materia, ha ribadito le proprie tesi nella presente fase di appello.

7. In assenza di istanze cautelari, espletato lo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 25.9.2018.

DIRITTO

1. La parte appellata è una cooperativa sociale di tipo B, classificata come cooperativa di lavoro agricolo e iscritta nell’albo delle cooperative a mutualità prevalente, ai sensi dell’art. 2512 cc. Essa svolge diverse attività agricole (viticoltura biologica, apicoltura, florovivaismo, fattoria didattica, agriturismo, frantoio) nel contesto denominato Cascina Clarabella in località Cà de Pole a Iseo, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone con disagio psichico.

1.1. La compagine societaria è composta da tre categorie di soci: i soci prestatori e quelli volontari, che sono definiti unitariamente soci “cooperatori” e che si occupano dell’attività lavorativa e gestionale;
e i soci “sovventori”, che contribuiscono alle finalità della cooperativa tramite l’apporto finanziario.

1.2. In base al libro dei soci alla data del 24 gennaio 2011 all’interno della società figuravano: (i) 9 soci prestatori, ciascuno titolare di 1 azione da € 50, per un totale di € 450; (ii) 2 soci volontari, ciascuno titolare di 1 azione da € 50, per un totale di € 100; (iii) 3 soci sovventori (tutti e tre Onlus), complessivamente titolari di 18.380 azioni, per un totale di € 919.000. Una situazione analoga sussisteva alla data del 16 agosto 2010, con la sola differenza che vi erano 2 soci prestatori in meno.

1.3. I soci prestatori e volontari sono persone fisiche;
i soci sovventori sono persone giuridiche.

Tutti i soci persone fisiche hanno età inferiore ai 40 anni;
non altrettanto si verifica con riguardo ai soggetti facenti parte delle persone giuridiche, secondo quanto rilevato dalla Provincia e non confutato (neppure in sede giudiziaria) dalla cooperativa istante.

1.4. Quanto alla governance societaria, dal bilancio sociale 2010 risulta che la cooperativa si è dotata di una struttura organizzativa coerente con le previsioni dell’art. 2542 c.c. e così sintetizzabile: (a) la gestione è affidata al consiglio di amministrazione, che è eletto dall’assemblea ed è composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11;
(b) la maggioranza dei consiglieri di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;
(c) i soci sovventori non possono in ogni caso nominare più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione;
(d) il consiglio di amministrazione eletto il 28 maggio 2010, in carica fino all’approvazione del bilancio 2012, è composto da 5 consiglieri, tutti soci cooperatori.

2. In data 20 settembre 2010, la società ha presentato domanda di ammissione al contributo disciplinato dalla Regione con decreto dirigenziale n. 10195 del 9 ottobre 2009. La domanda riguardava il contributo relativo all’insediamento di giovani agricoltori (Misura 112, finanziata a livello comunitario tramite il FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013).

2.1. Il punto 2 del bando, nel definire i requisiti soggettivi per accedere al contributo, stabiliva che il giovane agricoltore: a) dovesse avere adeguata esperienza (almeno due anni di attività agricola in un’impresa o in una società agricola come lavoratore o coadiuvante familiare) oppure dovesse impegnarsi ad acquisirla entro 36 mesi dalla concessione del contributo;
b) dovesse condurre per la prima volta, in qualità di titolare o legale rappresentante, un’impresa individuale o una società agricola oppure una cooperativa di lavoro agricolo.

2.2. Il punto 5.3 del bando precisava che, nel caso di primo insediamento di un giovane agricoltore in una società agricola o in una cooperativa, tutti i soci dovessero avere, al momento della decisione, un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, e il legale rappresentante dovesse essersi insediato da meno di 18 mesi.

3. Ciò posto, il Tar ha orientato la propria valutazione verso una interpretazione della normativa funzionale a preservarne l’effetto utile di favorire il potenziamento di attività agricole realmente gestite da soggetti giovani.

3.1. Ha quindi ritenuto che l’esame delle varie istanze debba essere svolto in concreto e che, “ se la società che chiede il contributo è solo un simulacro, ma in effetti l’attività lavorativa è svolta prevalentemente dalle persone giuridiche partecipanti attraverso i propri soci, diventa rilevante anche l’età anagrafica di questi ultimi, al fine di evitare che agricoltori non più giovani intercettino finanziamenti destinati ai giovani. Se al contrario le persone giuridiche si limitano a un ruolo di finanziatori senza prendere parte all’attività agricola attraverso i propri soci, non vi sono motivi per negare il contributo

3.2. Nel caso specifico il Tar ha ritenuto essersi verificata questa seconda situazione, in quanto “ le persone giuridiche a cui è intestato quasi interamente il capitale sociale della ricorrente sono tre Onlus (Fondazione Isparo, Isparo Società Cooperativa Sociale, Diogene Società Cooperativa Sociale) che operano parimenti nel settore del disagio psichico, con finalità analoghe di inserimento sociale e lavorativo ma con orientamento prevalente verso la fornitura di servizi e di assistenza. La ricorrente è una derivazione di questi tre soggetti investita della specifica missione di perseguire l’inserimento lavorativo nel settore agricolo. Già questo elemento permette di considerare la ricorrente come il soggetto realmente interessato ai contributi a sostegno dell’agricoltura. Inoltre la struttura organizzativa di cui la ricorrente si è dotata (v. sopra al punto 3) garantisce non solo autonomia ma pieno controllo ai soci cooperatori, i quali dispongono di diritto della maggioranza dei consiglieri di amministrazione (nel rispetto dell’impostazione stabilita dal codice civile) e di fatto occupano tutti i posti dell’attuale consiglio di amministrazione. Sembra quindi che le tre Onlus aventi il ruolo di soci sovventori non travalichino tale funzione e lascino invece ai soci cooperatori lo spazio di iniziativa e decisione che è necessario per individuare nella ricorrente un vero imprenditore agricolo ”.

