Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-12-13, n. 202410067
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2024
N. 10067/2024REG.PROV.COLL.
N. 04607/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4607 del 2024, proposto da Ministero dell'economia e delle finanze, Guardia di finanza-Comando generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Bove, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 il consigliere Stefano Filippini;
Uditi per le parti l’avvocato Emanuele Bove e l’avvocato dello Stato Vincenzina Maio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente procedimento è costituito dall’impugnazione della determinazione del Capo di stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico proposto dall’interessato avverso la determinazione emessa dal Capo del I Reparto -ufficio reclutamento e addestramento- del Comando generale della Guardia di finanza del 13 settembre 2023 avente ad oggetto l’esclusione dell’interessato dal concorso, per titoli, per l’ammissione di n.880 allievi vicebrigadieri al 27° corso riservato agli appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza, indetto con determinazione n. 372061 del 23 dicembre 2022 del Comandante generale della Guardia di finanza; oltre che del bando del relativo concorso, degli atti presupposto e di quelli conseguenti, quale la graduatoria, ove necessario.
2. Con il ricorso al T.a.r. l’appuntato scelto -OMISSIS- ha evidenziato di essere stato escluso dalla selezione anzidetta perché ritenuto non in possesso del requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del bando di concorso, atteso che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, il medesimo risultava essere stato condannato per delitto non colposo; invero, la determinazione espulsiva -confermata anche a seguito di ricorso gerarchico- veniva motivata sulla base del fatto che “la declaratoria di estinzione del reato, al pari della riabilitazione, non elide la sentenza di condanna e i fatti che l’hanno determinata” e, “conseguentemente, anche la cancellazione dalle scritture matricolari delle registrazioni relative a procedimenti penali, non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale”.
2.1. A sostegno del ricorso giurisdizionale l’interessato aveva addotto la violazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), e dell’art. 9, comma 1, del Bando, in relazione all’art. 36 del D.Lgs. 199/2015 e dell'art. 635 del codice dell'ordinamento militare in relazione agli artt. 178 c.p. e 445 c.p.p., nonché dei principi di legalità e di ragionevolezza, l’eccesso di potere e la violazione dell’art. 97 Cost.; in sostanza aveva dedotto che l'estinzione del reato ex art. 445 c.p.p., ovvero la riabilitazione ex art. 178 c.p., comportino necessariamente il venire meno di tutti gli effetti della condanna, sicchè la contestata esclusione dal concorso de quo non risulta supportata da idoneo apparato motivazionale, trovando invece applicazione un automatismo espulsivo basato su una condanna risalente al 2004, pur in presenza della successiva riabilitazione (giusta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, in data 15 febbraio 2022).
3. Con sentenza n. -OMISSIS-resa in data 11.4.2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali, sulla base del seguente ragionamento:
a) l’esclusione dalla selezione in questione è avvenuta per carenza del requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del bando di concorso, dal momento che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, l’interessato risultava essere stato condannato per delitto non colposo (cfr. sentenza in data 23 giugno 2004 del GIP del Tribunale di Verona, portante condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di calunnia, commesso il 22 novembre 2002, pena interamente condonata);
b) sin dal 15 febbraio 2022, giusta ordinanza n. R.T.S.-OMISSIS- del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso è intervenuta la riabilitazione;
c) alla pagina 19 del Documento Unico Matricolare del ricorrente, le parti relative alla condanna di cui trattasi sono state “depennate” per riabilitazione (con richiamo al suindicato provvedimento del Tribunale di Sorveglianza);
