Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-11-08, n. 202408956

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-11-08, n. 202408956
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408956
Data del deposito : 8 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2024

N. 08956/2024REG.PROV.COLL.

N. 06969/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6969 del 2022, proposto da L'Agricola Bonito Società Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;



contro

Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati O M, G G, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Comune di Bonito, Arpac Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, Regione Campania, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 70/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La questione controversa riguarda l’ordinanza del Sindaco del Comune di Bonito n. 14 del 30.9.2021, notificata l'1.10.2021, con la quale è stato ordinato alla ricorrente la rimozione di rifiuti - costituiti da traversine ferroviarie - posti a confine tra le particelle 678 e 32 del foglio 8 del Comune di Bonito.

L’appellante rappresenta di aver acquistato, in data 31 luglio 2019, i terreni in questione, e che il precedente proprietario nel 1992 aveva depositato presso il Comune di Bonito un progetto avente ad oggetto lavori di recinzione mediante l’utilizzo di traversine; nello specifico le traversine erano state acquistate nel mese di aprile 2001 e poste in opera poco dopo.

Nel 2003 l’originario dante causa aveva presentato un progetto avente ad oggetto denuncia di attività in sanatoria per lavori di recinzione dell’appezzamento di terreno alla località Cinquegrana, allegando certificazione attestante la non pericolosità del rifiuto e la riutilizzabilità, ai sensi dell’allegato 1, punto 9.3, del D.M. 5 febbraio 1998, per la realizzazione di una recinzione e della palificazione di terreni.

Con l’ordinanza contestata in prime cure (n.14 del 30 settembre 2021), emessa a seguito di denunzia di un terzo, il Sindaco del Comune di Bonito ha ordinato

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