Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-10-23, n. 202408499
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2024
N. 08499/2024REG.PROV.COLL.
N. 08463/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8463 del 2023, proposto da Grand Hotel Cervia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Efisio Figus Diaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cervia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Fiorenza, Silvia Medini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Capitaneria di Porto di Ravenna, Agenzia del Demanio, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 105/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cervia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Michela Di Benedetto, in sostituzione dell'avvocato Diaz Efisio Figus, e l'avvocato Sabrina Scalini in sostituzione dell'avvocato Franco Fiorenza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte ha rigettato il ricorso e i successivi motivi aggiunti proposti dalla parte appellante per l’annullamento del provvedimento prot. 700 del 18 maggio del 2018 con cui il Comune di Cervia ha disposto la sua decadenza dalla concessione demaniale marittima n. 34/2009 - stabilimento balneare Grand Hotel ute 210 e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti.
A supporto del gravame, la parte appellante, proprietaria del Grand Hotel Cervia, titolare della concessione stabilimento balneare denominato “Bagno Cervia” esponeva le seguenti circostanze:
la compagine sociale, prima dell’acquisizione dell’albergo, aveva incontrato due volte i dirigenti comunali per verificare la presenza di impedimenti all’acquisizione, al risanamento dei debiti e alla proroga delle due concessioni essenziali all’attività, essendo la terrazza di cui alla concessione n.17/2012 parte dello stesso corpo di fabbrica del Grand Hotel;
il via libera degli organi dirigenziali comunali induceva all’acquisto del cespite, così, grazie all’affidamento riposto nel comune di Cervia, la parte appellante il 5 ottobre del 2016 sottoscriveva due contratti di affitto d’azienda con la società LDR da cui ricavava i proventi della locazione, destinati a ripianare i debiti esistenti;
eseguiva la ristrutturazione dello Stabilimento Balneare per euro 305.000,00 e saldava i canoni arretrati del Bagno Cervia sino a tutto il 2017;
oltre ad eseguire ulteriori pagamenti dovuti, otteneva dall’Agenzia del Demanio Emilia Romagna una rateizzazione dei canoni arretrati per la concessione della terrazza, acquistando la relativa fideiussione;
raggiungeva un accordo transattivo con la Banca creditrice della Grand Hotel per somme derivanti da rate di mutuo rimaste insolute;
il 20 aprile del 2017 perveniva la comunicazione di avvio del procedimento per la proroga della concessione n.34/2009, fino al 31 dicembre del 2020, atteso l’ottenimento della dilazione degli arretrati per la concessione n.17/2012;
ottenuta la rateizzazione, la Grand Hotel depositava la corrispondente fideiussione con le modifiche e le integrazioni richieste dall’amministrazione che emetteva il titolo concessorio;
l’11 luglio del 2017 perveniva il rigetto della fideiussione e il comune comunicava l’iscrizione a ruolo degli importi rateizzati;
all’esito di un incontro successivamente intervenuto con i dirigenti comunali, la parte decideva di formalizzare un’istanza avente ad oggetto lo slittamento dei termini per la riscossione degli importi suddetti, oltre che l’apertura dello stabilimento, anche perché la proroga della cui concessione, era in corso di emissione;
il 3 agosto del 2017, tuttavia, il comune di Cervia intimava la chiusura dello stabilimento, avviando il procedimento di decadenza, poi emessa il successivo 18 maggio del 2018, dalla concessione n.34/2009, avente ad oggetto lo stabilimento balneare Grand Hotel;
la decisione condizionava la prosecuzione del rapporto, anche perché era stato parallelamente avviato il procedimento di decadenza dalla concessione n.17/2012, avente ad oggetto la terrazza prospiciente l’hotel, conclusosi parimenti