Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-09-13, n. 201204862

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-09-13, n. 201204862
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201204862
Data del deposito : 13 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06327/2008 REG.RIC.

N. 04862/2012REG.PROV.COLL.

N. 06327/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6327 del 2008, proposto da
M Y, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso l’avv. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Università degli Studi di Ferrara, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice per l’ammissione al corso di laurea in Fisioterapia-Faenza;
Cineca-Consorzio Interuniversitario;

nei confronti di

Donati Luca;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE I, n. 03153/2008, resa tra le parti, concernente ammissione al corso di laurea in fisioterapia;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il Cons. G D M e uditi per le parti l’avv. Pafundi per delega dell'avv. Mascioli e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, n. 882/07 del 30 giugno 2008 (che non risulta notificata) è stato respinto il ricorso proposto dal signor Yuri Masotti avverso la graduatoria di merito della prova di ammissione al corso di laurea abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista, nonché avverso il bando di ammissione ed il questionario predisposto. La sentenza sottolineava la riconosciuta conformità all’art. 33 della Costituzione, relativo al diritto allo studio, del numero chiuso per l’accesso all’Università, sotto il profilo dell’esigenza di operatori nei settori interessati e dei livelli di formazione, che gli Atenei siano in grado di assicurare in rapporto al numero degli iscritti;
quanto ai quesiti di accesso nn. 26, 31, 63, 68 e 71, di cui era stata denunciata la scorrettezza, la sentenza affermava l’insindacabilità nel merito delle scelte, al riguardo effettuate dagli esaminatori, quale espressione di discrezionalità tecnica.

In sede di appello (n. 6327/08, notificato il 22 luglio 2008) l’appellante – collocato nella prima posizione non utile per l’immatricolazione – riferiva di essere stato ammesso con riserva a seguito di ordinanza del Tribunale amministrativo in data 20 dicembre 2007 (confermata dal Consiglio di Stato), con successivo superamento di diversi esami con ottimo profitto.

Avverso la sentenza, che disattende l’esito del giudizio cautelare (e che è a sua volta stata sospesa con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4660/08 del 26 agosto 2008, di conferma dell’ammissione con riserva) venivano ribadite censure di violazione del diritto allo studio e di eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, erroneità e ingiustizia manifesta dei quesiti, posti a base della contestata esclusione dell’appellante dal numero dei soggetti ammessi all’immatricolazione. Nel medesimo atto si censurava il difetto di motivazione della sentenza, con ulteriore analitica confutazione della formulazione di determinati quesiti da parte del Consorzio Interuniversitario Cineca, incaricato della predisposizione dei quiz di ammissione. L’Amministrazione universitaria, costituitasi in giudizio, resisteva all’accoglimento del ricorso.

In data 24 novembre 2010 l’appellante conseguiva la laurea triennale e chiedeva che l’appello venisse dichiarato improcedibile, in quanto il conseguimento del titolo e il già avvenuto inizio dell’attività professionale dovrebbero ritenersi assorbenti rispetto al giudizio di inidoneità, originariamente formulato dalla Commissione esaminatrice per l’accesso all’Università.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello meriti accoglimento per irrazionale predisposizione dei quesiti, contenuti nel test di ammissione di cui trattasi, mentre possono considerarsi assorbite le altre questioni prospettate, ivi compresa l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’appellante, in considerazione dell’avvenuto conseguimento del diploma di laurea (eccezione, comunque, contrastante con i principi dell’ammissione con riserva, finalizzati a procrastinare, ma non ad impedire, la verifica dei presupposti di legittimità per l’accesso al corso di studi in questione, come a qualsiasi altra procedura selettiva).

Oggetto del presente giudizio è infatti il corretto esercizio o meno, nel caso in esame, della discrezionalità tecnica, ovvero dell’apprezzamento effettuato dall’organo incaricato di compilare i quesiti a risposta multipla per l’ammissione al corso di laurea in fisioterapia, sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche, per quanto qui interessa riconducibili alla “logica e cultura generale”, nonché a “matematica e fisica”.

In ordine a tale apprezzamento – insindacabile nel merito – la cognizione del giudice amministrativo è tuttavia piena, in conformità all’indirizzo, formatosi a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, potendo il giudice amministrativo – anche senza sostituirsi all’amministrazione – estendere il proprio giudizio dall’esame estrinseco della valutazione (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria) all’esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile.

In tale prospettiva – e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette – se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l’eventuale vizio, tecnico o logico, dell’apprezzamento dell’Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile.

Il giudice amministrativo deve quindi censurare la valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata (cfr. Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2003, n. 6201). L’esercizio della discrezionalità tecnica deve corrispondere ai dati concreti, deve essere logico e non arbitrario: in altre parole, deve risultare non erroneo in fatto e razionale.

La sentenza appellata erra nel ritenere che la questione proposta travalichi “il limite della sindacabilità della discrezionalità amministrativa”, investendo “il merito delle scelte operate dall’Amministrazione in ordine all’adeguatezza ed alla giustezza del contenuto dei test somministrati ai candidati”, senza che degli stessi risulti “dimostrata, al di là di generiche affermazioni, l’irrazionalità”.

Per le ragioni esposte, infatti, tali conclusioni non possono ritenersi in assoluto condivisibili. Il vaglio giurisdizionale di ragionevolezza di un test di ingresso a un corso di laurea non trova un limite nella mera formulazione di un questionario con domande a risposta multipla, ma – ferma rimanendo l’insindacabilità del giudizio tecnico - si estende all’apprezzamento della congruenza e della coerenza del medesimo, rispetto alla finalità della selezione, secondo oggettivi criteri scientifici o tecnici.

La questione controversa concerne, in particolare, i quesiti nn. 26 e 31, inseriti nel paragrafo “Test di logica e cultura generale”, nonché i quesiti nn. 68 e 71, inseriti nel paragrafo “Test di fisica e matematica”.

Data la natura e le finalità della selezione, detti quesiti avrebbero dovuto comportare risposte incontrovertibili e di chiara comprensibilità, anche in assenza di cognizioni specialistiche di livello universitario (trattandosi, appunto, di selezione indirizzata a chi non aveva ancora acquisito tali conoscenze).

Al di fuori di questi parametri, il criterio invalida la selezione, facendole acquisire un carattere incongruo ed aleatorio, quando non arbitrario, non essendovi una certezza circa le risposte, ritenute corrette dall’Amministrazione in base ai parametri unilateralmente fissati dal Cineca.

Nella situazione in esame – tenuto conto di ordinari criteri di logica, che l’azione amministrativa deve a pena di illegittimità rispettare in virtù del principio generale di ragionevolezza – il Collegio ritiene che i predetti parametri non possano ritenersi rispettati per le seguenti ragioni:

a) quanto al quesito n. 26, la domanda formulata (individuare, fra quattro, la deduzione “non necessariamente vera” , in rapporto all’affermazione “solo se trattate con i pesticidi, le piante di granoturco non si ammalano” ) e la risposta preordinata dal Cineca – in corrispondenza a quello, che viene indicato come “classico esempio di condizione necessaria, ma non sufficiente” – presuppongono che l’affermazione fosse intesa in senso relativo, potendo le piante in questione ammalarsi anche se trattate con i pesticidi. In tal caso, però, una formulazione corretta e inequivoca del quesito avrebbe dovuto basarsi sull’assunto: “solo se trattate con i pesticidi le piante di granoturco possono non ammalarsi” . In assenza di una tale chiarezza del quesito, non può non risultare logica anche la risposta fornita dall’attuale appellante ( “E’ possibile che le piante di granoturco si ammalino anche se vengono trattate con i pesticidi” ), in quanto “non necessariamente vera” (potendosi anche ritenere che il trattamento con i pesticidi escludesse, come affermato nel test in modo assertivo, la malattia);

b) quanto al quesito n.31 (conclusioni da rapportare alla maggiore percentuale di pazienti sieropositivi di sesso maschile, ammalatisi di AIDS dopo un certo trattamento farmacologico), in assenza di dati più precisi potevano ritenersi corrette sia la conclusione indicata dall’appellante (insorgenza media della malattia inferiore negli uomini, rispetto alle donne), sia quella indicata dal Cineca (campione di pazienti costituito in maggioranza da uomini). Una risposta univocamente corretta avrebbe presupposto una maggiore specificazione degli elementi di base della ricerca, che non è traducibile, sul piano delle valutazioni cliniche da effettuare, in mere formule matematiche;

c) quanto ai quesiti nn. 63 e 68, il Collegio ritiene sostanzialmente non smentito che la soluzione richiedesse conoscenze scientifiche, non comprese nel programma, non risultando condivisibile l’opposta affermazione secondo cui domande non comprese nelle materie d’esame non altererebbero la “coerenza dello spirito sia della prova, sia del programma” e dovendo ritenersi, al contrario, che conoscenze tecniche specialistiche, non rientranti nei comuni parametri di cultura generale, dovessero trovare puntuale possibilità di riscontro nei programmi d’esame comunicati ai candidati;

d) quanto al quesito n. 71, come per i quesiti sub a) e b), la domanda chiede di determinare i dati fisici e le condizioni di funzionamento di un sistema (lampadina, resistenza e generatore), senza fornire gli elementi essenziali per la risposta. La non correttezza (o quanto meno l’indimostrabilità, sulla base dei dati forniti) della soluzione prospettata dal Cineca è supportata dall’appellante con due pareri tecnico-scientifici, cui si contrappone un opposto parere depositato dall’Amministrazione.

Le tesi sostenute dall’appellata, nonché la stessa discordanza dei pareri tecnici allegati da entrambe le parti consentono in ogni caso, ad avviso del Collegio, di qualificare come incongrue, e perciò di ritenere giuridicamente viziate, nei termini che riguardano il ricorrente M Y, le prove di ammissione di cui trattasi, a fini di selezione per l’accesso al corso di formazione universitaria in fisioterapia.

Nel caso di specie, mancano i caratteri necessari perché le domande praticate rispondano al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa. Deve ritenersi infatti che il metodo dei test selettivi di ingresso con domande a risposta multipla richieda che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non compromettere l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere congrue, chiare e neutre e non prestarsi a interpretazioni divergenti;
quanto sopra sulla base di una formulazione chiara, non incompleta o ambigua, con corrispondente univocità di risposta.

Gli argomenti delle domande in questione,in caso di selezione per l’ammissione a un corso di laurea, debbono inoltre essere orientati a vagliare l’idoneità per l’accesso con riguardo alla formazione culturale di riferimento, piuttosto che a verificare una già avvenuta acquisizione delle conoscenze professionali, nella cui prospettiva la stessa selezione avviene.

Dei suddetti elementi si è già rilevata, nella situazione in esame, la sostanziale insussistenza .

Per le ragioni esposte, in conclusione, il medesimo Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo. Le spese giudiziali – da porre a carico dell’Amministrazione soccombente – vengono liquidate nella misura di €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per i due gradi di giudizio.

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