Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-09-07, n. 202207801

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-09-07, n. 202207801
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207801
Data del deposito : 7 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2022

N. 07801/2022REG.PROV.COLL.

N. 01989/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1989 del 2021, proposto dall’avvocato Domenico Maria RL, rappresentato e difeso in proprio e dall’avvocato Laura Cefalo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Bazzoni n. 3;



contro

il Comune di Atri, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Referza, con domicilio con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Ruggero Bianchi in Roma. via Greppi n. 77;



nei confronti

dei signori GU IC di Valforte e SC IC di Valforte, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima, n. 487 del 2 dicembre 2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Atri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2022 il consigliere Claudio Tucciarelli e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Pietro Referza, Domenico Maria RL e Laura Cefalo.



FATTO e DIRITTO

1. La vicenda controversa può essere così sintetizzata.

a) Il signor Domenico Maria RL, odierno appellante, è comproprietario pro indiviso per un terzo del giardino IC nel centro storico di Atri;

b) ha ottenuto concessione edilizia in data 18 aprile 2000 e permesso di costruire in data 16 ottobre 2003 per la ristrutturazione della porzione di sua proprietà di un fabbricato e per collegarla, mediante accesso esclusivo, all’adiacente giardino IC;

c) avendo poi appreso nel settembre 2003 che il progetto di restauro del Palazzo Ducale Acquaviva di Atri, sede del Comune, prevedeva la realizzazione di una scala di collegamento con il giardino per consentirne l’uso pubblico, ha proposto ricorso avverso l’annunciata occupazione sine titulo , con ricorso al Tribunale che accolse la domanda cautelare;

d) il signor RL ha poi stipulato il 6 ottobre 2004, a composizione della lite, un contratto di comodato gratuito del giardino in favore del Comune di Atri, al fine di renderlo accessibile alla popolazione per la durata di cinque anni, con facoltà del Comune di notificare al comodante, prima della scadenza, un provvedimento escludente l’acquisizione dell’immobile ex art. 43 d.P.R. n. 327/2001 e di optare in tal caso, alternativamente, per la restituzione o il rinnovo del comodato per ulteriori tre anni;

e) si è così obbligato ad abbandonare il giudizio intrapreso e a non realizzare l’accesso al giardino dalla porzione di sua proprietà del fabbricato prospiciente mentre il Comune si obbligò ad apporre una targa con inciso il testo concordato fra le parti sulla parete della scalinata di accesso al giardino, a far fronte a tutte le spese per pulizia, manutenzione e quant’altro occorre per l’uso cui il giardino verrà destinato nonché a preservarne le piante secolari e di alto fusto;

f) nel 2009 il Comune, benché il comodato fosse scaduto, non provvide a restituire il giardino al ricorrente e decise di indire avvisi pubblici per la redazione di progetti per l’intervento urgente di riqualificazione del giardino IC, ormai in stato di degrado, prevedendo altresì di acquisirlo al patrimonio pubblico;

g) l’appellante ha poi rifiutato, con nota del 5 maggio 2014, la proposta del 10 ottobre 2013 del Comune di stipulare un nuovo comodato gratuito quinquennale e ha sollecitato il Comune con note del 15 marzo 2016 e del 12 aprile 2016, a decidere se restituire l’immobile o acquisirlo ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, rimaste prive di riscontro.

2. Il signor RL ha quindi proposto ricorso al T.a.r. per l’Abruzzo, contro il Comune di Atri:

a) per la dichiarazione di illegittimità e il conseguente annullamento del silenzio formatosi sulle istanze del ricorrente del 15 marzo 2016 e del 12 aprile 2016, concernenti la destinazione del giardino IC;