d) appariva dunque fondata la censura di vizio motivazionale, atteso che il mero richiamo alla lex specialis di concorso non appariva sufficiente, in presenza di successiva riabilitazione, se non implementato da una valutazione dell’amministrazione che escludesse la complessiva affidabilità del candidato (richiamandosi a tal proposito vari precedenti giurisprudenziali del medesimo T.a.r., secondo cui all’estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. ovvero alla riabilitazione ex art. 178 c.p. consegue automaticamente il venire meno di tutti gli effetti della condanna); del resto, la condanna penale è relativa ad un unico episodio fattuale occorso in data 22 novembre 2002 e l’esclusione non tiene conto della assenza di comportamento ulteriore alcuno, riferibile all’interessato, che sia rilevante o in contrasto rispetto ai doveri connessi allo status;
e) né poteva connettersi valenza dirimente, in senso contrario alle conclusioni appena esposte, al contenuto dell’articolo 36, comma 1, comma 5, lett. a) n. 4), del d.lgs. del 12 maggio 1995 n. 199, il quale espressamente prevede come condizione preclusiva alla partecipazione al concorso il non essere imputati o condannati per delitti non colposi; invero, in disparte il rilievo, peraltro decisivo, che al momento della proposizione della domanda di partecipazione al concorso il soggetto aveva ottenuto la riabilitazione e la depennazione delle trascrizioni matricolari, è apparso dirimente il fatto che la preclusione contenuta in detta previsione è stata introdotta successivamente (e segnatamente con il d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126) alla commissione del fatto-reato contestato (2002) e alla relativa condanna (2004), sicchè un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 36, comma 5, lett. a) n. 4, alla luce dei principi di legalità e ragionevolezza induceva ad escludere che un soggetto potesse subire una conseguenza tanto afflittiva, quale l’esclusione da un concorso, per un fatto commesso oltre 20 anni prima, e che, peraltro, al momento in cui è stato commesso, non prevedeva analoga conseguenza (a tal proposito si richiamava altra recente pronuncia di quel T.a.r. relativa ai riflessi preclusivi all’accesso ai pubblici impieghi, tali da assumere una connotazione surrettiziamente sanzionatoria, quoad effectum dimostrandosi assimilabili ad una sanzione accessoria che accede ad una fattispecie di illecito amministrativo, tale da imporre un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 36, comma 5, lett. a) n. 4, con riferimento al principio di legalità, di rieducazione e di non perpetuità della pena; né al detto richiamo era di ostacolo il fatto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 609 del 2023, n.609, avesse affermato che “l'esclusione da una procedura concorsuale per difetto dei requisiti richiesti dal bando di concorso non riveste alcuna connotazione sanzionatoria, repressiva o preventiva, ma è finalizzata unicamente a salvaguardare la par condicio dei concorrenti e il prioritario interesse dell'Amministrazione a reclutare soggetti di piena ed indiscutibile affidabilità ed irreprensibilità che assicurino il corretto adempimento dei compiti propri di istituto”; e che, di conseguenza, l’esclusione non rivestirebbe “natura di sanzione sostanzialmente penale nemmeno alla luce degli Engel criteria (Corte EDU 8 giugno 1976 Engel e altri v Paesi Bassi; 10 febbraio 2009 OL vs Russia; 4 marzo 2014 AN NS vs Italia); infatti, non poteva affermarsi la natura “non afflittiva/sanzionatoria” del provvedimento di esclusione nei casi in cui il fatto storico posto a base dell’esclusione risalisse ad oltre vent’anni prima la valutazione del candidato; pena la creazione di un irragionevole automatismo escludente.
4. Avverso tale pronuncia le amministrazioni in epigrafe hanno proposto appello, affidandolo all’articolato motivo che può compendiarsi nei termini seguenti:
- violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n.199 del 1995, modificato dal d.lgs. 5 ottobre 2018, n.126 e dal d.lgs. 27 dicembre 2019, n.172, in relazione al bando di concorso; norme che, dando attuazione dell’art.3 della legge 6 marzo 1992, n.216 (in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza) definiscono i requisiti per la partecipazione ai concorsi (sia quelli pubblici che quelli “interni” riservati agli appartenenti al Corpo) per l’accesso ai ruoli “appuntati e finanzieri”, “sovrintendenti” e “ispettori”, per il concorso di specie (procedura interna, per titoli, per l’accesso al ruolo “sovrintendenti” riservato agli appuntati scelti del Corpo); tali requisiti sono previsti all’art.20, comma 1, lettera c) del d.lgs. n.199/1995 secondo cui può partecipare al concorso interno il personale che “ non risulti imputato o condannato