Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2023-07-19, n. 202302983
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Pubblicato il 19/07/2023
N. 02983/2023 REG.PROV.CAU.
N. 05503/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5503 del 2023, proposto da
Ecoenergia Campania s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G C, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti
Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., non costituito in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma (sezione seconda) n. 2861/2023
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati G C e Salvatore Faraci per l’Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che:
- questa sezione si è pronunciata su appelli cautelari concernenti la medesima questione nei seguenti termini:
« Ritenuto che le complesse questioni processuali e sostanziali articolate dalla parte ricorrente e dalle Amministrazioni appellate necessitano di essere sollecitamente approfondite nella naturale sede di merito, involgendo temi di indagine che non si prestano ad essere scrutinati con la cognizione propria del cautelare, quali:
i) la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti con i quali l’Agenzia delle Entrate regola alcuni aspetti esecutivi e gli adempimenti legati alla riscossione del contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, giurisdizione che è stata affermata da questa Sezione con numerose sentenze, avverso le quali pendono tuttavia giudizi per cassazione per difetto di giurisdizione;
ii) la sussistenza dell’interesse di parte ricorrente ad impugnare detti provvedimenti, sotto i profili della concretezza ed attualità;
iii) la sussistenza delle condizioni per sollevare le questioni pregiudiziali interpretative, sia dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (con riguardo agli obblighi e ai limiti derivanti alla potestà impositiva dello Stato membro dal regolamento UE 6 ottobre 2022, n. 2022/1854), sia dinanzi alla Corte costituzionale (della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 115-119 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sotto i profili della incidentalità delle questioni e del carattere non fittizio della lite, oltre che degli ulteriori presupposti);
Considerato, inoltre, che le esigenze cautelari prospettate dalla parte appellante, anche prescindendo dall’approfondimento delle questioni riguardanti l’imminenza del pregiudizio lamentato, sono adeguatamente soddisfatte con la sollecita discussione del merito della causa ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., rimettendosi alla prudente valutazione del Presidente del Tar l’individuazione di una udienza compatibile con la particolare delicatezza degli interessi sottesi all’odierno contenzioso, anche tenendo conto della circostanza, rappresentata dalle parti, che presso il medesimo Tar pendono giudizi analoghi » (Cons. Stato, VII, 4 luglio 2023, n. 2727);
- le considerazioni da ultimo svolte in camera di consiglio dalla difesa dell’appellante non inducono a mutare l’orientamento cautelare espresso nell’ordinanza richiamata, concernente un’impresa del medesimo settore, nella misura in cui il pregiudizio derivante dal versamento del contributo non assume i caratteri dell’irreparabilità, e che l’esito del giudizio rimane comunque subordinato alla risoluzione delle questioni di giurisdizione e merito cui la medesima ordinanza fa riferimento;
- le spese possono essere compensate per la natura delle questioni controverse e per l’accoglimento solo parziale dell’istanza cautelare;