Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-14, n. 202303815

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-14, n. 202303815
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303815
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 03815/2023REG.PROV.COLL.

N. 04632/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4632 del 2022, proposto da
Amag Mobilità S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna 14;

contro

Comune di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R C, C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

G G, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 14 maggio 2022, n. 359, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alessandria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Giorgio Manca e udito l’avvocato Stajano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Amag Mobilità S.p.a. , titolare di una concessione per il servizio di sosta a pagamento nel Comune di Alessandria, che include l’occupazione di suolo pubblico, con ricorso in primo grado innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha impugnato gli atti con i quali l’amministrazione comunale ha proceduto a rideterminare il canone concessorio dovuto dalla società concessionaria, quantificandolo in euro 1.633.800,00 (determinazione dirigenziale n. 2855 del 31 dicembre 2021). Con nota dell’11 febbraio 2022 il Comune comunicava alla Amag Mobilità l’avvio del procedimento per l’ingiunzione al pagamento del canone degli spazi ed aree pubbliche per l’anno 2021. In precedenza il Comune di Alessandria aveva aggiornato il regolamento per l’applicazione del canone per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche (con deliberazione del Consiglio comunale n. 22/45/70 dell’11 giugno 2016) e aveva adottato un regolamento per la disciplina del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30.03.2020, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, commi 816836, della legge n. 160 del 2019).

2. Con la sentenza in epigrafe, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sull’assunto che la ricorrente si sarebbe limita a censurare l’applicazione al caso concreto dei criteri di quantificazione del canone concessorio, ma non le previsioni regolamentari che costituiscono espressione dell’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale. Pur se si tratta di una concessione di servizi, il provvedimento riguarderebbe la fase esecutiva del rapporto, avendo ad oggetto la rideterminazione dell’ammontare del canone. L’art. 133, comma 1, lett. c) , cod. proc. amm., attribuisce al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva in materia di concessione di servizi pubblici, tuttavia escludendo le controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria.

3. La società Amag Mobilità S.p.a. ha proposto appello con il quale chiede la riforma della sentenza in punto di giurisdizione, deducendo la violazione dell’art. 133, lett. b) , cod. proc. amm., che assegnerebbe al giudice amministrativo la cognizione sulla controversia, nella considerazione che la determinazione del nuovo canone concessorio sia espressione di potere discrezionale, male esercitato dal dirigente comunale che ha adottato le determinazioni dirigenziali impugnate col ricorso in primo grado. In tal senso sarebbero le affermazioni rinvenibili non solo nella giurisprudenza della Cassazione ma anche dello stesso Consiglio di Stato, secondo cui le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi non appartengono inderogabilmente alla giurisdizione ordinaria, ma restano assoggettate al criterio generale di riparto, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni (in termini l’appellante invoca Consiglio di Stato, sez. V, 08/04/2021, n. 2842, secondo cui nella giurisdizione amministrativa esclusiva rientra anche la «determinazione del canone di concessione dovuto dal privato, ogniqualvolta si controverta sull'an della prestazione o la sua determinazione sia rimessa a valutazioni di carattere discrezionale dell'autorità concedente» ).

Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati costituirebbero esercizio del potere delegato dalla Giunta comunale e dal Consiglio agli Uffici comunali, che avevano ricevuto mandato a confermare le condizioni e i patti vigenti in quel momento, tra i quali la fissazione di un canone forfettario a euro 500.000,00. La quantificazione del canone a oltre 1.6 milioni di euro, operata dal dirigente comunale, avendo autoritativamente modificato il criterio di calcolo dell’importo dovuto, passando da un criterio forfettario ad un criterio che quantifica in 42 euro al mq l’importo del canone, costituirebbe quindi espressione diretta di discrezionalità amministrativa, in quanto tale sindacabile dinanzi al giudice amministrativo.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Alessandria chiedendo che l’appello sia respinto.

5. Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2023, fissata ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato.

7. In materia di concessioni di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b) , del codice del processo amministrativo (approvato dal d.lgs. n. 104 del 2010), nel delimitare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto «indennità, canoni od altri corrispettivi» , che restano assoggettate al regime generale a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni;
ne consegue che le controversie sull' an e sul quantum del canone pattuito come corrispettivo della concessione d'uso di un’area pubblica appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità di atti amministrativi presupposti. Questi principi sono stati di recente ribaditi dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione che, in tema di riparto di giurisdizione nella materia della concessione di beni demaniali, ha sottolineato come rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali;
mentre quando la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, o quando investa l’esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali, la controversia è attratta nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo (in termini, ex multis , Cass., Sez. Un. civili, 4 luglio 2022, ord. n. 21139;
id., 17 dicembre 2020, n. 28973).

8. Nel caso di specie, nella determinazione dirigenziale n. 2855 del 31 dicembre 2021 viene richiamato, anzitutto, il «Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria» , approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30 marzo 2021. In secondo luogo, per quanto riguarda la determinazione del canone concessorio per il 2021, la determinazione si limita ad applicare le tariffe approvate con la citata deliberazione del C.C. (cfr. allegato 1 al regolamento sul canone unico), individuando quella relativa alle «Occupazioni realizzate da pubblici esercizi» (punto 11 della tabella di cui all’Allegato 1 cit.) e, attraverso i criteri di cui al citato regolamento, liquidando il canone complessivamente dovuto per l’anno 2011.

9. Pertanto, precisato ulteriormente che non viene in questione, in questa sede, la corretta individuazione della tariffa applicabile, né la correttezza del calcolo della superficie occupata dalla società concessionaria, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione è sufficiente rilevare come l’atto dirigenziale impugnato in primo grado non costituisce esercizio di poteri discrezionali. Il contenuto dell’atto è meramente applicativo delle tariffe deliberate dall’organo consiliare.

10. Dai principi sopra enunciati discende, quindi, che la controversia in esame spetta alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, innanzi al quale la ricorrente dovrà riproporre il processo, nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 11, comma 2, cod. proc. amm.).

11. In conclusione, l’appello va rigettato.

12. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata.

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