Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-15, n. 202207988
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Pubblicato il 15/09/2022
N. 07988/2022REG.PROV.COLL.
N. 01987/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P B, A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A R in Roma, piazza Giuseppe Mazzini 8;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Sassari, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sardegna, sede di Cagliari, -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in appello, il cittadino straniero ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe.
Nessuno si è costituito in giudizio per le amministrazioni intimate.
Con ordinanza -OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare, mentre con ordinanza -OMISSIS-, è stato disposto il rinnovo della notifica presso l’esatta sede della difesa erariale entro il termine di giorni venti decorrente dalla data di comunicazione della citata ordinanza, avendo l’appellante notificato il ricorso in appello alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, anziché presso l’esatto indirizzo della Avvocatura Generale dello Stato, in violazione dell’art. 144, co 1 c.p.c.
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso in appello è inammissibile per nullità della notifica alle amministrazioni appellate (non costituite in giudizio).
La notifica alle amministrazioni appellate non risulta eseguita, come prescritto a pena di nullità, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ma presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari.
La richiamata ordinanza, comunicata all’appellante in data -OMISSIS-, ha assegnato termine di venti giorni per rinnovare la notifica presso l’esatta sede della difesa erariale, ma non è stata eseguita dalla parte appellante.
In simili fattispecie, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, da ultimo richiamata dalle sentenze di questa Sezione n. 4075/2020 e 5715/2020, va dichiarata l’inammissibilità del suddetto mezzo in quanto notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in luogo dell’Avvocatura generale, con conseguente mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate.
Com’è noto, infatti, in base al combinato disposto degli artt. 144 comma 1 del c.p.c. e 11 comma 3 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall’art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10 comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità, presso l’Avvocatura stessa;in particolare la notifica va fatta presso l’ufficio dell’Avvocatura nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria adita ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l’Avvocatura generale dello Stato, con sede a Roma.
Ne consegue che, se la notifica dell’appello proposto avverso la sentenza di un Tar ha avuto luogo presso l’Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il Tribunale e la parte appellante non ha eseguito l’ordine di rinnovazione della notifica, la stessa deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell’appello stesso, ove l’Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità con la propria costituzione in giudizio, trovando applicazione, sotto quest’ultimo profilo, il principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
Il ricorso in appello è pertanto inammissibile per nullità della notifica.
Nulla deve essere disposto in merito alle spese del giudizio, non essendosi costituite le parti appellate.