4. La questione qui in esame è già stata esaminata da questa sezione e risolta in senso favorevole alla Provincia, con la pronuncia n. 4907/2018, alla quale si fa qui riferimento, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., condividendosene il costrutto argomentativo e motivazionale.

4.1. Il caso lì trattato faceva riferimento ad una Società Agricola strutturata come società semplice, il cui atto costitutivo indicava due soci, una persona fisica e una persona giuridica, ed una ripartizione del capitale sociale nella misura del 99% in capo a quest’ultima e per il rimanente 1% in capo al socio persona fisica. In base all’atto costitutivo e ai patti sociali, a quest’ultimo spettava la carica di amministratore e, per intero, l’amministrazione ordinaria e straordinaria, compresa la rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio e la firma sociale libera. Infine, ogni modifica dell’atto costitutivo e dei patti sociali era subordinata al consenso di tutti i soci.

4.2. Questo Consiglio, con la pronuncia n. 4907/2018, dopo aver richiamato la disciplina di riferimento: i) ha premesso che “ la normativa di settore e gli interessi pubblici coinvolti non consentono una lettura dei bandi puramente formalistica, che conduca ad applicazioni ‘elusive’ delle finalità ad esso sottostanti e volute dall’ordinamento nazionale e sovranazionale ”; ii) ha quindi chiarito che la necessità di valutare l’età delle persone fisiche all’interno delle persone giuridiche partecipanti ai bandi si pone in modo differente ed a seconda delle tipologie di società, in quanto “ ciò a cui viene dato rilievo ai fini della sussistenza della qualità di “giovane imprenditore agricolo è la verifica della data di insediamento come socio e la dimostrazione del controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica ”; iii) con riferimento al caso specifico, ha dunque ritenuto, alla luce della consistenza delle quote detenute dalla società immobiliare (99%), che quest’ultima fosse significativamente coinvolta, oltre che nella gestione della società, anche nel conseguimento dei relativi utili, in misura “ effettivamente dissonante con la finalità della disposizione finalizzata a premiare esclusivamente i giovani agricoltori e non società con oggetto caratterizzato in maniera quasi totalitaria da altri ambiti di speculazione imprenditoriale e composta, quasi per la totalità, da soggetti di diversa età rispetto a quella necessaria per la spettanza dei benefici ”;
iv) ha infine aggiunto che la condivisione della tesi dell’originaria ricorrente non condurrebbe ad un favor partecipationis , “ poiché al contrario essa condurrebbe all’alterazione della spettanza dei benefici per le finalità come volute dalla più volte richiamata normativa comunitaria ”.

4.3. Le considerazioni svolte nel precedente richiamato n. 4907/2018, qui da intendersi integralmente richiamate, si attagliano anche al caso di specie, tenuto conto del fatto che: a) il ruolo gestorio e partecipativo dei soci persone giuridiche non risulta affatto sterilizzato, pur essendo ridimensionato dalla clausole richiamate nella sentenza impugnata e riferite alla composizione degli organi societari (strutturati in linea con quanto previsto dagli artt. 2538 e 2542 c.c.); b) a questo dato si aggiunge l’assoluta prevalenza delle azioni detenute dai soci sovventori, che conferisce a questi ultimi il diritto di beneficiare in misura ampiamente maggioritaria dei risultati societari; c) dunque, una interpretazione della normativa e del bando che conducesse a beneficiare del contributo anche soggetti non muniti degli specifici requisiti richiesti (anche di tipo anagrafico), condurrebbe ad una sostanziale alterazione delle finalità volute dalla normativa comunitaria; d) al contempo, risulterebbe contraddittorio predicare una sostanziale estraneità alle sorti e agli esiti dell’attività societaria di soggetti che ne costituiscono la componente di gran lunga prevalente e ai quali, in misura proporzionale all’impegno partecipativo, si imputano i benefici dell’attività sociale, tanto più che il requisito del bando è riferito ai “soci” e non agli “amministratori” o ai soli “soci amministratori”; e) dunque, una volta ammesso che una società agricola possa essere partecipata da soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditori agricoli, ma che pure apportano un qualche contributo alla gestione e al finanziamento delle attività societarie, beneficiandone dei risultati, appare contraddittorio pretendere che ai quei soci non debbano applicarsi i medesimi requisiti previsti dal bando; f) come si è esposto, una tale tesi potrebbe al più sostenersi nell’ipotesi, qui non verificata, di assoluta estraneità di tali soci alla attività societaria e ai relativi esiti, determinandosi, altrimenti, anche un effetto discriminatorio rispetto alla posizione di concorrenti costituiti in forma personale, i soli rispetto ai quali la verifica dei requisiti dovrebbe essere operata in modo integrale; g) vale considerare, infine, che la soluzione qui accolta si sposa anche con una applicazione più lineare delle regole del bando, posto che la diversa tesi sostenuta dalla parte appellata imporrebbe di volta in volta una verifica analitica degli assetti societari e una ponderazione caso per caso della effettiva influenza degli azionisti nelle vicende societarie, che la formulazione dell’art.

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