Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-07-15, n. 201303783

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-07-15, n. 201303783
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303783
Data del deposito : 15 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06083/2007 REG.RIC.

N. 03783/2013REG.PROV.COLL.

N. 06083/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6083 del 2007, proposto da San Crispino s.a.s. di Giovannini Cristian e C. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso il signor L P M in Roma, via Giambattista Vico, 1;

contro

Istituto nazionale per la previdenza sociale - I.N.P.S. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati G F, V T, E D R, domiciliata in Roma, via della Frezza, 17;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 631/2006, resa tra le parti, concernente concessione di integrazioni salariali (cassa integrazione ordinaria)


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e la successiva memoria dell’Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2013 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Prosperi Mangili, per delega dell'avvocato Frisoni, e Coretti, per delega dell'avvocato De Rose;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società La San Crispino, attiva nel settore calzaturiero, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso n. 1865 del 2000, proposto avverso i provvedimenti del Comitato speciale INPS, comunicati il 4 settembre 2000, di reiezione delle domande di concessione delle integrazioni salariali presentate dalla ricorrente per il periodo 11 dicembre 1995 – 27 gennaio 1996, e delle richiamate decisioni della Commissione provinciale in data 28 febbraio 1996.

Espone la società ricorrente che - dopo un primo diniego - le istanze, in sede di riesame, erano state accolte, ma che, su ricorso del rappresentante INPS in seno alla Commissione competente, il Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ha negato la concessione dei benefici richiesti, rilevando che la sistematica richiesta di integrazioni salariali per lo stesso periodo di dicembre-gennaio, protratta dall’anno 1990, si correla ad una stasi del ciclo produttivo tipico di una pausa ricorrente e, quindi, ad eventi consueti e prevedibili .

La sentenza impugnata, che ha ritenuto legittimo il diniego basato su tale motivazione, merita conferma.

Va premesso che, come da consolidato principio giurisdizionale (per tutte, Cons, Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2503), il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento di diniego dell'ammissione alla Cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi all'ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell'Ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e, pertanto, le scelte dell'Ente sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti o inattendibili ovvero viziate per travisamenti in fatto.

Nella fattispecie in esame non è dato riscontrare alcuna violazione dei limiti estrinseci dell’esercizio di tale discrezionalità, posto che la norma ricordata prevede la corresponsione dell’integrazione salariale ordinaria, chiesta dalla ricorrente, in due ipotesi, l’una correlata a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’imprenditore e agli operai, e l’altra a situazioni temporanee di mercato, ipotesi che fanno riferimento a situazioni dipendenti da caso fortuito o forza maggiore indipendenti dal normale andamento dell’azienda.

Nelle anzidette situazioni non rientra quella prospettata dalla società ricorrente, collegata ad un ciclico – e quindi prevedibile – calo degli ordini nel medesimo periodo dell’anno, connaturata all’ordinaria dinamica di mercato, al quale l’imprenditore deve prudentemente far fronte con l’ordinaria diligenza.

In conclusione, il diniego opposto per il periodo 11 dicembre 1995 – 27 gennaio 1996 sfugge alle censure svolte dall’appellante, non valendo, in contrario, la concessione del beneficio per gli anni pregressi, circostanza, questa, che conferma il carattere consueto e non imprevedibile della contrazione degli ordini per il settore calzaturiero.

L’appello è, pertanto, infondato e deve essere respinto, ma le spese del secondo grado del giudizio possono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.

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