Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-03-05, n. 201201235

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-03-05, n. 201201235
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201235
Data del deposito : 5 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05406/2009 REG.RIC.

N. 01235/2012REG.PROV.COLL.

N. 05406/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5406 del 2009, proposto da:
C Costruzioni Stradali Edili Idrauliche s.r.l., in persona del legale rappresentante , rappresentato e difeso dagli avv. P P e A P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Mercalli, 13;

contro

Interporto di Padova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. L M e V D, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

nei confronti di

De Lieto Costruzioni Generali s.p.a. e Brancaccio Costruzioni s.p.a., non costituite in giudizio;

per la revocazione

della decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 6 marzo 2009, n. 1346, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei “lavori di costruzione del D.I.P. - Distripark Interporto Padova”.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interporto di Padova Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 15 novembre 2011 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati De Portu per delega dell'avv.to Piselli, L M e l'avv.to Stefano Bigolaro per delega dell'avv.to Domenichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’Interporto di Padova indiceva un pubblico incanto per l’appalto a corpo dei “lavori di costruzione del D.I.P. – Distripark Interporto Padova nell’Interporto di Padova” . Il disciplinare di gara prescriveva che a pena di esclusione venissero fornite giustificazioni relative alle voci di prezzo concorrenti a formare un importo non inferiore al 75% dell’importo a base d’asta.

In sede di verifica dell’anomalia, la commissione, chiamata a valutare le giustificazioni fornite dai concorrenti per un importo non inferiore al 75% del totale, al fine di saggiare la congruità dell’offerta, riscontrava nell’offerta De Lieto una serie di omissioni e di carenze nelle giustificazioni.

La commissione valutava però tali irregolarità di lieve entità, senza specificare se la De Lieto aveva in ogni caso fornito giustificazioni nella misura del 75% prescritta dal disciplinare di gara e della legge allora vigente, e senza rendere al riguardo alcuna motivazione. Ciononostante la De Lieto veniva dichiarata aggiudicataria dell’appalto.

La decisione, di cui si chiede la revocazione, ha osservato quanto segue.

Secondo la prospettazione dell’appellante (COTEA) l’aggiudicazione dell’appalto in favore della De Lieto Costruzioni s.p.a. sarebbe illegittima non essendo l’offerta presentata dalla stessa società corredata da tutte le giustificazioni dei prezzi richieste dal disciplinare di gara: la stazione appaltante sarebbe, pertanto, incorsa in violazione dell’art. 21, comma 1- bis , l. 11 febbraio 1994, n. 109, e del bando di gara, laddove prescrivono che i concorrenti giustifichino l’offerta per una misura non inferiore al 75%, nonché in eccesso di potere per insufficiente motivazione laddove, a fronte delle irregolarità riscontrate nella documentazione presentata dalla De Lieto s.p.a. a corredo dell’offerta, ha parimenti proceduto all’aggiudicazione, ritenendo le stesse irregolarità di lieve entità.

Nel procedimento per la valutazione delle offerte anomale oggetto di apprezzamento è l’affidabilità e serietà dell’offerta nel suo complesso, dovendosi tener conto dell’incidenza dei singoli prezzi sull’offerta unitariamente intesa.

Ne consegue che il riscontro di talune irregolarità non implica affatto l’automatica esclusione, ben potendo la stazione appaltante apprezzare le stesse irregolarità non idonee ad incidere sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso.

È quanto verificatosi nel caso di specie avendo la stessa appaltante ritenuto di lieve entità le irregolarità pure riscontrate.

Invero, appare non priva di rilievo la circostanza – non superata dall’appellante principale – per cui le voci di prezzo per le quali il disciplinale di gara richiedeva le giustificazione in sede di formulazione dell’offerta ricomprendevano oltre il 95% del totale. Circostanza, questa, idonea a corroborare il giudizio sostanziale di lieve entità formulato dalla stazione appaltante con riferimento alle irregolarità e carenze pure riscontrate nelle giustificazioni fornite dalla De Lieto s.p.a.;
agevole ritenere, invero, che le giustificazioni, pure singolarmente in parte non corrette, sono state comunque superiori al prescritto 75%.

Né può condividersi il rilievo di inammissibilità svolto sul punto dall’appellante COTEA.

Invero, quella svolta dalla difesa della De Lieto è solo un’asserzione argomentativa volta a confortare il giudizio di lieve entità espresso dalla stazione appaltante;
come tale, non si presta certo a censure di inammissibilità.

Parimenti immune da illegittimità l’aggiudicazione disposta ad onta delle riscontrate carenze del computo metrico: la circostanza che la gara si sia svolta con il criterio del massimo ribasso sull’importo dei lavori a corpo induce, invero, ad escludere che talune imprecisioni nel computo dovessero comportare l’esclusione.

La Società ha proposto ricorso per revocazione affidato ai seguenti motivi così epigrafati:

- 1° motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, Cod. proc. civ.: errore di fatto per aver ritenuto che il disciplinare di gara richiedeva giustificazioni nella misura del 95% del totale dell’importo a base d’asta e che la commissione aveva esaminato e valutato giustificazioni nell’offerta della De Lieto pari al 95% del totale.

- 2° motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, Cod. proc. civ.: errore di fatto per aver ritenuto che la censura di inammissibilità sollevata dalla COTEA si riferiva a una asserzione argomentativa svolta dalla difesa della De Lieto.

Si è costituito in giudizio l’Interporto di Padova s.p.a. che si è opposto all’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 15 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Questa Sezione ha di recente affermato che la lettura e l'interpretazione dei documenti di causa appartiene all'insindacabile valutazione del giudice e non può essere censurata quale errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, Cod. proc. civ., salvo trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio. Ciò in quanto l'errore di fatto deducibile in sede di revocazione non è ravvisabile nel caso in cui si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione tra le parti, le prove documentali esibite o acquisite d'ufficio, ovvero abbia proceduto ad una erronea ed incompleta valutazione delle medesime: siffatta doglianza si risolve in una censura di errore di giudizio, esorbitante in quanto tale dall'ambito della revocazione (Cons. St. VI, 20 luglio 2011, n. 4385).

Nel caso di specie l’indicata divergenza tra gli importi delle lavorazioni, per le quali erano state offerte giustificazioni (più o meno del 75% del valore dell’appalto), rappresenta non il risultato di un’erronea operazione aritmetica (come tale censurabile con ricorso per revocazione), ma la valutazione complessiva derivante dalla documentazione esibita in giudizio. Non ricorre dunque, per le testé indicate ragioni, il caso dell’errore revocatorio.

Con il secondo motivo di censura, la ricorrente afferma che il giudice avrebbe dovuto rilevare che - come correttamente evidenziato da C - non si poteva ritenere ammissibile da parte della stazione appaltante l’introduzione a posteriori , e quindi al di fuori della procedura concorsuale, di un nuovo criterio di valutazione previsto dalla lex specialis e non indicato dalla commissione, dunque in violazione dei principi di par condicio e di contestualità delle valutazioni.

Anche questo secondo motivo non può trovare accoglimento: l’aver consentito l’acquisizione agli atti del giudizio “di un prospetto dal quale risultava che in realtà le giustificazioni richieste erano pari al 95% del totale” , e l’aver assunto una siffatto prospetto a fondamento della decisione, non costituisce errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, Cod. proc. civ., ma si sostanzia, ancora una volta, nella valutazione complessiva della produzione documentale. Neanche qui ricorre dunque il caso dell’errore revocatorio.

In conclusione il ricorso in trattazione deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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