Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-26, n. 202403844
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2024
N. 03844/2024REG.PROV.COLL.
N. 00265/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Zimbardi in Roma, via Valdinievole, 8;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il Cons. R S e uditi gli avvocati delle parti presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Appellante, dipendente del Ministero dell’Interno con la qualifica di Vigile del fuoco generico in servizio presso il Comando VVF di Firenze, ha proposto, in data 04/04/2023, istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.lgs. 26/03/2001, n. 151 presso la sede di Salerno, onde potersi ricongiungere con il proprio nucleo famigliare, costituito da-OMISSIS-.
2. Con la Nota del 05/07/2023, il Ministero dell’Interno ha trasmesso all’istante la comunicazione ex art. 10-bis della L. 07/08/1990, n. 241 e con il successivo decreto -OMISSIS- del 30/10/2023 ha respinto l’istanza, opponendo la sussistenza di motivate esigenze organiche e di servizio, consistenti nella scopertura di organico del Comando VVF di Firenze e nel rilevante rischio antropico presente nell’ambito del territorio di competenza.
3. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per la Toscana, che ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego sufficientemente motivato in relazione alle problematiche organizzative ritenute ostative all’accoglimento dell’istanza.
In particolare, il T.a.r. ha evidenziato la sussistenza di un particolare rischio antropico derivante dalla presenza sul territorio di “ n. 5 aziende a rischio di incidente rilevante (ex art. 8 direttiva “Seveso”); distretti industriali del tessile e del conciario tra Empoli, Pisa e Firenze; tratto autostradale ad alto tasso incidentale sull’A1, oltre che dalla presenza di un tratto ferroviario ad Alta Velocità che attraversa il territorio ”, che giustificherebbero il mantenimento di una piena copertura dell’organico, stante la sussistenza di un livello di rischio elevato.
Il primo giudice ha conseguentemente assorbito l’ulteriore questione relativa all’applicabilità della previsione di cui all’art. 45, comma 31-bis del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 (aggiunto dall'art. 40, 1° comma, lett. q) del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.
4. Il ricorrente, richiamando le sentenze del Consiglio di Stato nn. 961 del 07/02/2020 e 8180 del 21/12/2020, ha quindi impugnato la decisione deducendo le seguenti censure:
“ Violazione degli 2697 c.c., 115, c. 1, e 116 c.p.c., 64, c. 2, c.p.a. in relazione al seguente motivo speso con il ricorso: Violazione dell’Art. 3 della Convenzione sui diritti del Fanciullo del 20/11/1989, ratificata dall’Italia con la L. del 27/05/1991, n. 176, dell’Art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 18/12/2000, dell’Art. 31 della Costituzione Italiana, nonché degli Artt. 3 della L. 07/08/1990, n. 241, 42-bis del D.lgs. 26/03/2001, n. 151 e 45, C. 31-bis, del D.lgs. del 29/05/2017, n. 95. Eccesso di potere per travisamento del fatto, contraddittorietà, difetto d'istruttoria e carenza di motivazione .”
4.1 L’appellante ha innanzitutto contestato il mancato scrutinio della questione relativa all’applicabilità della previsione di cui all’art. 45, comma 31-bis del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che lo stesso ha ritenuto implicitamente assunta dall’Amministrazione