b) per l'annullamento: b1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, delle deliberazioni di giunta municipale n. 274 del 26 novembre 2015 e n. 303 del 17 dicembre 2015, di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere definite "riqualificazione giardino IC" e "recupero giardino IC"; delle deliberazioni di consiglio comunale n. 36 del 10 settembre 2015 e n. 40 del 5 ottobre 2015, di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e dell’elenco annuale nella parte in cui fanno riferimento al giardino IC; della deliberazione di G.G. n. 10 del 21.1.2016 di adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e dell’elenco annuale 2016; della d.d. n. 681 del 18 dicembre 2015; della deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 10 settembre 2015, relativa al bilancio annuale richiamata nella d.d. n. 681 del 18 dicembre 2015; della deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 28 maggio 2015; per la determinazione delle somme dovute al ricorrente a titolo di indennizzi ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 e di risarcimento dei danni a far data dal 6 ottobre 2004, anche ai sensi dell’art. 2- bis della legge n. 241/1990; per la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio formatosi sulle istanze del ricorrente del 15 marzo 2016 e 12 aprile 2016, concernenti la destinazione del giardino IC ubicato nel centro storico di Atri; b2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 novembre 2016, per l'annullamento: della nota n. 16387/2016; per l'accesso incidentale ai documenti amministrativi; b3) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 settembre 2020, per l’annullamento: della deliberazione della giunta comunale 20 maggio 2020, n. 64, e dell'allegato schema di atto di significazione e diffida che ne costituisce parte integrante, dell’atto di significazione e diffida del 26 maggio 2020 a firma del dirigente dell'area lavori pubblici:

c) per il risarcimento dei danni.

3. Con il ricorso principale, il ricorrente:

- ha agito avverso il silenzio del Comune di Atri sopravvenuto alle sue istanze del 15 marzo 2016 e 12 aprile 2016, deducendo due ordini di motivi: 1) violazione dell'art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 e dei principi di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990, violazione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 Cost.; 2) violazione, sotto altro profilo, dell'art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 e dei principi di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990, violazione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 Cost., illegittimità del ritardo ai sensi dell'art. 2- bis della legge n. 241/1990 e conseguente accertamento del danno ingiusto;

- ha chiesto l’annullamento degli atti di giunta del 2015, di approvazione del progetto di riqualificazione del giardino IC, che varrebbe come dichiarazione di pubblica utilità, ma sarebbe illegittima (essendo stato il ricorrente escluso dal procedimento, sussistendo difetto di conformità urbanistica dell’opera e delle procedure di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 327/2001 (terzo motivo);

- ha inoltre sostenuto che le deliberazioni di giunta sarebbero illegittime in quanto l’immobile è destinato a verde privato, rilevando la contrarietà alla normativa urbanistica e l’omessa approvazione dello studio di fattibilità prescritto dall’art. 14 del d.P.R. n. 207/2010 oltre che eccesso di potere (quarto motivo);

- ha censurato il nuovo programma delle opere pubbliche del triennio 2016-2018 nella parte in cui conferma le previsioni del precedente (quinto motivo);

- ha censurato gli atti comunali d’impegno finanziario perché l’indebitamento sarebbe consentito, ai sensi dell’art. 203 del T.U.E.L., solo per la realizzazione degli investimenti e tale non sarebbe un intervento su un bene di proprietà privata (sesto motivo);

- ha mosso censure al d.d. n. 681 del 18 dicembre 2015, relativa alla contrazione del mutuo; e a ulteriori atti, per illegittimità derivata (settimo motivo);

- ha dichiarato di avere interesse alla restituzione del giardino e chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante retrocessione dell’immobile: per l’inadempimento del Comune dell’obbligo contrattuale di provvedere alla manutenzione, indicando i criteri di liquidazione e richiamando l’impegno di spesa stimato dal Comune di Atri, pari a € 130.000, per il complessivo intervento di recupero; per la limitazione funzionale della parte di fabbricato di sua proprietà; per l’inadempimento del Comune dell’obbligo contrattuale di rendere pubblico il riconoscimento al ricorrente della concessione gratuita dell’uso pubblico del giardino, mediante esposizione di una targa;

- in alternativa al risarcimento in forma specifica, ha chiesto il risarcimento per equivalente corrispondente al valore capitale che avrebbe il giardino nelle condizioni in cui il Comune avrebbe dovuto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi